TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 28 agosto 1999, n. 84

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 28 agosto 1999, n. 84; Giud. Flaim, G. L. (avv. Chiusolo, Destito) c. Funivie X s.p.a. (avv. Beccara, Mengoni).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Skilift – Contratto di trasporto – Insussistenza – Onere della prova

 

Posto che il contratto di skilift non può essere qualificato come contratto di trasporto di persone, in quanto difetta dell’elemento fondamentale dell’affidamento del passeggero ad un vettore avente il completo controllo sull’esecuzione della prestazione, ed anzi comporta la collaborazione dello sciatore, compete a quest’ultimo l’onere di provare la colpa del gestore per il danno subito in fase di risalita (nella specie, in base all’enunciato principio, il giudice ha respinto la domanda risarcitoria dello sciatore intentata ex art. 1681 c.c. nei confronti del gestore dello skilift del danno subito per la caduta provocata in fase di partenza da un lamentato strattone dato dal gancio, non essendosi raggiunta la prova della colpa del gestore con riferimento al comportamento anomalo dell’impianto di risalita).

 

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Testo della sentenza

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