TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; sentenza 12 ottobre 2004, n. 56

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; 12 ottobre 2004, n. 56, Giud. Segna, F. E. (avv. Marchetti) c. Funivie X s.p.a. (avv. Wegher).

 

Responsabilità civile – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Infortunio del trasportato in fase di discesa dal mezzo – Interruzione del nesso – Fatto del terzo – Responsabilità per danni – Insussistenza.

 

Dal momento che il contratto di risalita stipulato tra gestore e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio, salva la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il sinistro ovvero, a prescindere da ciò, dell’esclusiva riconducibilità del sinistro al fatto del terzo, anch’egli passeggero, quale episodio interruttivo del nesso di causalità (nella specie, uno sciatore cadeva in fase di discesa dalla seggiovia lamentando l’inerzia del personale addetto. Nonostante ciò, è emerso in giudizio che il danno subito dall’attore era interamente attribuibile alla scorretta manovra di discesa posta in essere dagli altri sciatori che sedevano in seggiovia, rendendo di per sé irrilevante il fatto omissivo del dipendente del gestore, per altri versi privo di efficacia causale nella produzione dell’evento, visto che l’attore cadeva nella fase immediatamente successiva alla discesa dalla seggiovia e non veniva colpito da alcun seggiolino né da altri sciatori successivamente sopraggiunti).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon