TRIBUNALE DI TRENTO; SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; sentenza 15 giugno 2001, n. 52

TRIBUNALE DI TRENTO; SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; 15 giugno 2001,  n. 52; Giud. Serao; imp. X (avv. Antolini)

 

Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Responsabilità del direttore e maestro di sci – Violazione dell’obbligo di vigilanza nei confronti del suo allievo- Lesioni causate a un’altra sciatrice – Nesso di causalità – Condanna

 

I precettori e quanti insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui siano sotto la loro vigilanza, a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Risponde, pertanto, di lesioni personali colpose il maestro di sci che imprudentemente permetta ad un proprio allievo di compiere una discesa con modalità pericolose, senza accertarsi e segnalare che sulla traiettoria vi sia un’altra sciatrice, che l’allievo inevitabilmente colpisca, procurandole un infortunio. La prova liberatoria concessa dall’art. 2048 c.c. non può ritenersi raggiunta con la sola dimostrazione da parte dell’istruttore di non essere in grado di spiegare un intervento correttivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma richiede la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all’insorgenza di detta serie causale.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon