CORTE D’APPELLO DI TRENTO, 31 marzo 1978, n. 74

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, 31 marzo 1978, n. 74/1978; Pres. IERIMONTE, Est. COLLA, BL (Avv.ti G. PEDÒ, F. PEDÒ) c. CD (Avv.ti ZANNI, LARENTIS) e BA (Avv.to FERRARI, LORENZI).Conferma Trib. Rovereto, 19 marzo 1977

 

Scontro tra sciatori – Investimento a bordo pista – Colpa – Sussiste – Concorso di colpa – Non sussiste

 

È da considerarsi perfettamente normale ed ispirato a ragionevole prudenza il comportamento dello sciatore investito mentre risale trainando uno slittino a piedi una pista per principianti molto larga ed in ottime condizioni di visibilità, mantenendosi ai suoi limiti estremi; pertanto del danno determinato dall’investimento risponde in via esclusiva lo sciatore investitore che procedeva in posizione ad uovo, senza poter invocare il concorso di colpa del danneggiato.

 

@ Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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