TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 27 maggio 2002, n. 45

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 27 maggio 2002, n. 45; Giud. Adilardi, M. I. e B. R. (avv. Wegher) c. B. L. e U. G. M. s.p.a. (avv. Pezzè).

 

Sci – Assicurazione dei membri di giuria di gara sciistica per la responsabilità verso terzi – Manleva – Ripartizione delle spese di giudizio 

 

Le spese necessarie per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, salvo che l’assicuratore ponga a disposizione dell’assicurato il massimale di polizza (la sentenza dispone solo con riferimento alla ripartizione delle spese di giudizio tra responsabili di una gara sciistica e l’assicuratore, essendosi per il resto il giudizio estinto per avere gli attori rinunciato alle domande di risarcimento).

 

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Testo della sentenza

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