Tribunale l’Aquila; sentenza 21 aprile 2012, n. 281

Tribunale l’Aquila; 21 aprile 2012, n. 281; Giud. Radoccia, D.O.S. (avv. ti Rossi e Caroli) contro Soc. Campo Felice (avv. Pardo) e Ass. Axa s.p.a. (avv. Ribotta).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Urto contro delle barriere anti valanga installate all’esterno del tracciato  –  Infortunio di uno sciatore  – Responsabilità per danni – Non sussiste

 

Il gestore di un area sciabile non risponde per i danni occorsi a un utente che, perso autonomamente il controllo della propria traiettoria, cade a terra impattando delle barriere antivalanghe ubicate all’esterno del tracciato. (Nella specie, l’utente era intento a sciare lungo un tracciato allorquando, perso il controllo della propria traiettoria, cadeva a terra, arrestando la propria corsa contro delle barriere anti valanghe ubicate a 15/20 mt dal termine della pista. Il Giudice, riconosciuta l’applicabilità della disciplina contrattuale al rapporto gestore-utente, rileva come l’esigibilità dell’attività precauzionale dovuta contrattualmente dal gestore cessi ai bordi della pista, specie quando quest’ultima sia ben visibile e sufficientemente larga da consentire un percorso in sicurezza. Inoltre, il giudicante ritiene configurabile la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., escludendola però nella fattispecie, alla luce del fatto che il potere di controllo e conseguentemente la responsabilità del gestore non può ritenersi estesa a situazioni di rischio esterno normalmente esistenti, come quelle naturali o quelle a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un’attività sportiva peculiare quale quella sciistica).

 

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(per il testo integrale della sentenza vai a “Leggi tutto”)

 

 

 

Repubblica Italiana

 

In nome del Popolo italiano

 

Tribunale ordinario di L’Aquila

 

 

 

Il Giudice Civile presso il Tribunale di L’Aquila, dr. Italo Radoccia, ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

nella causa civile di prima istanza iscritta al numero in epigrafe del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente

 

                                    

 

TRA

 

 

 

D.O. S.

 

elettivamente domiciliato in L’Aquila in Via G. presso e nello studio degli Avv.ti Rossi, Camerini e Caroli, da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti;

 

                                                                         attore

 

E

 

SOC. CAMPO FELICE

 

dall’Avv. Luca Pardo, giusta delega in atti;

 

                                                                     convenuto

 

E

 

ASS. AXA S.p.A.

 

domiciliata in L’Aquila presso la cancelleria del Tribunale e rappresentato e difeso dell’Avv.Andrea Ribotta, giusta delega in atti;

 

                                                                 terzo chiamato

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: azione di risarcimento danni

 

 

 

CONCLUSIONI

 

Per l’attore: riconoscere la responsabilità della convenuta per l’incidente occorso all’attore, condannare la stessa al risarcimento del danno pari ad euro 137.033,40 o alla somma che risulterà di giustizia oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino all’effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti e onorari.

 

Per il convenuto: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, condannare l’opponente al pagamento delle spese di causa, dei diritti e degli onorari.

 

Per il terzo chiamato in causa: in via principale rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto; in via subordinata in caso di accoglimento della domanda attorea ridurre il risarcimento nella misura prevista dalla polizza assicurativa, con vittoria di spese diritti e onorari di causa.

 

 

 

Fatto e diritto

 

 

 

Con atto di citazione S. D.O. evocava in giudizio la Società Campo Felice chiedendo che la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni subiti dall’attore in dipendenza di un sinistro occorso in data 3.4.2005, sulla pista di sci denominata “Del Falco”; deduceva l’attore che pur essendo uno sciatore esperto, mentre percorreva la pista predetta, improvvisamente perdeva il controllo degli sci e prendendo velocità scivolava, terminandola propria corsa contro barriere anti valanga poste vicino al bordo della stessa; deduceva altresì che, soccorso sul posto, era stato trasportato presso l’ospedale di L’Aquila, dove veniva ricoverato nel reparto di chirurgia e poi di ortopedia subendo vari interventi chirurgici, con gravi esiti invalidanti.

