TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 24 febbraio 2004, n. 11

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 24 febbraio 2004, n. 11, Giud. Adilardi, C. B. (avv. Fedrizzi, Bonomi) c. Società Funivie X s.p.a. (avv. Wegher).

 

Responsabilità civile – sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Assenza di separazione tra piste per snowboard e piste da sci – Scontro tra sciatore e snowboarder – Responsabilità per danni – Insussistenza.

 

 Responsabilità civile – sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Assenza di segnalazione sulla difficoltà della pista – Assenza di segnalazione della presenza di ghiaccio – Infortunio di uno sciatore – Nesso di causalità – Onere della prova.

 

 Responsabilità civile – sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Infortunio di uno sciatore – Mancato immediato avviamento ad un centro medico adeguatamente attrezzato – Nesso di causalità – Onere della prova.

 

 Responsabilità civile – sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Investimento – Infortunio di uno sciatore – Mancata identificazione dell’investitore – Responsabilità per danni – Insussistenza.

 

La vigente disciplina non impone al gestore la separazione delle piste dedicate ai praticanti dello snowboard dalle piste dedicate ai praticanti dello sci, l’omissione di tale separazione non può configurarsi come condotta illecita e, in ogni caso, non può essere causalmente essere connessa all’eventuale evento di scontro tra chi usa attrezzature diverse. (1)

 

 La prova della mancata apposizione di segnalazioni relative al grado di difficoltà della pista o della presenza di ghiaccio sulla pista non è di per sé sufficiente a configurare la responsabilità del gestore degli impianti in assenza della prova della efficacia causale di dette circostanze rispetto all’infortunio stesso. (2)

 

 Il gestore degli impianti sciistici non è responsabile nei confronti dello sciatore infortunato per non averlo tempestivamente avviato ad un centro medico adeguatamente attrezzato se non è provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale omissione e l’evento dannoso. (3)

 

 Il gestore degli impianti sciistici non è responsabile del danno subito da uno sciatore investito per non aver identificato l’investitore, dal momento che né il gestore né il personale dipendente addetto alle piste non dispone di alcun potere autoritativo e certificativo di rilevanza pubblicistica in materia di identificazione dei responsabili dei sinistri sciistici. (4)

 

 (In base ai principi suesposti, nella specie il giudice respingeva nel merito la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale proposta da una sciatrice investita da uno snowboarder).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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