L.R. Val d’Aosta 31 dicembre 1999, n. 44

L.R. Val d’Aosta 31 dicembre 1999, n. 44 (1).

 

Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74 (2).

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(1) Pubblicata nel B.U. Valle d’Aosta 11 gennaio 2000, n. 2.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 7 ottobre 2006, n. 2899.

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Art. 1

Finalità.

1 La Regione promuove e sostiene la professione di maestro di sci, attività tipica e tradizionale delle popolazioni alpine, anche al fine di migliorare l’offerta turistica locale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, di seguito denominata struttura regionale competente, sovrintende alla disciplina e all’organizzazione della professione di maestro di sci e all’esercizio delle scuole di sci, assicurando il coordinamento con l’Associazione valdostana maestri di sci (A.V.M.S.), di cui all’articolo 26 (3).

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(3) Comma così modificato dall’art. 1, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

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Art. 2

Definizione di maestro di sci.

1. È maestro di sci chi, per professione, accompagna e/o insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie discipline, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, nell’ambito di comprensori sciistici attrezzati, piste di sci, itinerari sciistici, pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne ed anche se non serviti da impianti di risalita, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, con risalita dei pendii anche mediante l’uso di pelli di foca o racchette da neve; la suddetta attività non deve comunque comportare difficoltà richiedenti l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, quali corde, piccozze e ramponi (4).

2. Nell’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il maestro di sci, in quanto operatore turistico, ha altresì il compito di avvicinare lo sciatore all’ambiente alpino nel rispetto dei suoi valori naturali e morali, collaborando con la Regione, le Comunità montane, i comuni e le organizzazioni turistiche locali ai fini della promozione e della tutela dell’ambiente naturale montano.

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(4) Comma così modificato dall’art. 1, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

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Art. 3

Categorie di maestri di sci.

1. I maestri di sci autorizzati all’insegnamento dello sport dello sci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) maestri di sci di discipline alpine;

b) maestri di sci di discipline nordiche;

c) maestri di snowboard.

2. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le discipline per le quali sono iscritti all’albo professionale regionale di cui all’articolo 10, di seguito denominato albo.

3. L’iscrizione all’albo, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l’insegnamento delle discipline alpine, delle discipline nordiche e dello snowboard.

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Art. 4

Qualificazioni e specializzazioni.

1. I maestri di sci iscritti all’albo possono conseguire le seguenti qualificazioni:

a) istruttore tecnico nazionale;

b) istruttore tecnico regionale, autorizzato all’insegnamento nelle materie teoriche e pratiche in occasione dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento organizzati ai sensi della presente legge;

c) allenatore tecnico nazionale formato dalla F.I.S.I. (5);

d) [direttore di scuola di sci, autorizzato alla conduzione di una scuola di sci, ai sensi dell’articolo 19] (6).

2. Le qualificazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami organizzati dalla FISI (7).

3. La qualificazione di cui al comma 1, lettera b), si consegue a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dall’AVMS, previa intesa con la struttura regionale competente (8).

4. A.V.M.S. organizza, previa intesa con la struttura regionale competente, corsi teorici e pratici ed esami per il conseguimento di diplomi di specializzazione per:

a) l’insegnamento dello sci ai bambini;

b) l’insegnamento dello sci ai portatori di handicap;

c) l’insegnamento del telemark;

d) l’insegnamento dello sci in lingua straniera;

d-bis) direttore di scuola di sci (9).

5. La struttura regionale competente, su motivata richiesta A.V.M.S., può autorizzare l’organizzazione di corsi ed esami funzionali al rilascio di ulteriori specializzazioni in aggiunta a quelle previste al comma 4.

6. Il diploma di specializzazione riconosce al titolare una particolare preparazione nell’espletamento della relativa attività professionale, che non è tuttavia preclusa a chi non ne è in possesso, fatta eccezione per le attività di cui al comma 4, lettere b) e c) (10).

7. L’albo reca menzione delle eventuali qualificazioni e specializzazioni conseguite dal maestro di sci iscritto.

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(5) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) allenatore regionale o analoghe qualifiche formate dalla F.I.S.I., autorizzati allo svolgimento dell’attività di avviamento all’agonismo e di perfezionamento della tecnica agonistica di atleti tesserati presso gli sci club regionali facenti parte del Comitato valdostano F.I.S.I.A.S.I.V.A. (Federazione Italiana Sport Invernali/Associazione Sport Invernali Valle d’Aosta);».

(6) Lettera abrogata dall’art. 2, comma 2, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

(7) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 3, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. La qualificazione di cui al comma 1, lettera a), si consegue a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami organizzati dalla F.I.S.I.».

(8) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 4, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Le qualificazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati A.V.M.S., previa intesa con la struttura regionale competente; per quanto concerne le analoghe qualifiche di cui alla lettera c), il titolo si ottiene a seguito di corsi ed esami organizzati dalla F.I.S.I.».

(9) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 5, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

(10) Comma così modificato dall’art. 2, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

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Art. 5

Percorsi sci – alpinistici e fuori pista (11).

[1. Le scuole di sci e le società locali di guide alpine stabiliscono, d’intesa fra loro, per ciascuna zona, quali percorsi sci – alpinistici e fuori pista possono essere compiuti dai maestri di sci senza l’assistenza di una guida alpina. Copia degli accordi siglati è depositata presso la sede A.V.M.S., dell’Unione valdostana guide di alta montagna (U.V.G.A.M.) e della struttura regionale competente.

2. In mancanza di accordo o di organismo competente per zona decide l’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta A.V.M.S. e U.V.G.A.M.].

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(11) Articolo abrogato dall’art. 3, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

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Art. 6

Esercizio stabile della professione.

1. Si considera esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci in forma individuale o nell’ambito di una scuola di sci autorizzata. L’esercizio stabile della professione è subordinato all’iscrizione all’albo (12).

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(12) Comma così sostituito dall’art. 32, comma 1, L.R. 26 maggio 2009, n. 12. Il testo originario era così formulato: «1. Si considera esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o domicilio in un Comune della Regione, ovvero che eserciti la propria attività nell’ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell’articolo 19. L’esercizio stabile della professione è subordinato all’iscrizione all’albo.».

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Art. 7

Esercizio saltuario della professione.

1. Si considera esercizio saltuario della professione nella Regione l’attività ivi svolta da maestri di sci provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane, regolarmente iscritti all’albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza (13).

2. L’esercizio saltuario della professione nella Regione è consentito per un periodo massimo di quindici giorni, anche non consecutivi, nell’ambito della medesima stagione, ed è subordinato alla preventiva segnalazione da parte del maestro interessato alla locale scuola di sci.

3. Il periodo massimo di cui al comma 2 è elevato a trenta giorni nel caso in cui il maestro di sci presti la propria attività professionale nell’ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell’articolo 19. In tal caso il direttore della scuola di sci interessata è tenuto a richiedere A.V.M.S. il relativo nulla osta, accompagnando la richiesta con una dichiarazione attestante i motivi da cui deriva il ricorso alle prestazioni di maestri non inclusi nel proprio organico, nonché il possesso da parte del maestro interessato dei requisiti previsti al comma 1.

4. L’esercizio della professione protratto oltre i termini di cui ai commi 2 e 3 e la ricerca di clienti nella Regione costituiscono esercizio stabile della professione, ai sensi dell’articolo 6.

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(13) Comma così sostituito dall’art. 1, L.R. 17 marzo 2005, n. 6, a decorrere dal 1° giugno 2005 (come prevede l’art. 10 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Si considera esercizio saltuario della professione nella Regione l’attività ivi svolta da maestri di sci provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane, regolarmente iscritti all’albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza, nonché dai maestri di sci stranieri in visita in Valle d’Aosta con i propri clienti, qualora i maestri stessi siano in possesso di un titolo valido rilasciato dalle competenti autorità del paese di provenienza.».

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Art. 7-bis

Maestri di sci stranieri (14) (15).

