L.R. Emilia-Romagna 9 dicembre 1993, n. 42

L.R. Emilia-Romagna 9 dicembre 1993, n. 42 (1)

 

Ordinamento della professione di maestro di sci

 

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 dicembre 1993, n. 104

 

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge disciplina l’ordinamento della professione di maestro di sci in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81.

 

Art. 2

Collegio regionale dei maestri di sci.

1. A norma dell’art. 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81 è istituito il Collegio regionale dei maestri di sci dell’Emilia-Romagna, nei modi e con le competenze previste dallo stesso art. 13.

2. Le sedute dell’assemblea del Collegio regionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione purché siano presenti almeno un quinto dei componenti.

3. Le sedute del Consiglio direttivo del Collegio regionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi.

4. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale stabilisce la misura del contributo annuale a carico degli iscritti all’Albo da devolvere al Collegio regionale.

 

Art. 3

Esercizio della professione in Emilia-Romagna (2).

1. A norma dell’articolo 3 della legge n. 81 del 1991, è istituito l’Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna. L’iscrizione all’Albo, a cura del Consiglio direttivo del Collegio di cui all’articolo 2, è subordinata al conseguimento dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 6 della legge n. 81 del 1991 ed al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica;

d) possesso del diploma di scuola dell’obbligo;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell’Albo di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività a effetto immediato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1 del presente articolo (3).

(2) Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 4, L.R. 1° giugno 2006, n. 5.

(3) Articolo così sostituito dall’art. 34, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Esercizio della professione in Emilia-Romagna. 1. A norma dell’art. 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è istituito l’Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna. L’iscrizione all’Albo è subordinata al conseguimento dell’abilitazione professionale di cui all’art. 6 della legge n. 81 del 1991 ed al possesso dei requisiti prescritti dall’art. 4 della medesima legge n. 81 del 1991.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell’Albo di cui al comma 1.».

 

Art. 4

Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale.

01. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e successive modificazioni (4).

1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci, che precedono, a norma dell’art. 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81, l’esame di abilitazione all’esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell’iscrizione, a norma dell’art. 11, comma 3 della legge n. 81 del 1991, sono istituiti dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e la Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), delibera la durata, i programmi, l’organizzazione, il luogo di svolgimento, e le prove finali dei corsi, nonché le prove selettive per l’ammissione ad essi, determinando contestualmente l’ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

4. I corsi di qualificazione professionale devono essere organizzati prevedendo preferibilmente l’impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali.

5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall’articolo 7 della legge n. 81 del 1991, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d’esame (5).

6. L’ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica (6).

7. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento; la validità dell’iscrizione nell’Albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.

7-bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard sono esentati dall’esame di selezione di cui al comma 6 per l’ammissione ai corsi di formazione. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono, altresì, esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall’esame al fine dell’iscrizione nell’albo (7).

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 1° giugno 2006, n. 5.

(5) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 2, L.R. 1° giugno 2006, n. 5. Il testo originario era così formulato: «5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine e il fondo, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall’art. 7 della legge n. 81 del 1991, e si articola in tre moduli, didattico-tecnico-culturale, corrispondenti alle tre sezioni d’esame.».

(6) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 3, L.R. 1° giugno 2006, n. 5. Il testo originario era così formulato: «6. L’ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Si prescinde dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente per almeno uno degli ultimi cinque anni delle squadre nazionali per le discipline alpine e per il fondo.».

(7) Il presente comma, aggiunto dall’art. 1, L.R. 10 aprile 1995, n. 30, poi sostituito dall’art. 35, L.R. 28 luglio 2004, n. 17, è stato nuovamente così sostituito dall’art. 1, comma 4, L.R. 1° giugno 2006, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «7-bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali delle discipline alpine e del fondo sono esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione di cui al presente articolo. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono altresì esentati dall’obbligo di esame al fine dell’iscrizione nell’albo.».

 

Art. 5

Commissione d’esame e rilascio dei titoli.

1. La Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto d’intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci.

2. Se l’intesa non viene raggiunta entro novanta giorni dall’invio della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, lo stesso Presidente procede senz’altro alla nomina della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

a) un esperto, designato dall’Assessore regionale competente in materia, che la presiede (8);

b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui uno esperto nelle discipline alpine, uno nel fondo e uno nello snowboard, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci (9);

c) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISI (10);

d) tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.

4. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del presidente, è nominato un membro supplente.

5. Limitatamente all’espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione è articolata in tre sottocommissioni, una per le discipline alpine, una per il fondo e una per lo snowboard (11).

6. La sottocommissione per le discipline alpine è composta da:

a) l’esperto, designato dall’Assessore regionale competente in materia, che la presiede (12);

b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d) (13).

7. La sottocommissione per il fondo è composta da:

a) l’esperto, designato dall’Assessore regionale competente in materia, che la presiede (14);

b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nel fondo, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d) (15).

7-bis. La sottocommissione per lo snowboard è composta da:

a) l’esperto, designato dall’Assessore regionale competente in materia, che la presiede;

b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nello snowboard, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d) (16).

8. Le funzioni di segretario della Commissione e delle sottocommissioni sono svolte da dipendente regionale in servizio presso l’Assessorato competente in materia (17).

9. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva.

10. Per gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione la Commissione, e le sottocommissioni competenti per disciplina, sono integrate con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta regionale.

11. I componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice vengono assicurati per rischi di danno subito e per la responsabilità civile verso terzi derivanti dall’espletamento delle funzioni previste dalla presente legge. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

12. Ai membri della Commissione spettano i compensi e i rimborsi riconosciuti dalla legge regionale ai componenti delle Commissioni esaminatrici.

(8) Lettera così modificata dall’art. 15, comma 2, L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.

(9) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, L.R. 1° giugno 2006, n. 5. Il testo originario era così formulato: «b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;».

(10) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 2, L.R. 1° giugno 2006, n. 5. Il testo originario era così formulato: «c) cinque istruttori nazionali di sci, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla Federazione nazionale sport invernali;».

(11) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 3, L.R. 1° giugno 2006, n. 5. Il testo originario era così formulato: «5. Limitatamente all’espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l’altra per il fondo.».

(12) Lettera così modificata dall’art. 15, comma 3, lettera a), L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.

(13) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 4, L.R. 1° giugno 2006, n. 5. Il testo originario era così formulato: «b) cinque componenti specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).».

(14) Lettera così modificata dall’art. 15, comma 3, lettera b), L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.

(15) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 5, L.R. 1° giugno 2006, n. 5. Il testo originario era così formulato: «b) tre componenti specializzati nel fondo che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).».

(16) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 6, L.R. 1° giugno 2006, n. 5.

(17) Comma così modificato dall’art. 15, comma 4, L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.

 

Art. 6

Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati.

1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci il trasferimento all’Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede alla iscrizione all’Albo di cui all’articolo 3, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene.

2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall’Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’Albo di altra Regione o Provincia autonoma.

3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

4. All’esercizio professionale temporaneo di maestro di sci in Emilia-Romagna da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell’articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci dispone l’iscrizione all’Albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, e dei requisiti, diversi dall’abilitazione, di cui all’articolo 3, comma 1 della presente legge.

6. L’esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci che non siano cittadini dell’Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative. Ai fini dell’esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l’articolo 3.

7. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto di quanto disposto all’articolo 9.

8. L’esercizio saltuario dell’attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.

9. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità (18).

(18) Articolo così sostituito dall’art. 35, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati. 1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna devono chiedere il trasferimento all’Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Le domande di trasferimento devono essere presentate al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci che autorizza l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 3, comma 1, previa verifica del possesso dell’abilitazione professionale e degli altri requisiti prescritti dalla legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene per la cancellazione dal relativo Albo.

2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall’Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’Albo di altra Regione o Provincia autonoma.

3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, per periodi comunque non superiori ai trenta giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l’autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività. Il Consiglio direttivo autorizza l’esercizio subordinatamente alla verifica che il richiedente risulti già iscritto in altro Albo professionale.

4. I maestri di sci stranieri non iscritti in Albi professionali italiani che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, per periodi comunque non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l’autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, che la concede subordinatamente al riscontro del possesso di un titolo idoneo ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge 8 marzo 1991, n. 81. Qualora il maestro straniero intenda esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, deve chiedere al Collegio regionale dei maestri di sci l’iscrizione all’Albo che verrà concessa subordinatamente alla verifica del possesso del titolo idoneo a norma dell’art. 12, comma 1 della legge n. 81 del 1991, e alla sussistenza degli altri requisiti, diversi dall’abilitazione, di cui all’art. 4 della medesima legge n. 81 del 1991.

5. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto delle tariffe di cui all’art 9.

6. L’esercizio saltuario dell’attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.

7. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità.».

 

Art. 7

Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard (19).

1. Agli effetti della presente legge per «scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard» si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attività professionale (20).

2. All’apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard si procede con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto segue (21):

a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;

b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all’esercizio dell’attività;

c) che la scuola abbia sede in località idonea all’esercizio dell’attività sciistica;

d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;

e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l’altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all’organizzazione delle scuole stesse;

f) che le scuole siano in grado di funzionare con l’organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

g) [che le scuole abbiano un direttore, compreso nell’organico di cui alla lettera a), responsabile dell’attività del corpo docente sotto l’aspetto tecnico didattico] (22);

h) che le scuole assumano l’impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento;

j) [che nella stazione invernale sede dell’istituenda scuola non siano state autorizzate altre “scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard”; in tal caso l’autorizzazione all’apertura potrà essere concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunità montana e il Comune competenti per territorio e le associazioni economiche locali] (23) (24).

3. Si applica l’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, in particolare per quanto riguarda il potere dell’amministrazione comunale competente di vietare la prosecuzione dell’attività e di rimuoverne gli effetti, anche in caso di ripetute infrazioni delle norme di cui alla presente legge (25).

4. [L’autorizzazione è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti previsti dal comma 2 e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge. L’autorizzazione è altresì revocata qualora non si dia attuazione alle prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento autorizzativo] (26).

(19) Rubrica così sostituita dall’art. 3, comma 1, L.R. 1° giugno 2006, n. 5. Il testo originario era così formulato: «Scuole di sci.».

