Tribunale Pistoia; sentenza 12 gennaio 2012, n. 17

Tribunale Pistoia; 12 gennaio 2012, n. 17; Giud. Garufi, Ch. Ca. (avv.ti Bernardi e Nobili) contro Fr. Gi. e Gu. Or. (avv.ti Bruni e Vesci).

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro fra sciatori – Sciatore minorenne – Responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. – Sussiste

 

Rispondono ai sensi dell’art. 2048 c.c. i genitori di uno sciatore minorenne che, per imperizia della pratica dello sci, viene a collidere con altro sciatore fermo lungo il bordo della pista (nel caso di specie, il minore  impattava a elevata velocità uno sciatore che stava attendendo terze persone fermo al bordo della pista. In sede processuale, i convenuti non hanno eccepito alcuna prova liberatoria, limitandosi a prospettare la carenza probatoria della tesi attorea. Per converso, a seguito delle risultanze testimoniali e documentali, il Tribunale riteneva compiutamente provati i fatti allegati dall’attore medesimo).

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISTOIA

 

Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente                                                            

                          

sentenza

 

nella causa iscritta al N. 3895/04 R.G.A.C., promossa da:                                                        

 

Ch. Ca., elettivamente domiciliato in Pistoia, via Lorenzo Perosi, 4, presso lo studio dell’avv. Telesforo Bernardi che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall’avv. Franco Nobili come da mandato a margine dell’atto di citazione –                                  

                                                               attore

contro:

Fr. Gi. e Gu. Or., quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Fr. Lu., elettivamente domiciliati in Pistoia, Piazzetta Romana, 1, presso lo studio dell’avv. Marica Bruni che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall’avv. Gerardo Vesci, come da mandato a margine della comparsa costitutiva depositata il 28.3.06 –

                                                           convenuti

avente ad oggetto: risarcimento danni.

 

conclusioni:                                                        

per l’attore: condannare i convenuti a pagare a   titolo   di risarcimento del danno la somma di € 20.330,46 o la diversa somma di giustizia, con interessi e rivalutazione; con vittoria di spese e onorari;                                                            

per i convenuti: respingere la domanda; con vittoria di spese, competenze e onorari; in via subordinata, accertare l’esatta entità delle lesioni cagionate nell’infortuni per cui è causa.            

 

 

Fatto

Svolgimento del Processo

Con atto di citazione notificato il 25.11-1.12.04 Ch. Ca. conveniva in giudizio Fr. Gi. e Gu. Or., quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Fr. Lu., nato il 2.6.91, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di uno scontro sciistico verificatosi fra l’attore e il minore il 31.12.91 sulla pista Zeno Colò in Abetone. Deduceva, a tal fine, di essere stato investito dal convenuto mentre si trovava fermo sul bordo destro della pista, ciò a causa dell’altissima velocità tenuta dal minore che perdeva il controllo degli sci e dopo la collisione si fermava oltre 15 metri distante dal luogo dello scontro. A causa del sinistro aveva riportato trauma cranico, trauma alla spalla destra con lussazione scapola-omerale e contusione alle ossa nasali.

 

All’udienza di comparizione si costituivano i convenuti rappresentando il difetto di prova delle deduzioni attoree, sia in ordine alla dinamica del sinistro sia in ordine alle conseguenze lesive.

 

A seguito di produzione documentale, previa costituzione dei convenuti con nuovo difensore, la causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali con Ra. Do., Fa. Gi. e Ro. St. Em., per l’attore; oltre c.t.u. medico legale con il dott. Graziano Turchi che depositava relazione scritta il 25.6.08-

 

Infine, ritenuta matura la causa per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 20.9.11, ove i procuratori concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e la causa veniva trattenuta a sentenza con termini di rito per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

 

Diritto

Motivi della decisione

La domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio trova il suo fondamento nell’art. 2048 c.c., che prevede al responsabilità dei genitori in caso di danno cagionato da fatto illecito commesso da minore non emancipato, salva la prova di no aver potuto impedire il fatto. Nel caso in esame, non vi è alcuna difesa in punto di prova liberatoria, essendosi i convenuti limitati a dedurre una nota regola di giudizio, ossia che l’onere probatorio circa il fatto illecito e le conseguenze dannose gravano sull’attore; peraltro senza neanche prendere posizione alcuna sulle circostanze di fatto e tanto meno contestarle (il che la dice lunga, posto che certamente il figlio avrà raccontato loro come erano andate le cose). Ad ogni modo l’istruttoria svolta ha tolto ogni dubbio circa la piena responsabilità del ragazzino, all’epoca dodicenne, che sciando a forte velocità insieme ad un gruppo di ragazzi, nonostante l’affollamento della pista, pur avendo un ottima visuale andava a contrarsi con l’odierno attore, che si trovava fermo ad aspettare i suoi amici. Questo risulta dalle concordi dichiarazioni dei testi escussi, e dagli accertanti urgenti effettuati all’epoca dalla Polizia di Stato, acquisiti agli atti.