1. L’esercizio stabile della professione da parte di maestri di sci stranieri è subordinato all’iscrizione all’albo professionale regionale, concessa alle seguenti condizioni:

a) aver ottenuto il riconoscimento del titolo posseduto dal richiedente, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE), per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 (16).

2. [A seguito dell’iscrizione di cui al comma 1, il maestro di sci interessato è tenuto a frequentare, nell’ambito del primo corso di formazione utile, indetto e organizzato dall’AVMS d’intesa con la struttura regionale competente, un corso di aggiornamento vertente sulle seguenti materie teorico-culturali:

a) geografia e ambiente montano della Valle d’Aosta;

b) topografia e orientamento;

c) impiantistica funiviaria;

d) normativa regionale sul turismo, con particolare riguardo a quella concernente la professione di maestro di sci] (17).

3. L’esercizio temporaneo della professione, di durata non superiore a quattro settimane nel corso della medesima stagione invernale, da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell’UE diversi dall’Italia o di maestri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, non iscritti in un albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma, è subordinato all’accertamento, da parte della struttura regionale competente, su proposta e con l’ausilio tecnico dell’AVMS, che il maestro interessato possegga, anche sulla base dell’esperienza professionale maturata, una idonea formazione professionale (18).

4. Qualora dall’esito dell’accertamento, disposto ai sensi del comma 3, risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della presente legge per l’esercizio in Valle d’Aosta della professione di maestro di sci, la Regione, su proposta e con l’ausilio tecnico dell’AVMS, dispone nei confronti del richiedente l’applicazione di misure compensative o di sistemi di vigilanza. All’applicazione delle misure compensative provvede l’AVMS, mentre all’applicazione dei sistemi di vigilanza provvedono le Scuole di sci autorizzate operanti nel comprensorio interessato dall’esercizio temporaneo della professione (19).

4-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 4, l’AVMS redige e aggiorna annualmente la lista dei titoli ritenuti validi per l’esercizio temporaneo della professione e la trasmette alla struttura regionale competente entro il 31 agosto di ogni anno (20).

5. [Le determinazioni concernenti, nei singoli casi, l’accertamento di cui al comma 3 e l’applicazione delle misure compensative di cui al comma 4 sono assunte con decreto dell’assessore regionale competente in materia di turismo. L’assolvimento delle misure compensative costituisce titolo permanente di idoneità ai fini dell’esercizio temporaneo della professione in Valle d’Aosta, ma non comporta in nessun caso il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio stabile della professione] (21).

6. La Giunta regionale, sentita l’AVMS, disciplina con propria deliberazione ogni ulteriore aspetto concernente l’esercizio temporaneo della professione, ivi comprese le procedure di cui ai commi 3 e 4 per l’accertamento e per l’applicazione di misure compensative e dei sistemi di vigilanza (22). La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6-bis. Il maestro di sci straniero già in possesso del decreto di idoneità permanente rilasciato dall’assessore regionale competente in materia di turismo, può esercitare temporaneamente la professione in Valle d’Aosta a condizione che:

a) permanga l’autorizzazione all’esercizio della professione nello Stato di provenienza;

b) si sottoponga ad un aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6;

c) sia in possesso di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell’attività, valida sul territorio nazionale (23).

7. [Non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo l’esercizio saltuario della professione, di durata non superiore a sette giorni non consecutivi nel corso della medesima stagione invernale, da parte di maestri di sci provenienti con i propri clienti da altri Stati dell’UE o da Paesi terzi, salvo, in ogni caso, da parte degli interessati, l’obbligo di segnalare preventivamente la loro presenza alla locale scuola di sci] (24).

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(14) Articolo aggiunto dall’art. 2, L.R. 17 marzo 2005, n. 6, a decorrere dal 1° giugno 2005 (come prevede l’art. 10 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(15) Vedi, anche, il Dec.Ass. 12 gennaio 2009, n. 1 e la Delib.G.R. 30 ottobre 2009, n. 2972.

(16) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. L’esercizio stabile della professione da parte di maestri di sci stranieri è subordinato all’iscrizione all’albo professionale regionale; l’iscrizione è concessa previo riconoscimento del titolo posseduto dal richiedente, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE), da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea (UE) diversi dall’Italia e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.».

(17) Comma abrogato dall’art. 4, comma 2, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

(18) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

(19) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 2, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Qualora all’esito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3 risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della presente legge per l’esercizio in Valle d’Aosta della professione di maestro di sci, la Regione, su proposta e con l’ausilio tecnico dell’AVMS, dispone nei confronti del richiedente l’applicazione di misure compensative. All’applicazione delle misure compensative provvede l’AVMS, d’intesa con la struttura regionale competente.».

(20) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 9 della suddetta legge.

(21) Comma abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

(22) Periodo così modificato dall’art. 1, comma 5, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

(23) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 6, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

(24) Comma abrogato dall’art. 1, comma 7, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

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Art. 8

Abilitazione tecnica.

1. L’abilitazione tecnica per l’esercizio della professione di maestro di sci di discipline alpine, di maestro di sci di discipline nordiche e di maestro di snowboard si consegue mediante il superamento del test tecnico – attitudinali, la frequenza degli appositi corsi dì formazione regionali ed il superamento dei relativi esami tecnici, didattici, teorico – culturali e linguistici.

2. A.V.M.S., previa intesa con la struttura regionale competente, indice e organizza i corsi di formazione e di preparazione all’esame di maestro di sci nelle diverse categorie, della durata minima di novanta giorni effettivi di insegnamento, nonché i test tecnico – attitudinali e gli esami di idoneità tecnica, didattica, teorico – culturale e linguistica.

3. Sono ammessi a partecipare ai test tecnico-attitudinali, ai corsi di formazione e ai successivi esami coloro che:

a) hanno compiuto la maggiore età;

b) risultano in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e);

c) sono in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o hanno assolto all’obbligo scolastico o, se provenienti da Stati esteri, sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità statali (25).

4. I corsi di formazione prevedono:

a) una sezione tecnica e pratica, con utilizzo della necessaria attrezzatura e studio delle tecniche, rispettivamente, delle discipline alpine, delle discipline nordiche e dello snowboard;

b) una sezione didattica applicata alla disciplina prescelta da svolgere con la collaborazione di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell’articolo 19 (26);

c) una sezione teorico-culturale, comprendente le materie di insegnamento fondamentali individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’AVMS, in armonia con quanto previsto dall’articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina). È ammesso il riconoscimento di crediti formativi secondo le modalità di cui all’articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego) (27);

d) una sezione linguistica riguardante l’approfondimento delle conoscenze delle lingue italiana e francese, con particolare riferimento alla terminologia tecnica; per coloro che esercitano la professione nella comunità montana Walser – Alta valle del Lys la lingua italiana o francese può essere sostituita, su richiesta dell’interessato, con la lingua tedesca;

d-bis) una sezione relativa alla certificazione Eurosécurité (28);

d-ter) per le sole discipline alpine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), una sezione relativa alla certificazione Eurotest (29);

e) [un’attività di tirocinio presso una scuola di sci autorizzata e sotto la guida di un maestro di sci con almeno dieci anni di servizio] (30).

5. Le prove di esame comprendenti la sezione tecnica, didattica, teorico-culturale, linguistica e quella relativa alla certificazione Eurosécurité sono superate qualora il candidato raggiunga la sufficienza in ciascuna delle cinque sezioni. L’Eurotest è superato con riferimento ai parametri determinati a livello europeo per la sua valutazione (31).

6. Le commissioni esaminatrici del test tecnico – attitudinali e degli esami finali dei corsi di formazione per maestri di sci delle varie discipline, formate da istruttori tecnici nazionali e/o regionali, sono nominate A.V.M.S. secondo le norme del regolamento interno per i corsi di sci. Per quanto concerne le sezioni teorico – culturale e linguistica, la commissione è integrata da esperti nominati A.V.M.S.

6-bis. A seguito del conseguimento dell’abilitazione tecnica, i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche o di snowboard sono tenuti, ai fini dell’iscrizione alla sezione ordinaria dell’albo, a svolgere presso una scuola di sci o di snowboard autorizzata ai sensi dell’articolo 19 e sotto la vigilanza del direttore della scuola, un periodo di pratica professionale regolarmente retribuita, da effettuarsi nell’arco di una medesima stagione invernale, della durata di almeno venti giornate per i maestri di sci alpino e di snowboard e di almeno sette giornate per i maestri di sci nordico. In tale periodo, e comunque fino all’avvenuto completamento della pratica professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura dell’AVMS, in apposita sezione speciale dell’albo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 11. L’AVMS e le scuole di sci autorizzate assicurano lo svolgimento della pratica professionale mediante la stipulazione di accordi (32).

6-ter. Salvo quanto disposto dal comma 6-quater, i maestri di sci iscritti alla sezione speciale dell’albo sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai maestri iscritti alla sezione ordinaria del medesimo albo (33).

6-quater. I maestri di sci iscritti alla sezione speciale dell’albo possono svolgere l’attività di insegnamento nelle sole forme della pratica professionale di cui al comma 6-bis e non possono conseguire le qualifiche e specializzazioni di cui all’articolo 4 (34).

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(25) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Sono ammessi a partecipare ai test tecnico – attitudinali, ai corsi di formazione ed ai successivi esami, coloro che hanno compiuto la maggiore età e sono in possesso della licenza media o, se provenienti da stati esteri, di un titolo di studio equipollente.».

(26) Lettera così sostituita dall’art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) una sezione didattica applicata alla disciplina prescelta;».

(27) Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 2, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) una sezione teorico-culturale, comprendente i seguenti insegnamenti fondamentali:

1) pericoli della montagna;

2) orientamento topografico;

3) geografia;

4) ambiente montano e conoscenza del territorio regionale;

5) nozioni di medicina e pronto soccorso;

6) diritti, doveri e responsabilità del maestro di sei;

7) leggi e regolamenti professionali e tecnici;

8) impiantistica funiviaria;

9) aspetti tecnici e fiscali della professione;

10) nozioni e teorie di marketing;

11) sostegno ai portatori di handicap;

12) storia dello sci;

13) deontologia professionale e comunicazione;

14) normativa turistica della Regione;».

(28) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

(29) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 2, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

(30) Lettera abrogata dall’art. 3, comma 3, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

(31) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 3, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Le prove di esame comprendenti la sezione tecnica, quella didattica, quella teorico – culturale e quella linguistica sono superate qualora il candidato raggiunga la sufficienza in ciascuna delle quattro sezioni.».

(32) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 4, L.R. 13 novembre 2007, n. 29, poi così modificato dall’art. 5, comma 2, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

(33) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 5, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

(34) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 6, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

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Art. 9

Corsi di aggiornamento.

1. L’AVMS indice e organizza, previa intesa con la struttura regionale competente, i corsi di aggiornamento per i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, nonché delle relative qualificazioni e specializzazioni, durante i quali sono fornite le nozioni necessarie ad adeguare l’insegnamento dello sport ai progressi della tecnica. L’AVMS, con proprio regolamento, definisce la cadenza, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, in relazione alle esigenze tecniche e professionali (35).

2. È fatto obbligo ai maestri di sci di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati ai sensi del presente articolo e riferiti a ciascuna delle categorie e specializzazioni per le quali hanno ottenuto l’abilitazione, salvo che nell’ultimo biennio abbiano partecipato a corsi di formazione o di aggiornamento in qualità di istruttori tecnici nazionali e/o regionali, o abbiano fatto parte delle squadre nazionali delle rispettive discipline, o abbiano frequentato analogo corso di aggiornamento tecnico organizzato presso un altro collegio regionale (36).

3. Nel caso di impossibilità di frequentare, per motivi di salute o per causa di forza maggiore regolarmente documentati, i corsi di aggiornamento alle scadenze fissate dall’AVMS, il Presidente dell’AVMS rilascia all’interessato l’autorizzazione e l’iscrizione all’albo, fatto salvo l’obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento immediatamente successivo al venir meno dell’impedimento (37).

4. Salvo quanto previsto al comma 3, la mancata frequenza ai corsi di aggiornamento comporta la sospensione del maestro di sci dall’albo, con divieto di esercizio della professione.

5. È fatto obbligo ai maestri di sci che hanno conseguito la qualificazione e/o la specializzazione di cui all’articolo 4, di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati – A.V.M.S. ogni qualvolta ne ravvisa la necessità, previa intesa con la struttura regionale competente. La mancata partecipazione per causa di forza maggiore, regolarmente documentata dall’interessato e riconosciuta valida dal Presidente A.V.M.S., permette all’interessato di mantenere la qualificazione e/o la specializzazione sino alla data di organizzazione del corso di aggiornamento successivo. Il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o la mancata partecipazione al corso di aggiornamento successivo comporta l’immediata ed automatica sospensione della qualificazione e/o specializzazione acquisita.

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(35) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, L.R. 13 novembre 2007, n. 29, poi così modificato dall’art. 6, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. A.V.M.S. indice e organizza, per conto e previa intesa con la struttura regionale competente, i corsi di aggiornamento per i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, nonché delle relative qualificazioni e specializzazioni, durante i quali sono fornite le nozioni necessarie ad adeguare l’insegnamento dello sport ai progressi della tecnica. La durata dei corsi di aggiornamento è stabilita di volta in volta A.V.M.S., in relazione alle esigenze tecniche di insegnamento.».

(36) Comma così modificato dall’art. 4, comma 2, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

(37) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 3, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Nel caso di impossibilità di frequentare uno dei corsi di aggiornamento entro il termine del biennio per causa di forza maggiore, regolarmente documentata dall’interessato, il Presidente A.V.M.S., riconosciuta la giusta causa dell’assenza, rilascia l’autorizzazione e l’iscrizione all’albo solamente per l’anno in corso; in tale caso il maestro di sci ha l’obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento utile.».

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Art. 10

Albo professionale regionale (38).

1. È istituito presso 1’AVMS l’albo professionale regionale dei maestri di sci.

1-bis. L’albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) ordinaria, in cui sono iscritti i maestri di sci di discipline alpine, i maestri di sci di discipline nordiche e i maestri di snowboard che esercitano stabilmente la professione in Valle d’Aosta;

b) speciale, in cui sono iscritti i maestri di cui all’articolo 8, comma 6-bis;

c) separata, in cui sono iscritti i maestri di cui all’articolo 13, comma 1, ultimo periodo (39).

2. L’AVMS conserva l’albo e ne cura l’aggiornamento.

3. I maestri di sci iscritti ad altro albo professionale regionale o provinciale possono ottenere il trasferimento, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 11.

4. [I maestri di sci di cui al comma 3 sono tenuti a frequentare, nell’ambito del primo corso di formazione utile, successivo all’avvenuto trasferimento, indetto e organizzato dall’AVMS d’intesa con la struttura regionale competente, un corso di aggiornamento vertente sulle seguenti materie teorico-culturali:

a) geografia e ambiente montano della Valle d’Aosta;

b) topografia e orientamento;

c) impiantistica funiviaria;

d) normativa regionale concernente la professione di maestro di sci;

e) norme di sicurezza e primo soccorso in montagna;

f) conoscenze della terminologia tecnica, inerente all’insegnamento dello sci, in lingua inglese e francese] (40).

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(38) Articolo così sostituito dall’art. 3, L.R. 17 marzo 2005, n. 6, a decorrere dal 1° giugno 2005 (come prevede l’art. 10 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Albo professionale regionale. 1. È istituito presso l’A.V.M.S., l’albo professionale regionale dei maestri di sci della Valle d’Aosta.

2. l’A.V.M.S. conserva l’albo e ne cura l’aggiornamento.

3. I maestri di sci iscritti ad altro albo professionale regionale, o delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano possono ottenere il trasferimento, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 11.

4. Il possesso, da parte dei maestri di sci provenienti da altri stati dell’Unione europea (UE), degli attestati di abilitazione ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), costituisce titolo di idoneità tecnica utile ai fini del requisito richiesto dall’articolo 11, comma 1, lettera d) .

5. Per i maestri di sci provenienti da stati dell’UE non compresi nell’elenco di cui all’articolo 12 della L. n. 81/1991, l’iscrizione all’albo è subordinata, per quanto concerne il requisito richiesto dall’articolo 11, comma 1, lettera d), al previo riconoscimento dell’idoneità tecnica, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia.

6. Per i maestri di sci provenienti da stati non appartenenti all’UE, l’iscrizione all’albo è subordinata, per quanto concerne il requisito richiesto dall’articolo 11, comma 1, lettera d), al previo riconoscimento dell’idoneità tecnica, secondo quanto previsto dagli accordi internazionali e dalla legislazione statale vigente.

7. I maestri di sci di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 sono tenuti a frequentare il primo corso di aggiornamento utile, successivo all’avvenuto trasferimento o iscrizione all’albo, indetto e organizzato dall’A.V.M.S. d’intesa con la struttura regionale competente, vertente sulle seguenti materie teorico-culturali:

a) geografia e ambiente montano della Valle d’Aosta;

b) topografia e orientamento;

c) impiantistica funiviaria;

d) normativa turistica della Valle d’Aosta;

e) disciplina e regolamenti regionali della professione.».

(39) Comma aggiunto dall’art. 5, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

(40) Comma abrogato dall’art. 7, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

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Art. 11

Requisiti per l’iscrizione all’albo.

1. Per l’iscrizione all’albo occorre possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione europea oppure cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato (41);

b) [essere residente o domiciliato in un Comune della Regione] (42);

c) essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o aver assolto all’obbligo scolastico o, se provenienti da Stati esteri, essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane (43);

d) aver conseguito l’idoneità tecnica all’insegnamento delle discipline alpine, delle discipline nordiche o dello snowboard e loro qualificazioni e specializzazioni, ai sensi della presente legge o delle normative delle altre regioni italiane o, se stranieri, essere in possesso di titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1 (44);

e) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e non aver subito condanne che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione (45);

f) dimostrare di avere conoscenza delle lingue italiana e francese mediante il superamento di apposito esame organizzato dall’AVMS, d’intesa con la struttura regionale competente. Per coloro che esercitano la professione nella Comunità montana Walser-Alta valle del Lys la lingua italiana o francese può essere sostituita, su richiesta dell’interessato, con la lingua tedesca. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l’interessato sia in possesso della certificazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d’Aosta), o dell’accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all’articolo 7 del Reg. reg. 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d’Aosta), o sia in possesso, nell’ambito del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), della certificazione di livello base DELF A2. Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende comunque posseduto qualora l’interessato abbia conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) (46);

f-bis) dimostrare di avere conoscenza della geografia e dell’ambiente montano della Valle d’Aosta, della normativa regionale in materia di turismo, della normativa concernente la professione di maestro di sci e della terminologia tecnica inerente all’insegnamento dello sci nelle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato dall’AVMS, d’intesa con la struttura regionale competente. Tale requisito si intende comunque posseduto da coloro che hanno conseguito l’abilitazione tecnica di cui all’articolo 8 (47);

g) essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento (48);

h) essere in possesso d’idoneità psico-fisica attestata da certificato medico rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell’Azienda USL territorialmente competente, in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta di iscrizione o, per coloro che esercitano attività agonistica, certificato d’idoneità riconosciuto dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza (49);

h-bis) essere in possesso della certificazione euro sécurité e, limitatamente alla categoria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della certificazione Eurotest, per chi ha ottenuto l’abilitazione professionale di maestro di sci in altre regioni o province italiane o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) (50).

2. L’iscrizione all’albo ha efficacia quadriennale ed è rinnovata previa verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e), g) ed h).

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(41) Lettera così sostituita dall’art. 32, comma 2, L.R. 26 maggio 2009, n. 12. Il testo originario era così formulato: «a) essere cittadino italiano o di altro stato appartenente all’UE; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali.».

(42) Lettera abrogata dall’art. 32, comma 3, L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

(43) Lettera così sostituita dall’art. 6, comma 1, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) essere in possesso della licenza media o, se stranieri, di un titolo di studio equipollente;».

(44) Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, L.R. 17 marzo 2005, n. 6, a decorrere dal 1° giugno 2005 (come prevede l’art. 10 della stessa legge).

(45) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 2, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

(46) Lettera così sostituita dall’art. 8, comma 1, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «f) dimostrare di avere conoscenza delle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato annualmente A.V.M.S., d’intesa con la struttura regionale competente. Per coloro che esercitano la professione nella Comunità montana Walser – Alta valle del Lys la lingua italiana o francese può essere sostituita, su richiesta dell’interessato, con la lingua tedesca. Tale requisito si intende comunque posseduto qualora l’interessato sia in possesso della certificazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d’Aosta) o abbia superato l’esame riferito alla sezione linguistica di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d);».

(47) Lettera aggiunta dall’art. 8, comma 2, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

(48) Lettera così modificata dapprima dall’art. 4, comma 2, L.R. 17 marzo 2005, n. 6 e poi dall’art. 8, comma 3, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

(49) Lettera così modificata dall’art. 3, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

(50) Lettera aggiunta dall’art. 8, comma 4, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 20, comma 1, della medesima legge.

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Art. 12

Documento di riconoscimento.

1. Il Presidente A.V.M.S., all’atto dell’iscrizione all’albo, rilascia un documento di riconoscimento, su modelli predisposti A.V.M.S., d’intesa con la struttura regionale competente, su cui sono riportati, oltre ai dati personali dell’interessato, la categoria e le eventuali qualificazioni e specializzazioni; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte A.V.M.S.

2. In sede di vidimazione annuale, l’A.V.M.S. verifica l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento di cui all’articolo 9.

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Art. 13

Cancellazioni e sospensioni dall’albo professionale regionale.

1. I maestri di sci che hanno perso uno dei requisiti previsti all’articolo 11, sono sospesi dall’albo fino al riacquisto del requisito o dei requisiti che hanno determinato la sospensione. La durata della sospensione non può comunque eccedere i quattro anni, trascorsi i quali F.A.V.M.S. procede d’ufficio alla cancellazione dell’interessato dall’albo. Nel caso di perdita del requisito di cui all’articolo 11 comma 1, lettere g) ed h), nonché nel caso di cessata attività per anzianità, i maestri di sci possono chiedere di essere iscritti in una sezione separata dell’albo, con divieto dell’esercizio della professione.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, i maestri di sci possono richiedere la sospensione, qualora sussistano comprovate e oggettive necessità o impedimenti, dall’esercizio della professione in Valle d’Aosta. Tale sospensione può avere una durata massima di quattro anni consecutivi, scaduti i quali viene disposta la cancellazione d’ufficio da parte A.V.M.S.

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Art. 14

Deontologia professionale.

1. Il maestro di sci ha l’obbligo di mantenere con i propri clienti e con gli estranei un comportamento consono alla dignità della professione, di svolgere l’attività con decoro, con lealtà e correttezza, di adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza e di fornire all’allievo l’istruzione necessaria ad affrontare le difficoltà dello sport.

2. Sulle piste e sugli impianti di risalita il maestro di sci deve rispettare e fare rispettare ai propri allievi i regolamenti sull’uso degli impianti di risalita e le normali regole di sicurezza. Il maestro di sci deve inoltre, se richiesto nell’ambito della stazione in cui esercita la professione, adoperarsi e collaborare alle operazioni di soccorso di chiunque si trovi in difficoltà.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dai regolamenti A.V.M.S., si fa riferimento alle norme di deontologia professionale emanate dal Collegio nazionale dei maestri di sci, di cui alla L. n. 81/1991, ove compatibili con i principi della presente legge.

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Art. 14-bis

Divisa professionale.

1. I maestri di sci iscritti all’albo professionale regionale devono adottare, nello svolgimento della loro attività, la divisa professionale ufficiale individuata dall’AVMS (51).

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(51) Articolo aggiunto dall’art. 4, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

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Art. 15

Lezioni di sci.

1. Le lezioni di sci si suddividono in:

a) lezioni private: sono predeterminate dagli stessi clienti e non possono raggruppare più di dieci persone;

b) lezioni collettive: sono organizzate dalla scuola di sci e non possono raggruppare più di dodici persone.

1-bis. Le lezioni fuori pista non possono raggruppare più di otto persone (52).

2. L’assegnazione degli allievi ad ogni classe di lezione collettiva tiene comunque conto dell’esigenza di consentire un efficace insegnamento dello sport dello sci.

3. Il maestro di sci, su richiesta degli interessati e con l’autorizzazione del direttore della locale scuola di sci, può fungere da accompagnatore di sciatori facenti parte di gruppi organizzati. In tal caso, il direttore della scuola stabilisce, in rapporto all’itinerario, il numero di sciatori ammissibile, con il limite massimo inderogabile di sedici persone.

4. Il maestro di sci con la qualifica di allenatore, nell’ambito di uno sci club affiliato alla F.I.S.I., può accompagnare gruppi anche superiori a sedici atleti, purché di omogenea capacità tecnica.

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(52) Comma aggiunto dall’art. 9, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

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Art. 16

Modalità di svolgimento dell’attività.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 6-bis, i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard possono svolgere la propria attività professionale nell’ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale.

2. Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell’albo professionale regionale è consentito l’esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un’attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci (53).

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(53) Articolo così sostituito dall’art. 7, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Modalità di svolgimento delle attività. 1. I maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard possono svolgere la propria attività professionale nell’ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale.».

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Art. 17

Definizione e compiti della scuola di sci.

1. La scuola di sci è una struttura a base associativa costituita per organizzare e coordinare il lavoro dei maestri di sci ad essa aderenti, in funzione delle esigenze della località in cui essa è costituita.

2. L’attività svolta dalla scuola di sci può concernere l’insegnamento delle discipline alpine, delle discipline nordiche e dello snowboard, nonché delle rispettive specializzazioni previste dall’articolo 4, comma 4.

3. La scuola di sci collabora inoltre con la Regione, le Comunità montane, i comuni e le organizzazioni turistiche locali per l’organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, per la promozione della località.

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Art. 18

Componenti della scuola di sci.

1. Possono far parte di una scuola di sci i maestri di sci, iscritti all’albo, che ne fanno espressa richiesta, dichiarando di accettarne le norme statutarie.

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Art. 19

Autorizzazione all’apertura di una scuola di sci.

1. L’apertura di una scuola di sci nella Regione è subordinata ad una autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente, con proprio provvedimento, sentito il parere A.V.M.S. L’autorizzazione scade il 31 maggio di ogni anno per le scuole operanti nella sola stagione invernale e il 30 novembre di ogni anno per le scuole estive (54).

2. L’autorizzazione è concessa allorché ricorrano le seguenti condizioni:

a) la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che assumono l’impegno ad esercitare con continuità e in forma esclusiva la professione nell’ambito della scuola medesima, in regola con l’iscrizione all’albo, il cui numero minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito sulla base dei parametri indicati nell’allegato A. L’allegato A può essere modificato con Delib.G.R. (55);

a-bis) salvi i casi di nuova apertura, ciascuno dei maestri costituenti l’organico effettivo minimo della scuola abbia impartito, per conto della stessa scuola, un numero di ore di lezioni, durante la stagione precedente, non inferiore a centocinquanta, per i maestri di discipline alpine e di snowboard, e non inferiore a cinquanta, per i maestri di discipline nordiche. L’autorizzazione può essere eccezionalmente rilasciata anche in difetto del predetto requisito, qualora siano accertati gravi e oggettivi motivi, riconosciuti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente (56);

b) la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva garantendo la presenza continuativa del numero minimo di maestri di sci effettivi previsto per la località e abbia la disponibilità di una sede adeguata al numero di maestri e alle esigenze del servizio offerto alla clientela, ubicata nella medesima località, in locali autonomi destinati in modo esclusivo all’attività di scuola di sci o, comunque, in locali ad uso promiscuo destinati a servizi di interesse pubblico. In caso di notevole distanza tra la sede della scuola e i punti di partenza dei diversi impianti di risalita, è consentito istituire sedi separate di una stessa scuola (57);

c) nella località in cui ha sede la scuola esistano:

1) per le scuole di discipline alpine e di snowboard, idonei impianti di risalita e l’effettiva disponibilità di un bacino sciabile;

2) per le scuole di discipline nordiche, due o più piste di fondo della lunghezza di almeno tre chilometri, di diversa difficoltà e classificate ai sensi della legislazione regionale vigente;

d) la scuola abbia uno statuto deliberato dall’assemblea dei maestri a maggioranza degli stessi;

e) la direzione della scuola sia affidata, preferibilmente, ad un maestro che abbia conseguito la specializzazione di direttore di scuola di sci; nel caso di scuola mista di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard dovrà altresì essere nominato un responsabile tecnico per le discipline alle quali non appartiene il direttore (58);

f) la scuola sia coperta da una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

3. Oltre che dell’opera di maestri di sei effettivi, le scuole possono avvalersi di quella di maestri di sci saltuari, ai sensi dell’articolo 7.

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(54) Comma così modificato dapprima dall’art. 8, comma 1, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 e poi dall’art. 10, comma 1, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

(55) Lettera così sostituita dall’art. 8, comma 2, L.R. 13 novembre 2007, n. 29, poi così modificata dall’art. 10, comma 2, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che esercitano stabilmente la professione nell’ambito della scuola medesima, in regola con l’iscrizione all’albo, il cui numero minimo fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito in relazione alle esigenze della località e commisurato alla portata oraria degli impianti di risalita esistenti nella zona o alla lunghezza e dimensione della pista di fondo, secondo i parametri indicati nell’allegato A alla presente legge, che potrà essere modificato con deliberazione della Giunta regionale;».

(56) Lettera aggiunta dall’art. 36, comma 2, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, poi così sostituita dall’art. 8, comma 3, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a-bis) salvi i casi di nuova apertura, ciascuno dei maestri costituenti l’organico effettivo minimo della scuola, definito ai sensi della lettera a), abbia impartito, per conto della stessa scuola, almeno centocinquanta ore di lezione durante la stagione invernale immediatamente precedente».

(57) Lettera così sostituita dall’art. 8, comma 4, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva garantendo la presenza continuativa del numero di maestri di sei minimo previsto per la località e disponga di sede propria, ubicata nella località d’interesse turistico – sciistico, in grado di erogare un servizio organizzato alla propria clientela. Nel caso di notevole distanza tra la sede della scuola e i punti di partenza dei diversi impianti di risalita, è consentito istituire sedi separate di una stessa scuola;».

(58) Lettera così modificata dall’art. 8, comma 5, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

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Art. 20

Procedura per l’autorizzazione.

1. Le domande di autorizzazione all’apertura di una Scuola di sci sono presentate alla struttura regionale competente in materia di turismo entro il 30 settembre di ogni anno per le scuole operanti nella sola stagione invernale ed entro il 31 marzo di ogni anno per le scuole estive (59). Copia della domanda deve essere altresì trasmessa all’AVMS ai fini del rilascio del parere di propria competenza (60).

2. Le domande devono contenere:

a) la denominazione, la sede legale e operativa della scuola, nonché eventuali sedi secondarie, così come definite all’articolo 19, comma 2, lettera b) e nello statuto;

b) le generalità del direttore e, nel caso di scuola mista di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, le generalità dei responsabili tecnici per le discipline alle quali non appartiene il direttore;

c) l’elenco dei maestri di sci, costituenti l’organico della scuola, con specificazione della categoria di appartenenza, della qualificazione e della specializzazione posseduta;

c-bis) la documentazione attestante il possesso del requisito di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a-bis) (61);

d) copia dello statuto della scuola, deliberato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d);

e) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi della scuola.

3. L’autorizzazione di cui all’articolo 19 è rilasciata entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1. La domanda si intende comunque accolta qualora entro il medesimo termine non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego (62).

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(59) Periodo così modificato dall’art. 9, comma 1, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

(60) Comma così sostituito dall’art. 29, comma 1, L.R. 8 gennaio 2001, n. 1 (vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo), poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «1. Le domande di autorizzazione all’apertura di una scuola di sci sono presentate alla struttura regionale competente entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno o, per le scuole estive, del 30 marzo. Copia della domanda deve essere altresì trasmessa, entro i medesimi termini, A.V.M.S. ai fini del rilascio del parere di propria competenza.».

(61) Lettera aggiunta dall’art. 36, comma 3, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

(62) Comma così sostituito dall’art. 29, comma 2, L.R. 8 gennaio 2001, n. 1, poi così modificato dapprima dall’art. 9, comma 2, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 e successivamente dall’art. 11, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge). Il testo originario era il seguente: «3. L’Assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l’autorizzazione, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla scadenza del temine di presentazione delle domande. La domanda di autorizzazione si intende comunque accolta qualora entro il medesimo termine non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego.».

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Art. 21

Revoca dell’autorizzazione.

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 19 può essere revocata in ogni tempo con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, allorché venga a mancare uno dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, o nel caso previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c), o quando si verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme della presente legge o dello statuto o del regolamento della scuola (63).

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(63) Comma così modificato dall’art. 12, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

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Art. 22

Statuto della scuola di sci.

1. Le norme contenute nello statuto della scuola di sci devono conformarsi alla legge regionale in materia di maestri e scuole di sci ed allo statuto A.V.M.S.

2. Lo statuto deve prevedere che il direttore sia il responsabile, sotto il profilo tecnico e disciplinare, dell’attività e che ad esso spetti, in particolare, la distribuzione del lavoro e la formazione delle classi per le lezioni collettive, secondo i criteri stabiliti dallo statuto medesimo.

3. Lo statuto deve altresì prevedere criteri per la equa ripartizione dei compensi tenendo conto delle reali prestazioni professionali di ogni singolo maestro.

4. Lo statuto è approvato con con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, sentito il parere A.V.M.S. (64).

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(64) Comma così modificato dall’art. 13, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

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Art. 23

Tariffe professionali (65) (66).

[1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d’Aosta sono stabilite dall’AVMS e comunicate alla struttura regionale competente che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (67).

2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutti i maestri di sci e per tutte le scuole di sci operanti nella Regione (68)] .

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(65) Articolo così sostituito dall’art. 35, comma 3, L.R. 29 marzo 2007, n. 4, poi così modificato come indicato nelle note che seguono e infine abrogato dall’art. 4, comma 2, lettera b), L.R. 21 maggio 2012, n. 15. Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Tariffe professionali. 1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri e delle scuole di sci della Valle d’Aosta sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta A.V.M.S. e sono vincolanti per tutti i maestri di sci esercenti e per tutte le scuole funzionanti nella Regione.».

(66) Vedi, anche, il Dec.Ass. 26 maggio 2005, n. 28.

(67) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d’Aosta sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell’AVMS.».

(68) Comma abrogato dall’art. 5, comma 2, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

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Art. 24

Vigilanza.

1. La vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci è demandata, per la rispettiva competenza, agli organi comunali e all’AVMS che la esercita mediante l’operato di un ispettore scelto tra i maestri di sci aventi un minimo di dieci anni di esercizio della professione e nominato ogni due anni con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell’AVMS (69).

2. Nell’ambito delle sue competenze, l’ispettore incaricato verifica la corretta applicazione della legge ed il corretto esercizio della professione di maestro di sci sia in forma individuale che nell’ambito delle scuole di sci e dispone l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 25 tramite redazione di verbali di contestazione, in caso di esercizio abusivo della professione accertato o di mancato rispetto delle disposizioni della presente legge (70).

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(69) Il presente comma, già modificato dall’art. 10, L.R. 13 novembre 2007, n. 29, è stato poi così sostituito dall’art. 14, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci è demandata, per la rispettiva competenza, agli organi comunali, A.V.M.S. ed alla struttura regionale competente, che la esercita mediante l’operato di un ispettore scelto tra i maestri di sci aventi un minimo di dieci anni di esercizio della professione, nominato ogni due anni con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta A.V.M.S.».

(70) Comma così modificato dall’art. 6, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

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Art. 25

Sanzioni

1. Salve le sanzioni penali vigenti, stabilite per l’esercizio abusivo della professione, l’irregolare esercizio dell’attività professionale nella Regione è punito con le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque eserciti stabilmente l’attività di maestro di sci senza essere iscritto alla sezione ordinaria dell’albo, o eserciti saltuariamente o temporaneamente l’attività stessa in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7-bis, commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da lire 400.000 (euro 206,58) a lire 1.200.000 (euro 619,75) (71);

b) [l’inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali, stabilite ai sensi dell’articolo 23, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 (euro 103,29) a lire 600.000 (euro 309,87)] (72);

c) [qualora l’inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali sia da attribuire ad una scuola di sci, la stessa è condannata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 (euro 1.032,91) a lire 6.000.000 (euro 3.098,74), con contestuale diffida ad osservare e fare osservare il decreto ed in caso di ulteriore infrazione si provvede alla revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 19] (73);

d) l’organizzazione in forma collettiva della professione al di fuori di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell’articolo 19, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (euro 258,23) a lire 1.000.000 (euro 516,46) a carico di ciascun maestro di sci operante all’interno della struttura non autorizzata;

e) l’esercizio di una scuola di sci in difetto della condizione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000 (74);

f) ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 (euro 51,65) a lire 1.000.000 (euro 516,46).

2. In caso di recidiva, gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono raddoppiate. Si ha recidiva quando, dopo una prima violazione di una disposizione della presente legge, il cui accertamento è definitivo, è commessa da parte del medesimo soggetto una seconda violazione della stessa disposizione.

3. Le sanzioni sono applicate dal Presidente della Giunta regionale, con il procedimento previsto dal capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

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(71) Lettera così modificata dapprima dall’art. 5, L.R. 17 marzo 2005, n. 6, a decorrere dal 1° giugno 2005 (come prevede l’art. 10 della stessa legge), poi dall’art. 11, comma 1, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge) e infine dall’art. 7, comma 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

(72) Lettera così modificata dall’art. 35, comma 4, L.R. 29 marzo 2007, n. 4, poi abrogata dall’art. 7, comma 2, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

(73) Lettera così modificata dall’art. 35, comma 5, L.R. 29 marzo 2007, n. 4 , poi abrogata dall’art. 7, comma 2, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della stessa legge).

(74) Lettera così sostituita dall’art. 11 comma 2, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «e) l’assenza del numero minimo di maestri nella scuola di sci autorizzata comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 (euro 77,47) a lire 450.000 (euro 232,41), per ogni maestro di sci assente rispetto al numero minimo prescritto per l’autorizzazione;».

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Art. 26

Associazione valdostana maestri di sci.

1. L’AVMS è un ente non economico, dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente (75).

2. A.V.M.S. ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi erogati dalla Regione, ai sensi dell’articolo 28, e da ogni altra eventuale entrata.

3. Hanno diritto di far parte A.V.M.S., con piena parità di diritti e di doveri, tutti i maestri di sci, esercenti stabilmente la professione in Valle d’Aosta, iscritti nell’albo, nonché i maestri a riposo, anche se cancellati o non iscritti all’albo stesso (76).

4. Lo statuto dell’AVMS e le eventuali modificazioni sono deliberati dall’assemblea degli iscritti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all’assemblea stessa aventi diritto di voto, e sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale (77).

5. Lo statuto A.V.M.S. stabilisce le modalità per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione medesima, garantendo la presenza in tali organi di tutte le categorie di maestri di sci e prevede l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti iscritti nel registro dei revisori contabili, del quale fa parte di diritto un componente in rappresentanza della Regione (78).

6. Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento A.V.M.S., gli organi direttivi di questa possono essere revocati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell’Assessore regionale competente in materia dì turismo.

7. Con il decreto di cui al comma 6 è nominato un commissario, il quale provvede all’ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l’assemblea degli iscritti per il rinnovo degli organi direttivi.

