TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; 10 maggio 2005 n. 31

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZ. DIST. DI TIONE; 10 maggio 2005 n. 31/05, Giud. Segna, M. M. (avv. Antolini, Rossi) c. Funivie X s.p.a. (avv. Wegher).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Tracciato privo di sufficiente innevamento – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità da cose in custodia – Sussistenza – Prevedibilità del pericolo – Concorso di colpa dello sciatore – Sussistenza.

 

In caso di lesioni riportate da uno sciatore caduto a causa dello scarso innevamento della pista, il gestore degli impianti sciistici è tenuto al risarcimento a titolo di responsabilità per danni da cose in custodia, mentre sussiste il concorso di colpa dello sciatore allorquando la condizione di pericolosità della pista da sci sia ragionevolmente prevedibile e chiaramente avvertibile considerata la presenza di segnaletica e ogni altra circostanza di fatto (nella specie, esclusa la responsabilità a titolo contrattuale della società gestrice degli impianti di risalita per quanto riguarda la manutenzione delle piste da sci, si è riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei danni riportati da uno sciatore per essere caduto a causa della presenza di sassi ed erba su di un tratto di pista. Si è al contempo rilevato il concorso di colpa dello sciatore nella misura del 50% in considerazione del fatto che a) lo sciatore già aveva frequentato la pista nei giorni precedenti e ne conosceva le condizioni, b) che notoriamente nel punto dell’incidente si tende a frenare e a spostare la neve, c) che si era al termine della giornata, momento di massima scarsità della neve in pista, d) che anche più in alto la pista non era innevata regolarmente e che tale situazione era segnalata da alcuni cartelli).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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