 

In altre parole il sinistro si è verificato solo perché il minore in modo del tutto sconsiderato, nonostante il folto numero di sciatori e conducenti di snowboard (come Ch.) che impegnavano la pista, sciava a velocità elevata, tale da non riuscire a controllare la discesa, e frenare i tempo utile per evitare gli ostacoli. Tanto più che nel caso in esame Ch. era fermo già da qualche minuto ad aspettare gli amici che si trovavano più a monte e che dalla loro posizione hanno potuto vedere benissimo l’incidente.

 

Per quanto riguarda le conseguenze lesive riportate dall’odierna attrice, il C.T.U., in accordo con i CC.TT.PP., ha accertato che a causa del sinistro in questione del 31.12.03 Ch. Ca., all’epoca trentunenne, riportò un trauma alla spalla destra con lussazione dell’articolazione acromioncalveare, oltre a trauma facciale e frattura delle ossa piramidali nasali; mentre non vi sono riscontri obiettivi (documentazione medica) circa la dedotta lussazione scapolo-omerale. Tali lesioni comportarono una inabilità temporanea assoluta di giorni 35, seguita da giorni 15 di inabilità al 50 %, e giorni 20 di inabilità al 25 %. I postumi permanenti (relativi alla spalla destra e al lieve aggravamento degli esiti di un precedente intervento di rinosettopalstica) sono stati valutati nella misura del 4 % di riduzione della capacità, in base ai parametri elaborati da Bargagna ed altri.

 

Tali risultanze, no efficacemente contestate dal C.T. di parte attrice che sostiene esserci stata anche una lussazione scapolo-omerale, vengono integralmente recepite da questo giudice salva una precisazione in punto di inabilità temporanea. A parere di chi scrive anche i primi 35 giorni successivi al sinistro non possono in nessun modo essere valutati come periodo di inabilità assoluta, che altrimenti verrebbe a parificarsi tale condizione a quella di chi si trova costretto a letto immobilizzato, o addirittura in coma. Mentre è evidente che Ch., pur avendo la spalla e braccio destro fuori uso perché sottoposto a bendaggio con sling di posizione, non era certo impossibilitata a muoversi, e svolgere le primarie attività quotidiane, solo rese più difficoltose. Sicché i primi 35 giorni di inabilità vengono valutati nella percentuale del 50 % –

 

In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale introdotto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (11-11-2008, n. 26972-5), non può più fari luogo a distinzioni di diverse voci di danno (biologico, morale, esistenziale) che hanno solo un valore descrittivo, ma occorre procedere ad una liquidazione unitaria che, ove parta dalle tabelle ormai da tempo adottate dai vari tribunali, deve poi condurre ad una personalizzazione della liquidazione in base alla circostanze concrete che siano allegate e provate. L’ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall’individuazione dei casi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c.- Tali casi sono quelli tipizzati di cui all’art. 185 c.p. ed altre previsioni normative. Al di fuori delle ipotesi tipizzate in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, fra cui appunto il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico (art. 32 Cost.).

 

Così trovano analoga tutela i diritti inviolabili della famiglia (art. 2, 29 e 30 Cost.) nel caso di danno da perdita o compromissione del rapporto parentale per morte o di procurata grave invalidità del congiunto; il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli art. 2 e 3 Cost.

 

Tale criterio appare ben riportato tabelle adottate dal tribunale di Milano, cui il Tribunale di Pistoia ha sempre fatto riferimento. Sulla base dei suddetti parametri appare adeguata la somma di euro 5.550,00 espressa in valori monetari attuali. Tale liquidazione è quella prevista come standard comprensiva di ogni aspetto della lesione, anche relativa al patimento d’animo prima denominato danno morale, non aumentata a titolo di personalizzazione attesa la mancanza di deduzioni specifiche sul punto.

 

Invece il danno derivante da inabilità temporanea viene liquidato in complessivi € 3.000,00 (euro 50,00 x giorni 50 + euro 25,00 x giorni 20).

 

Infine vengono riconosciute € 873,76 per spese mediche (dovendosi escludere la spesa per certificato a fini di assicurazione privata).

 

Alle somme suddette, previa devalutazione alla data del fatto, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata per il mancato tempestivo godimento degli importi.

 

Pertanto il credito risarcitorio di Ch. Ca. è pari oggi ad € 11.194,21 (di cui € 1.369,79 per rivalutazione ed € 1.629,44 per interessi legali fino ala data odierna).

 

In punto di spese, in ossequio al principio espresso dall’art. 91 c.p.c., non essendovi ragioni contrarie, i convenuti soccombenti dovranno rimborsare all’attore le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 6.558,00 di cui euro 1.050,00 per spese (ivi comprese spese di c.t.u.), euro 4.000,00 per diritti e onorari, euro 500,00 per spese generali ed euro 1.008,00 per CAP e IVA.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice,

 

visti gli artt. 281 quinquies, 190 c.p.c.,

 

in accoglimento della domanda attrice condanna i convenuti a pagare all’attore, a titolo risarcitorio, la somma di € 11.194,21 oltre interessi legali dal 13.12.11 al saldo;

 

li condanna altresì a rimborsare all’attore le spese di lite, pari ad € 6.558,00 come sopra liquidate.

 

Pistoia, 12 dicembre 2011.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 GEN. 2012

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