TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; sentenza 29 ottobre 2002, n. 59

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; 29 ottobre 2002, n. 59, Giud. Segna, L. B. (avv.ti Fassino, Boccalone) c. Funivie X s.p.a. (avv.ti A Beccara, Peterlongo).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Sicurezza delle piste – Presenza di cunette o dossi – Mancanza di segnaletica – Infortunio di uno sciatore – Onere della prova – Responsabilità da cose in custodia – Insussistenza.

 

Posto che il gestore di un’area sciabile risponde a titolo di responsabilità da cose in custodia per i danni riportati da uno sciatore in fase di discesa, incombe su quest’ultimo l’onere di provare la pericolosità intrinseca della pista e della esistenza di un adeguato nesso causale con l’infortunio riportato, dovendosi escludere che la mera presenza di cunette o dossi integri il requisito della pericolosità (nella specie, ritenuto che il gestore risponde ex art. 2051 c.c. dei danni subiti dagli sciatori in fase di discesa, si è ritenuto non assolto l’onere probatorio da parte dell’attore che lamentava di essere caduto a causa della mera presenza di alcune cunette lungo il tracciato, trattandosi di una situazione normale ed abituale per una pista da sci, oltre che chiaramente visibile ed avvertibile).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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