TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 18 febbraio 2003, n. 15;

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 18 febbraio 2003, n. 15; Giud. Adilardi, R. G. e L. P. C. (avv. Torresani, Sabbatini) c. S. I. V. s.r.l. (avv. Patti, Brazzini) e Consorzio A. S. (avv.Graiff, Nobili).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Slittino fuoripista – Investimento – Infortunio di un turista – Responsabilità per danni – Insussistenza

 

Il gestore di impianti sciistici non è responsabile per gli eventi dannosi avvenuti al di fuori del tracciato sciabile (nel caso di specie, dei turisti – non sciatori – venivano investiti da uno slittino condotto da una minore riportando danni patrimoniali e non. Estintosi per rinuncia agli atti il rapporto processuale tra gli attori nei confronti del genitore della minore e del sacerdote organizzatore dell’evento sportivo ricreativo che aveva portato la minore sulle piste, peraltro entrambi contumaci, e tenuto conto che l’assicuratrice del genitore aveva nel frattempo provveduto all’integrale ristoro dei danni, il giudizio proseguiva sulla virtuale responsabilità del gestore. In base all’assunto di principio riportato, il giudice respingeva la domanda, considerato che il fatto avveniva al di fuori del tracciato, i cui limiti erano per altro opportunamente segnalati mediante paline di delimitazione).


© Umberto izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon