TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 9 marzo 1998, n. 21

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 9 marzo 1998, n. 21; Giud. Adilardi, F. B. e B. A. (avv. Torresani) c. B. L. e Società X s.p.a. (avv. Wegher).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Infortunio di uno sciatore in fase di salita sul mezzo – Responsabilità extracontrattuale – Onere della prova.

 

Laddove sia richiesto in via extracontrattuale il risarcimento dei danni subiti da uno sciatore durante la fase di salita sulla seggiovia, incombe sull’attore l’onere di provare tutti gli elementi della fattispecie, ivi compresa la colpa della società gestrice degli impianti e dei dipendenti addetti agli impianti (nella specie, in applicazione del riportato principio, si è respinta l’azione risarcitoria promossa ex art. 2043 e 2049 c.c. nei confronti della società gestrice degli impianti e del proprio personale dipendente per il danno subito da alcuni sciatori al momento della salita sulla seggiolino della seggiovia, una volta accertato che il fatto dannoso era esclusivamente da attribuire alla colpa dei danneggiati).

 

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 Testo della sentenza

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