Tribunale di Trieste; 1 aprile 2011

Tribunale di Trieste; 1 aprile 2011; Giud. Merluzzi, Ne.Or. (avv. fa.ca.) contro SC. CL. (avv. Pa.Pa.), con la chiamata in causa di Sc. Sc. Aurina (avv.TI Gi.De.Zo., Ma. De. Zo., Gi. Ch.) e Mi. As. S.p.A. (Avv. Lu).

 

Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Attività di insegnamento del maestro di sci – Caduta autonoma di un allievo durante una lezione – Responsabilità ex art. 2048 c.c. – Non sussiste

 

La scuola di sci non risponde dei danni occorsi a un allievo, caduto autonomamente, ove si accerti che il maestro, durante una lezione in cui venivano impartite le fondamenta della tecnica sciistica, non abbia posto in essere una condotta imprudente o negligente ricollegabile causalmente con l’evento dannoso. Ne consegue che l’allievo che non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte dal maestro, non possa lamentare alcuna doglianza in caso di verificazione di un sinistro con conseguenti lesioni. (Nella specie, il ricorrente, allievo di una scuola di sci, stava seguendo una lezione ove venivano impartite le fondamenta della tecnica. Il maestro, nell’esporre le nozioni, oltre a fare eseguire alcuni esercizi propedeutici quali “la scaletta”, accompagnava gli allievi in un paio di discese “a spazzaneve”, finchè, dopo le prime discese, faceva percorrere, con tale tecnica, qualche brevissimo tratto di pista, scortando gli stessi o attendendoli subito a valle. Le risultanze istruttorie permettevano di accertare la dinamica della caduta dell’attore: questi, durante l’attesa del proprio turno di discesa, disattendeva le prescrizioni ricevute (di stare fermo) e, muovendosi autonomamente mentre il maestro stava accompagnando nell’esercizio un altro allievo, cadeva a terra procurandosi lesioni. Il giudice, all’esito del processo, statuisce che la condotta della maestra risulta immune da censure, in quanto nella circostanza non veniva fatto eseguire alcun esercizio inadeguato al livello conoscitivo degli allievi; inoltre, ritiene immune da censura la modalità di esecuzione dell’esercizio, considerato che, quando il maestro chiedeva agli allievi di effettuare lo “spazzaneve” in autonomia, la distanza fatta percorrere era assai ridotta. Alla luce di ciò, rigetta la domanda attorea in assenza di una condotta imprudente o negligente del maestro ricollegabile causalmente con l’evento di danno).

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1130/08 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 1.4.2008

DA

Ne.Or. – rappresentato e difeso dall’avv. Fa.Ca. per procura a margine dell’atto di citazione

       attore –

  1.  

CONTRO

Sc.Cl., in persona del legale rappresentante – rappresentato e difeso dall’avv. Pa.Pa. per procura a margine della comparsa di risposta

       convenuta –

  1.  

Sc.Sc.Aurisina., in persona del legale rappresentante – rappresentata e difesa dagli avv.ti Gi.De.Zo., Ma.De.Zo. e Gi.Ch. per procura a margine della comparsa di risposta

       terza chiamata –

  1.  

Mi.As. S.p.A. in persona del legale rappresentante – rappresentata e difesa

dall’avv. Lu.Sp. per procura a margine della comparsa di risposta

       terza chiamata –

  1.  

Avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2048 c.c.

Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all’udienza del 25.11.2010:

Conclusioni dell’attore:

1. Accertare e dichiarare la responsabilità in capo all’odierna convenuta per i fatti meglio specificati nella superiore narrativa e, per l’effetto, 2. Condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 7.929,06 o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Conclusioni della convenuta:

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza

IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda attorea in quanto non provata e, comunque,

infondata in fatto ed in diritto. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e salvo gravame:

a) accertare e dichiarare il concorso colposo dell’attore nella causazione del danno nella percentuale che verrà ritenuta di giustizia, con correlativo contenimento della pretesa risarcitoria;

b) in ogni caso condannare la terza chiamata a risarcire direttamente

l’attore del pregiudizio sofferto o comunque a manlevare e/o tenere indenne e/o rifondere integralmente l’esponente di ogni importo che questa dovesse essere tenuta a versare all’attore.

In ogni caso con spese, diritti ed onorari del presente giudizio rifusi.

Conclusioni della terza chiamata Sc.Sc.:

IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande contro di lei proposte

IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte contro la Sc.Sc.Aurisina, condannare Mi.As. a manlevare e tenere indenne la Sc.Sc.Aurisina. da tutte le somme che a qualsiasi titolo fosse tenuta a corrispondere in forza dell’emananda sentenza.

In ogni caso, con la rifusione delle spese di lite.

Conclusioni della terza chiamata Mi.As.:

Nel merito, associandosi alle difese in punto an già affrontate dalla assicurata Sc.Sc.Aurisina., piaccia all’Ill.mo Giudice rigettare le domande di parte attrice, nonché le domande di parte convenuta nei confronti della terza chiamata, assicurata.

In subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accolta anche solo parzialmente la domanda proposta contro la Sc.Sc.Aurisina, laddove venisse considerata operante la copertura assicurativa, piaccia all’Ill.mo Giudice limitare la condanna della Mi.As. S.p.A. in base alle condizioni di polizza tutte, con i limiti del massimale, con la decurtazione della

franchigia e con l’osservanza di ogni altra pattuizione richiamata in polizza. In ordine alla quantificazione del danno, si contesta quella effettuata da parte attrice, associandosi alla già richiesta CTU. Essendo stato violato il patto di gestione della lite, si insiste affinché le spese legali incontrate per la difesa della Sc.Sc.Aurisina vengano poste ad esclusivo carico della stessa, e non demandate alla Compagnia di assicurazione.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Si costituiva in giudizio lo Sc.Cl. contestando ogni addebito, rilevando l’inesistenza di qualsivoglia colpa in capo ad essa convenuta e, in ogni caso, sottolineando come il corso incriminato fosse stato in realtà tenuto dall’Associazione dei Maestri di sci della Scuola di Aurisina, ai quali soli poteva essere eventualmente imputata la responsabilità dell’evento; chiedeva quindi il differimento dell’udienza per la chiamata in causa della citata Associazione. L’As.Sc.Sc. di Aurisina si costituiva in giudizio attribuendo l’esclusiva responsabilità del fatto all’attore e chiedendo il rigetto della domanda; chiedeva, in ogni caso, il differimento dell’udienza per la chiamata in causa del proprio assicuratore, precisando che la Compagnia aveva impropriamente contestato ogni addebito per i costi di tutela legale, richiamando l’art. 22 delle Condizioni di polizza, senza assumere alcuna iniziativa volta a tutelare la Sc.Sc. di Aurisina.

Si costituiva in giudizio, infine, la Mi.As. S.p.A., associandosi del tutto alle osservazioni, eccezioni e deduzioni già svolte dal convenuto Sc.Cl. e dalla Sc.Sc.Aurisina e chiedendo il rigetto della domanda attorea; osservava che la denuncia di sinistro non era stata effettuata mediante semplice trasmissione dell’atto di chiamata in causa con richiesta di attivazione della tutela legale, ma indicando altresì il legale che avrebbe seguito la vicenda, disattendendo il disposto dell’art. 22 delle condizioni di polizza.

La causa è stata istruita mediante l’assunzione di alcune testimonianze, al termine delle quali il Tribunale ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo superfluo l’espletamento della CTU richiesta dall’attore.

All’udienza del 25.11.2010 le parti precisavano le conclusioni, come riportate in epigrafe; il giudice assegnava i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche e tratteneva, all’esito, la causa per la decisione.

II) Rileva il Tribunale che gli unici elementi pacifici in causa sono rappresentati dal “contesto” nel quale si verificò il sinistro che ha dato origine alla domanda dell’attore: è incontestato che in data 12.11.2006 il Ne. partecipava alla prima lezione di un corso di sci per principianti presso l’impianto gestito dalla convenuta in località Duino Aurisina; nel corso della lezione, impartita ad un gruppetto di tre persone, il Ne. cadeva a terra riportando delle lesioni alla mano destra, da cui derivavano i danni di cui l’attore in questa sede ha chiesto il risarcimento.

Profonda divergenza tra le parti vi è stata, invece, quanto alle modalità della caduta.

L’attore ha sostenuto la responsabilità della convenuta affermando che già alla seconda discesa la maestra aveva impartito agli allievi l’ordine di scendere “a spazzaneve” da soli; l’attore, dubitando delle proprie capacità, avrebbe (vanamente) richiesto che l’insegnante si adoperasse a rifare con lui un ulteriore discesa “accompagnata” allo scopo di poter meglio apprendere la tecnica; iniziata la discesa, a circa metà della pista l’attore perse l’equilibrio, cadendo ali’indietro e rovinando a terra.

La versione fornita dal Ne. non ha trovato riscontro all’esito della compiuta istruttoria: in particolare, all’udienza del 21.01.2010 la teste Gi.Ri., una dei partecipanti al corso assieme al Ne., ha così illustrato i momenti precedenti alla caduta: “La maestra ci accompagnò in alcune discese, un paio, il gruppo era composto da due-tre allievi; dopo le prime discese la maestra ci faceva percorrere da soli qualche metro e lei ci attendeva davanti (a valle) (…) La maestra faceva fare un brevissimo tratto nel quale o ci accompagnava o ci aspettava subito a valle (…). Mi trovavo vicino alla maestra quando il sig. Me., che era immediatamente sopra di noi, si mosse e cadde; in quel momento toccava a me fare l’esercizio; quando avvenne la caduta la maestra si trovava con me e mi stava facendo fare l’esercizio; mi trovavo in posizione da scaletta rispetto al Ne. e lo vidi muoversi subito prima della caduta; a me sembrò un movimento volontario”.

