TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; 22 giugno 2004, n. 50

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; 22 giugno 2004, n. 50, Giud. Segna, P. A. (avv.ti Antolini, Casari) c. Società X s.p.a. (avv. Wegher).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Urto del passeggero contro il seggiolino in fase di salita – Assenza di personale – Responsabilità per danni – Sussiste.

 

Dal momento che il contratto di risalita stipulato tra gestore e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, il gestore, salva la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il sinistro, è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio ed in occasione di esso, ivi compresa la fase di salita dei passeggeri sul mezzo (nella specie, si è riconosciuta la responsabilità a titolo contrattuale del gestore della seggiovia per i danni subiti dai una sciatrice in fase di salita sul mezzo per essere stata violentemente urtata alle gambe dal seggiolino in considerazione della elevata velocità della seggiovia e vista l’assenza dell’addetto all’impianto, momentaneamente impegnato a spalare neve ad una decina di metri).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata 

Testo della sentenza

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