 

La Società Campo Felice si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare di poter esser autorizzata alla chiamata di terzo dell’Assicurazione Axa s.p.a., la quale si costituiva in giudizio e unitamente alla società convenuta sosteneva l’infondatezza del ricorso, ritenendo che nessuna responsabilità potesse essere attribuita alle parti convenute in quando la pista denominata ” Del Falco”, nel giorno dell’incidente era chiusa al pubblico, e di tale chiusura gli utenti erano stati informati tramite cartelli posti sia presso la biglietteria sia all’inizio degli impianti di risalita; deducevano le parti convenute che la legge pone a carico del gestore delle piste da sci l’obbligo di porre in sicurezza la pista, ma poiché le barriere si trovavano a 15/20 mt dal tracciato, le stesse non ricadevano nella pista, per cui nessun sistema di protezione doveva essere apprestato presso di esse dal gestore; deducevano infine che l’incidente era da imputare unicamente al comportamento imprudente tenuto dall’attore che, ignorando l’avvertimento di pista chiusa, aveva deciso di utilizzarla ugualmente assumendo ogni responsabilità in merito ai possibili danni.

 

Nel merito va evidenziato che dall’istruttoria espletata è emerso che la pista ove è occorso l’incidente è di elevata difficoltà, tanto da essere classificata con il colore nero, ossia riservata agli sciatori più esperti; dalle prove orali assunte, si evince che l’attore, mentre stava percorrendo il tracciato in discesa improvvisamente perdeva il controllo degli sci e scivolando acquistava velocità, finendo oltre il margine esterno della pista terminando la propria corsa contro le barriere antivalanga situate a circa 15/ 20 mt dal limite del tracciato.

 

La pista “Del Falco”, come riferito sia dal personale della G.d.F. intervenuto nell’immediatezza dell’incidente sia dal direttore degli impianti sciistici, sia dai documenti versati in atti, era stata dichiarata chiusa e di tale situazione era stato dato avviso agli utenti sicuramente attraverso i cartelli posti presso la partenza degli impianti di risalita, anche se l’agente della G.d.F. non ricordava se il giorno dell’incidente il medesimo avviso fosse stato posto anche a monte dell’impianto in cui sicuramente era presente nei giorni precedenti.

 

Il teste, comunque, riferiva che spesso gli sciatori preferivano ignorare gli avvisi utilizzando ugualmente la pista e finendo di solito per farsi male, chiariva inoltre che il soccorso era stato reso difficile proprio dallo stato della la pista che per le sue condizioni era stata chiusa già da diversi giorni prima dell’incidente.

 

L’agente della Guardia di Finanza chiariva, inoltre, che il tracciato era ben visibile e sullo stesso erano presenti un paio di paletti segnalatori visibili sulla verticale della pista mentre il luogo del sinistro si trova a circa 15/20 metri oltre il limite del tracciato, come, desumibile anche dai rilievi fotografici in atti.

 

Sulle condizioni del fondo della pista questo giudicante non può non rilevare come i testi di parte attrice abbiano dato versioni tra loro contrastanti infatti il teste B., amico dell’attore, ha affermato che “il tratto di pista utilizzato era battuto” mentre l’altro teste sempre di parte attrice ha affermato che “la pista del Falco non era battuta”, per cui la contraddittorietà tra le deposizione le rende non del tutto attendibili.

 

Si osserva inoltre come la segnalazione della pista chiusa, confermata dal teste, di parte convenuta, della cui attendibilità non v’è motivo di dubitare, appare improbabile che sia sfuggita a sciatori esperti come l’attore e i suoi amici, alcuni dei quali si sono dichiarati frequentatori abituali di tali piste.

 

Orbene il gestore deve rendere sicura la pista da sci quando questa sia percorribile, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto ed è tenuto a garantire la sicurezza della pista attraverso la costante battitura e la continua manutenzione, affinchè permangano i caratteri tecnico-morfologici sulla cui base è stata rilasciata la concessione e perchè la stessa pista e non presenti insidie o trabocchetti.

 

Comunque l’obbligo di sicurezza imposto al gestore e riferito sempre all’interno della pista non è assoluto, in quanto lo sci si svolge in uno scenario comunque pericoloso, per essere i percorsi contornati da elementi che possono costituire pericoli tipici, quali quelli dipendenti dalla natura, ma anche artificiali come appunto le barriere anti valanga o i parapetti dei burroni. Ne consegue che la protezione dello sciatore cessa ai bordi della pista, specie quando questa sia ben visibile e sufficientemente larga da consentire un percorso in sicurezza.