Va rilevato che la testimonianza della Ri. risulta certamente attendibile: la teste è apparsa precisa nel descrivere la dinamica dell’accaduto, si trovava molto vicina al luogo della caduta, in quanto faceva parte del gruppetto di partecipanti alla lezione, e non ha certamente alcun interesse nella presente causa. Da tale testimonianza si ricava che, nell’occasione della caduta, il Ne. non doveva eseguire alcuna discesa su indicazione della maestra ma, anzi, egli si mosse autonomamente mentre la maestra stava accompagnando nell’esercizio altro allievo (la Ri.).

E’ rimasta, quindi, smentita la tesi secondo la quale la maestra avrebbe rifiutato la richiesta del Ne. di essere nuovamente accompagnato nella discesa perché, al contrario, in quel frangente l’esercizio doveva essere eseguito dalla Ri..

Ne consegue la totale assenza di una condotta imprudente o negligente della maestra ricollegabile causalmente con l’evento di danno.

La domanda proposta dall’attore deve quindi essere rigettata, in quanto infondata.

III) Sotto diverso profilo va rilevato che, in ogni caso, alcuna responsabilità può essere attribuita allo Sc.Cl. ovvero alla Sc.Sc. Aurisina considerando i seguenti elementi:

– il corso in questione vedeva la partecipazione di un numero assai limitato di allievi (tre soggetti);

– la maestra, oltre a fare eseguire alcuni esercizi propedeutici quali la “scaletta”, accompagnava gli allievi in un paio di discese “a spazzaneve”;

– dopo le prime discese la maestra faceva percorrere agli allievi, con la tecnica a spazzaneve, qualche brevissimo tratto di pista, accompagnando gli stessi o attendendoli subito a valle.

Al riguardo si deve rilevare che il teste Ma.Br. ha riferito: “Posso confermare, in qualità di maestro di sci, che l’esercizio a spazzaneve sviluppa le capacità di equilibrio ed è il primo del livello “bronzo base” previsto per l’insegnamento dello sci alpino. E’ previsto che gli allievi

effettuino ogni esercizio, anche lo spazzaneve, in autonomia e con la sola supervisione dell’insegnante”.

Se ne ricava che la condotta della maestra risulta immune da censure in quanto nella circostanza non veniva fatto eseguire alcun esercizio inadeguato al livello conoscitivo degli allievi; d’altro canto, nemmeno le modalità dell’esecuzione dell’esercizio possono essere censurate considerando che, quando la maestra richiedeva agli allievi di effettuare lo “spazzaneve” in autonomia, la distanza fatta percorrere risultava assolutamente minima.

Alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto dianzi svolte, la domanda proposta dall’attore deve pertanto essere rigettata, in quanto infondata, sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale che di quella extracontrattuale.

IV) II rigetto della domanda attorea rende del tutto superflua l’indagine in ordine all’eventuale ripartizione della responsabilità tra gestore dell’impianto (Sc.Cl.) e organizzatore dei corsi di sci (Sc.Sc. Aurisina).

Infine, le spese di lite: nel rapporto attore/convenuta esse seguono la soccombenza, secondo la regola generale, e vengono liquidate come da dispositivo (per la quota relativa a tale rapporto).

Risultando legittime e giustificate le rispettive chiamate in causa nel rapporto Sc.Cl./Sc.Sc. Aurisina ed in quello Sc.Sc. Aurisina/Mi.As. S.p.A. andranno integralmente compensate le spese nei rispettivi ambiti; in particolare, nel rapporto Sc.Sc. Aurisina/Mi.As. S.p.A. risulta corretta l’osservazione della Mi.As. secondo la quale è stata l’assicurata a disattendere il disposto di cui all’art. 22 delle condizioni di polizza, nominando autonomamente un proprio legale e pretendendo che la Compagnia si facesse carico delle spese di lite.

Secondo tale articolo è invece la Compagnia, qualora intenda gestire le vertenze di danno ovvero ne abbia interesse in tal senso, ad indicare il nominativo del legale cui l’assicurato deve affidarsi: solo in questo caso le spese di lite sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato saranno a carico dell’assicurazione, nei limiti indicati dal citato art. 22.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Ne.Or. nei confronti di Sc.Cl., in persona del legale rappresentante, e con la chiamata in causa di Sc.Sc. Aurisina e di Mi.As. S.p.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Ne.Or., in quanto infondata

2) condanna il Ne. alla rifusione in favore della convenuta delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 1.700,00 per diritti, Euro 2.300,00 per onorari, Euro 500,00 per spese generali ed Euro 200,00 per esborsi;

3) dispone l’integrale compensazione delle spese del giudizio nel rapporto tra Sc.Cl. e Sc.Sc. Aurisina ed in quello tra Sc.Sc. Aurisina e Mi.As. S.p.A..

Così deciso in Trieste, il 7 marzo 2011.

Depositata in Cancelleria l’1 aprile 2011.

 

 

 

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