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(75) Comma così sostituito dall’art. 15, comma 1, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. A.V.M.S. è dotata di personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza della struttura regionale competente.».

(76) Comma così modificato dall’art. 32, comma 4, L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

(77) Comma così sostituito dall’art. 15, comma 2, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Lo statuto e i regolamenti A.V.M.S. e le eventuali modifiche degli stessi sono deliberati dall’assemblea degli iscritti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all’assemblea stessa aventi diritto di voto, e sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.».

(78) Comma così modificato dall’art. 36, comma 4, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

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Art. 27

Compiti dell’Associazione.

1. A.V.M.S. è organo di autogoverno e autodisciplina della professione e svolge tutti i compiti demandati ai Collegi regionali previsti dalla L. n. 81/1991. L’Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico – professionale dei maestri di sci esercenti nella Regione, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra dì essi e di contribuire alla migliore organizzazione della professione. Nei fini istituzionali dell’AVMS è compresa la vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci (79).

2. In particolare, l’A.V.M.S.:

a) provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale dei maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard ed alle loro qualificazioni e specializzazioni, organizzando, fra l’altro, d’intesa con la struttura regionale competente, le preselezioni, i corsi e gli esami per l’accertamento dell’idoneità tecnica all’esercizio della professione di maestro di sci e per l’acquisizione delle qualificazioni e specializzazioni, nonché tutti i corsi di aggiornamento di cui all’articolo 9;

b) promuove intese tra l’Associazione medesima, le scuole autorizzate ai sensi degli articoli 19 e 20, le organizzazioni turistiche locali ed i gestori di impianti di trasporto a fune, allo scopo di definire le agevolazioni da riservare ai maestri aderenti all’Associazione, nonché le forme più opportune di reciproca collaborazione per l’organizzazione delle attività di soccorso in caso di emergenza sugli impianti e sulle piste e in occasione di calamità naturali;

c) promuove e organizza manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare l’esercizio dello sci;

d) promuove studi e provvede alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti la professione di maestro di sci;

e) collabora con la struttura regionale competente, le Comunità montane, i comuni, le organizzazioni turistiche locali è le associazioni sportive per lo sviluppo delle attività agonistiche intese ad incrementare l’afflusso turistico nella Regione e nelle singole stazioni di sport invernali;

f) collabora con le competenti autorità scolastiche regionali e locali e con il Comitato valdostano F.I.S.I./A.S.I.V.A. per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sport dello sci nelle scuole elementari e medie e per agevolare la preparazione agonistica dei giovani;

g) stipula polizze di assicurazione collettiva a favore dei maestri di sci ad essa iscritti, per la corresponsione di somme in caso di morte, invalidità permanente e invalidità temporanea conseguenti a infortunio in servizio;

h) elegge il proprio rappresentante in seno al Consiglio direttivo del Collegio nazionale dei maestri di sci.

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(79) Comma così modificato dall’art. 16, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

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Art. 28

Interventi finanziari della Regione (80).

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge la Regione interviene a sostegno dell’attività dall’AVMS mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all’anno cui si riferisce il contributo approvato dai competenti organi statutari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

3. La domanda di contributo è presentata alla struttura regionale competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell’attività programmata per l’anno di riferimento.

4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, fino ad un massimo dell’80 per cento;

b) il restante importo, previa presentazione del bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari.

5. La Regione interviene, altresì, a favore delle scuole di sci di cm all’articolo 17 mediante la concessione di contributi m conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’attuazione di iniziative finalizzate all’adeguamento, anche mediante ampliamento, e all’arredamento delle sedi delle scuole di sci, nonché alla dotazione di strumentazione informatica, di strumenti didattici funzionali allo svolgimento dell’attività e di attrezzature mobili destinate al funzionamento dei campi scuola.

6. Le domande per i contributi di cui al comma 5 sono presentate alla struttura regionale competente dalle singole scuole di sci, previo parere favorevole dell’AVMS, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno.

7. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le specifiche iniziative agevolabili, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 5.

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(80) Il presente articolo, già modificato dall’art. 6, L.R. 17 marzo 2005, n. 6, dall’art. 12, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 e dall’art. 8, L.R. 12 ottobre 2009, n. 31, è stato poi così sostituito dall’art. 17, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 20, comma 2, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «Art. 28. Interventi finanziari della Regione. 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge la Regione eroga a favore A.V.M.S.:

a) un contributo annuo nella misura massima dell’ottante per cento, a parziale copertura delle spese di funzionamento, intendendosi per tali solo quelle dirette al raggiungimento dei fini istituzionali A.V.M.S., quali risultano dal bilancio preventivo che deve essere presentato per la verifica alla struttura regionale competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, accompagnato da una relazione illustrante l’attività programmata per l’anno cui si riferisce il bilancio stesso. L’erogazione del contributo avviene in due soluzioni, di cui l’acconto in percentuale non superiore al settanta per cento, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione del bilancio preventivo ed il saldo previa presentazione del bilancio consuntivo corredato dal verbale di approvazione dei competenti organi statutari;

b) un finanziamento, fino ad un massimo del cento per cento, dedotte le quote di iscrizione, delle spese previste per l’organizzazione e l’attuazione di preselezioni, corsi ed esami di formazione per maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, nonché dei relativi corsi di qualificazione e specializzazione;

b-bis) un finanziamento, fino ad un massimo del cento per cento, dedotte le quote poste a carico dei richiedenti, delle spese previste per l’applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 7-bis, comma 4;

c) un finanziamento a copertura delle spese sostenute, con eccezione delle spese di viaggio, dai maestri di sci residenti in Valle d’Aosta, iscritti all’albo che hanno frequentato i corsi di formazione per istruttori tecnici nazionali e/o regionali nonché delle sole spese di iscrizione alla selezione e ai corsi per allenatore tecnico nazionale organizzati A.V.M.S. o dalla F.I.S.I. Il finanziamento è subordinato al superamento dell’esame finale documentato da una dichiarazione della F.I.S.I. o A.V.M.S.;

d) un finanziamento, fino ad un massimo del cento per cento, delle spese necessarie per l’organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatori per maestri di sci delle varie discipline e loro qualificazioni e specializzazioni;

e) un contributo annuo fino ad un massimo del sessanta per cento dell’importo del premio della polizza di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 27, comma 2, lettera g), preventivamente concordato con la struttura regionale competente. Il contributo è liquidato in rate semestrali anticipate previa presentazione della copia della polizza assicurativa stipulata.

2. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma 1, lettere b) e d), le spese relative al soggiorno degli allievi, nonché le spese di viaggio e per l’utilizzo degli impianti di risalita.

3. Le quote di iscrizione poste a carico dei partecipanti ai corsi di cui al comma 1, lettera b), e quelle poste a carico dei soggetti nei cui confronti è disposta l’applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 7-bis, comma 4, sono previamente concordate dall’AVMS con la struttura regionale competente.

4. La Regione interviene altresì per incentivare la ristrutturazione, ed eventuali ampliamenti derivanti esclusivamente da adeguamenti normativi o funzionali al miglioramento del servizio, delle sedi delle scuole di sei, per l’arredamento e per l’acquisizione della strumentazione informatica e strumenti didattici necessari ad assicurare una più efficiente gestione dell’attività delle medesime, nonché per l’installazione di attrezzature mobili finalizzate al completamento dei campi scuola ed eventuali apparati ammessi (accoglienza e gioco per bambini) e quanto utile all’insegnamento, concedendo alle scuole stesse contributi fino all’ammontare massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta e ritenuta ammissibile dalla struttura regionale competente, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro i limiti degli stanziamenti a tal fine previsti nel bilancio regionale.».

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Art. 29

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59;

b) legge regionale 6 settembre 1991, n. 58;

c) legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74.

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Art. 30

Disposizioni transitorie.

1. L’idoneità all’insegnamento delle discipline dello sci, conseguita secondo le disposizioni vigenti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, è considerata titolo valido e sufficiente per l’iscrizione all’albo.