 

Nel caso in questione oltre ad essere pacifico che la pista era chiusa, ciò nonostante la stessa era adeguatamente segnalata e dalle foto prodotte si evince che il tracciato era ben visibile; aggiungasi che dei tre che quel giorno hanno affrontato la pista da sci, solo l’attore ha incontrato difficoltà, verosimilmente per esclusiva imperizia o imprudenza imputabili a sé stesso, aggravate dal fatto che il medesimo, avendo deciso, di ignorare i cartelli che avvisavano della chiusura della pista “Del Falco”, ha coscientemente e volontariamente esposto sé stesso a rischi ancora più gravi di quelli che normalmente si incontrano nell’attività sciistica.

 

In diritto va affermata la natura contrattuale della responsabilità del gestore delle piste da sci, anche con riguardo ad eventi dannosi verificatisi nella fase di discesa e non limitatamente alla fase di trasporto a monte mediante gli impianti di risalita, in quanto l’attività complessiva a cui si obbliga il gestore consiste, nel poter salire e scendere, nel senso di un trasporto funzionale all’attività sciistica su piste sicure (Cass. n. 2563/07).

 

Il rapporto negoziale intercorrente tra l’utente e il gestore dell’area sciabile attrezzata, comprende l’obbligo a carico di quest’ultimo della manutenzione in sicurezza della pista medesima, in mancanza scatta la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l’evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale, nozione quest’ultima comprensiva della autonoma determinazione del sinistro per grave imprudenza e imperizia dimostrate dal danneggiato (Cass. n. 5254/06).

 

In questo caso potrebbe sussistere anche una responsabilità extracontrattuale per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., da intendersi in rapporto di cumulatività e non di alternatività rispetto a quella contrattuale, per via dell’esistenza di un rapporto di garanzia e di controllo sulle piste da sci.

 

A tal proposito si deve fare riferimento ai criteri normativi previsti dalla legge n. 363/2003, che all’art. 3 comma 1, prevede che “I gestori … assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza … I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”. Precisa l’art. 7 che “Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa.”

 

Ne consegue che, se deve ravvisarsi una sicura responsabilità nel caso di danno causato da inadeguata manutenzione della pista, ovvero dall’urto con ostacoli artificiali presenti sulla pista e non adeguatamente segnalati e protetti con reti, materassi, o altri materiali elastici. Mentre non potrà ritenersi esigibile, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell’oggetto del potere di signoria da parte del custode, l’eliminazione dei rischi naturali quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, la presenza di barriere anti valanga, essendo sufficiente la loro segnalazione nel caso di non immediata percepibilità.

 

Pertanto, il potere di controllo e conseguentemente la responsabilità del gestore, non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio esterno normalmente esistenti, come quelle naturali ò quelle a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un’attività sportiva peculiare quale quella sciistica.

 

Va altresì precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda non su di una presunzione iuris tantum di colpa, bensì sull’accollo al custode dei rischi dei danni non riconducibili al caso fortuito, quindi su un criterio di responsabilità oggettiva dipendente dal rapporto eziologico secondo il criterio della causalità adeguata, per cui è vero che la cosa che ha cagionato il danno deve essere soggetta alla signoria e al conseguente potere-dovere di controllo del custode; ma è anche vero che la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito, cioè là eccezionalità e l’oggettiva imprevedibilità, e sia idonea, da sola, a causare l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo (Cass. n. 5254/06), fatto assimilabile al fortuito, come nel caso in questione, in cui l’imprudenza dell’attore è stata di per sé sola la causa dell’evento, dannoso, senza che alcun rimprovero può essere mosso al convenuto.

 

La domanda attorea deve, pertanto essere respinta, e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

PQM

 

 

 

Il Tribunale di L’Aquila, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea; condanna l’attore al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3900,00 di cui euro 2000,00 per onorari, oltre agli oneri di legge; pone definitivamente a carico dell’attore le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.

 

L’Aquila 26.3.2012.

 

Il giudice dr. Italo Radoccia

 

Depositato in cancelleria il 21 aprile 2012

 

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