(20) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 2, L.R. 1° giugno 2006, n. 5. Il testo originario era così formulato: «1. Agli effetti della presente legge per “scuole di sci” si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale.».

(21) Alinea così sostituito dall’art. 36, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, della Comunità montana e del Comune competenti per territorio, autorizza l’apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:».

(22) Lettera abrogata dall’art. 36, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(23) Lettera abrogata dall’art. 36, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(24) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 3, L.R. 1° giugno 2006, n. 5, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci e della Comunità Montana competente per territorio, autorizza l’apertura delle scuole di sci previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;

b) che la scuola disponga di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale;

c) che la scuola abbia sede in località idonea all’esercizio dell’attività sciistica;

d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;

e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l’altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all’organizzazione delle scuole stesse;

f) che le scuole siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell’organico di cui alla lettera a), responsabile dell’attività del corpo insegnante sotto l’aspetto tecnico-didattico;

h) che le scuole assumano l’impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento.».

(25) Comma così sostituito dall’art. 36, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, con il provvedimento con i quale autorizza l’apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.».

(26) Comma abrogato dall’art. 36, comma 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

 

Art. 8

Adempimenti.

1. La dichiarazione di cui all’articolo 7 deve essere presentata al Comune nel cui territorio ha sede la scuola, corredata da (27):

a) un elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;

b) [il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore] (28);

c) l’atto costitutivo e lo statuto-regolamento della scuola deliberato a norma dell’art. 7;

d) l’indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;

e) la denominazione della scuola.

2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti-regolamenti, la sede, i recapiti e le altre condizioni previste dall’art. 7, comma 2.

(27) Alinea così sostituito dall’art. 36, comma 5, lettera a), L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, di cui all’art. 7, deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da:».

(28) Lettera abrogata dall’art. 36, comma 5, lettera b), L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

 

Art. 9

Tariffe professionali.

1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica l’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Collegio regionale dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione agli enti locali (29).

2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.

(29) Comma così sostituito dall’art. 37, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicate alla Regione e alle Province.».

 

Art. 10

Sanzioni amministrative.

1. Chiunque, pur in possesso dell’abilitazione professionale, eserciti l’attività di maestro di sci nell’ambito della regione Emilia-Romagna senza essere iscritto all’Albo di cui all’art. 3, o senza l’autorizzazione di cui all’art. 6, commi 5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 774 Euro (30).

2. L’esercizio abusivo di scuola di sci, e in ogni caso l’apertura e l’esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della dichiarazione di cui all’art. 7, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 Euro a 1.549 Euro a carico di ciascuna persona che pratichi l’attività di insegnamento dello sci nell’ambito dell’organizzazione abusiva (31). In aggiunta a quanto previsto nel presente comma viene irrogata la sanzione da 2.582 Euro a 7.746 Euro a carico del responsabile della scuola di sci abusiva (32).

3. [L’applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell’art. 9 comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a sei volte la tariffa praticata] (33).

4. L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(30) Comma così modificato dapprima dall’art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002 (come prevede l’art. 5 della stessa legge) e poi dall’art. 37, comma 2, lettera a), L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(31) Periodo così modificato dapprima dall’art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002 (come prevede l’art. 5 della stessa legge) e poi dall’art. 37, comma 2, lettera b), L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(32) Periodo così modificato dall’art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002 (come prevede l’art. 5 della stessa legge).

(33) Comma abrogato dall’art. 37, comma 2, lettera c), L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

 

Art. 11

Competenze della Giunta regionale.

1. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, dei percorsi di sci fuori pista e delle escursioni sciistiche ove è prevista l’attività di maestri di sci.

2. La Giunta regionale, a norma dell’art. 13 – comma 5 – della legge 8 marzo 1991, n. 81, vigilia sull’attività del Collegio regionale dei maestri di sci, ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, adottati dall’assemblea del Collegio.

3. La Giunta regionale determina le modalità per l’espletamento della vigilanza sull’Albo professionale, sul Collegio regionale dei maestri di sci, e sulle scuole di sci.

 

Art. 12

Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all’Albo professionale regionale dell’Emilia-Romagna tutti i maestri di sci già iscritti nell’elenco regionale degli abilitati all’insegnamento dello sci di cui all’art. 12 della L.R. 5 maggio 1980, n. 31.

2. In sede di prima applicazione delle presente legge sono riconosciute di diritto come “scuole di sci” le scuole già iscritte nell’elenco regionale delle scuole di sci di cui all’art. 10 della L.R. n. 31 del 1980.

3. La prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci.

4. I procedimenti iniziati sulla base della L.R. n. 31 del 1980 ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.

 

Art. 13

Oneri finanziari.

1. All’onere finanziario relativo agli interventi di cui all’art. 4 della presente legge la Regione fa fronte mediante l’utilizzo dei propri mezzi finanziari correnti e con l’istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità con la legge annuale di bilancio, a norma della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, art. 11, primo comma.

 

Art. 14

Abrogazione di norme.

  1. La L.R. 5 maggio 1980, n. 31 “Disciplina dell’insegnamento dello sci in Emilia-Romagna” è abrogata.
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