TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 17 dicembre 2001 (decisa il), n. 58

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 17 dicembre 2001 (decisa il), n. 58; G.U. Adilardi; X (Avv. Tedesco, Rocco) c. maestro (Avv.ti De Finis, Redolfi) e scuola di sci (Avv. De Finis, Redolfi).

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Responsabilità del prestatore d’opera – Colpa professionale – Nesso di causalità – Non sussistenza

 

Non può affermarsi la responsabilità professionale del maestro di sci per non aver verificato con la dovuta diligenza il sistema di aggancio degli scarponi indossati dal proprio allievo, se il danneggiato non prova che il danno a lui occorso a seguito della caduta, sia conseguito allo specifico fatto che la condotta richiesta al professionista, e da lui omessa, era diretta ad evitare (nella specie, a seguito di un incidente occorso durante una lezione di sci col maestro e provocato, a suo parere, dal non corretto aggancio degli scarponi agli sci, l’attore chiama a rispondere dei danni conseguenti, l’struttore, e, sulla base del disposto di cui all’art. 2049 c.c., la scuola di sci. Egli fonda la domanda proposta nei confronti dell’istruttore sulla norma di cui all’art. 2236 c.c., addebitando a quest’ultimo la mancata adozione della condotta professionale normalmente diligente consistente nell’effettuazione delle verifiche del dispositivo di aggancio degli scarponi dell’allievo, nella fase anteriore all’inizio della lezione. Non si giunge, però, nel corso dell’istruttoria, alla prova del mancato aggancio degli scarponi ed, in via mediata, della negligente condotta del maestro. Anzi il fatto, emerso in tale sede e non contestato, che l’allievo non fosse, al momento del sinistro, alla sua prima discesa, avendo cominciato alcune ore prima la sua attività sciistica, consente al giudice di ritenere provato, in via presuntiva, che la caduta non fosse riconducibile al difettoso aggancio degli scarponi, atteso che in quest’ultimo caso l’incidente si sarebbe verificato durante le precedenti discese o nella fase di risalita in seggiovia).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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