2. I maestri di sci delle discipline alpine, ancora qualificati di secondo e terzo grado, sono tenuti, pena la cancellazione d’ufficio dall’albo, a frequentare uno dei corsi di aggiornamento formativo organizzati, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine della loro parificazione a grado unico.

3. I maestri di sci di disciplina alpina o nordica, già in possesso della specialità di snowboard sono tenuti a frequentare, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, uno dei corsi di aggiornamento formativo, della durata minima di cinque giorni, al fine del conseguimento della categoria di maestro di snowboard.

4. [Per un periodo massimo di sette anni dall’entrata in vigore della presente legge, la direzione di una scuola di sci può essere affidata ad un maestro di sci regolarmente iscritto all’albo, ancorché privo della corrispondente qualifica conseguita ai sensi dell’articolo 4 (81). Durante tale periodo sono organizzati corsi di aggiornamento formativo, riservati ai maestri che di fatto abbiano svolto funzioni di direttore di scuola di sci, al fine del conseguimento della qualifica] (82).

5. [Per un periodo massimo di sette anni dall’entrata in vigore della presente legge, l’attività di allenamento può essere svolta anche da maestri di sci non in possesso della qualifica di allenatore, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) (83). Oltre tale data gli sci club e le scuole di sci sono tenuti ad avvalersi, per la loro attività di avviamento e di perfezionamento all’agonismo di soli maestri di sci qualificati allenatori, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), o di maestri di sci analogamente qualificati dalla F.I.S.I.] (84).

6. I corsi di aggiornamento formativo di cui ai commi 2, 3 e 4 sono organizzati A.V.M.S., previa intesa con la struttura regionale competente. La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione.

7. Alle richieste di contributi presentate, ai sensi dell’articolo 29, comma 8, della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta), come modificato dall’articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di presentazione della richiesta.

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(81) Periodo così modificato dall’art. 7, L.R. 17 marzo 2005, n. 6 a decorrere dal 1° giugno 2005 (come prevede l’art. 10 della stessa legge).

(82) Comma abrogato dall’art. 13, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

(83) Periodo così modificato dall’art. 7, L.R. 17 marzo 2005, n. 6 a decorrere dal 1° giugno 2005 (come prevede l’art. 10 della stessa legge).

(84) Comma abrogato dall’art. 13, L.R. 13 novembre 2007, n. 29 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 15 della stessa legge).

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Art. 31

Disposizioni finanziarie (85).

1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione dell’articolo 28 è determinato in annui euro 587.000 a decorrere dall’anno 2012.

2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il triennio 2011/2013 sia per il triennio 2012/2014:

a) nell’unità previsionale di base 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per annui euro 457.000, con riferimento al comma 1 dell’articolo 28;

b) nell’unità previsionale di base 1.7.4.20 (Contributi per investimenti nel settore dello sport) per annui euro 130.000, con riferimento al comma 5 dell’articolo 28.

3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 2, lettera a), si provvede:

a) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti:

1) nell’UPB 1.11.2.11 per annui euro 265.000 per gli anni 2012 e 2013;

2) nell’UPB 1.11.2.10 (Promozione turistica) per annui euro 165.000 per gli anni 2012 e 2013;

3) nell’UPB 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche) per annui euro 27.000 per gli anni 2012 e 2013;

b) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti:

1) nell’UPB 1.11.2.11 per annui euro 265.000 per gli anni 2012, 2013 e 2014;

2) nell’UPB 1.11.2.10 per euro 165.000 per l’anno 2012 e annui euro 172.000 per gli anni 2013 e 2014;

3) nell’UPB 1.3.1.13 per euro 27.000 per l’anno 2012 e annui euro 20.000 per gli anni 2013 e 2014.

4. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 2, lettera b), si provvede, sia con riferimento agli anni 2012 e 2013 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, sia con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 per annui euro 130.000, mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell’UPB 1.7.4.20.

5. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 25 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(85) Articolo così sostituito dall’art. 18, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 31. Disposizioni finanziarie. 1. Gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 4, ammontanti a complessive annue lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90), gravano per gli anni 2000 e 2001 sui seguenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001:

a) quanto a lire 270.000.000 (euro 139.443,36) sul capitolo 64480, la cui denominazione è modificata in “Contributi A.V.M.S. per il funzionamento della stessa”;

b) quanto a lire 230.000.000 (euro 118.785,09) sul capitolo di nuova istituzione 64481 “Contributi A.V.M.S. per l’organizzazione di corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento”;

c) quanto a lire 200.000.000 (euro 103.291,38) sul capitolo 64485 “Contributi A.V.M.S. per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell’Associazione stessa”;

d) quanto a lire 300.000.000 (euro 154.937,07) sul capitolo 64500, la cui denominazione è modificata in “Contributi per la ristrutturazione, l’arredamento di immobili da destinare a sedi di scuole di sci, nonché per l’installazione di mezzi di risalita mobili e materiale didattico per l’insegnamento”.

2. Alla copertura dell’onere previsto al comma 1 si provvede con gli stanziamenti già iscritti sui capitoli 64480 per lire 400.000.000, 64485 per lire 200.000.000, 64500 per lire 300.000.000 e sul capitolo 69020 “Fondo globale per il finanziamento di spese d’investimento” per lire 100.000.000, a valere sulla voce b.2.2. “Riforma del sistema di interventi nel settore degli impianti d’innevamento artificiale” dell’allegato n. 1 al bilancio pluriennale della Regione 1999/2001.

3. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 25 sono introitate al capitolo 7700 del bilancio preventivo della Regione “Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni”.».

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Art. 32

Variazioni di bilancio.

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001 sono apportate, per gli anni 2000 e 2001, le seguenti variazioni annue:

  1. a)        in diminuzione:

capitolo 64480  «Contributi A.V.M.S. per il funzionamentodella stessa»

           lire      130.000.000 

capitolo 69020  «Fondo globale per il finanziamento di spesed’investimento»

           lire      100.000.000  ;

  1. b)        in aumento:

programma regionale: 2.2.2.12.

codificazione: 1.1.1.6.2.2.10.24.

capitolo 64481          (di nuova istituzione)

           «Contributi A.V.M.S. per l’organizzazionedi corsi di formazione, di qualificazione, dispecializzazione e di aggiornamento»

           lire      230.000.000  .

                                                           

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Art. 33

Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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Allegato A (86)

(Articolo 19, comma 2, lettera a)

Requisiti numerici per le scuole di sci già autorizzate per la stagione 2006/2007:

Portata oraria degli impianti della localitàNumero minimo di maestri effettivi di discipline alpinee di snowboard

oltre 15.000                                        15

oltre 10.000 e fino a 15.000                  10

oltre 6.000 e fino a 10.000                    5

fino a 6.000                                         3

Lunghezza delle piste di sci di fondo          Numero minimo dimaestri effettivi dì discipline nordiche

Oltre 6 km                                              5

Fino a 6 km                                            3

           

Requisiti numerici per le scuole di sci di nuova costituzione autorizzate successivamente alla stagione 2006/2007:

Portata oraria degli impianti della localitàNumero minimo dì maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard

oltre 15.000                                 30

oltre 10.000 e fino a 15.000           20

oltre 6.000 e fino a 10.000             10

fino a 6.000                                  5

           

Lunghezza delle piste di scidi fondo           Numero minimodi maestri effettivi di discipline nordiche

Oltre 6 km                                              5

Fino a 6 km                                            3

           

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(86) Il presente allegato, già sostituito dall’art. 14, comma 1, L.R. 13 novembre 2007, n. 29, è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 19, L.R. 28 dicembre 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 della stessa legge).

Nella precedente formulazione del presente allegato era previsto, per una portata oraria (appresso indicata) degli impianti di ciascuna località, il numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard riportato accanto:

1) oltre 15.000: 30;

2) da 10.000 a 15.000: 20;

3) da 6.000 a 10.000: 10;

4) fino a 6.000: 5.

Per una lunghezza delle piste di sci di fondo (appresso indicata) era previsto il numero minimo di maestri effettivi di discipline nordiche riportato accanto:

1) oltre 6 km: 5;

2) fino a 6 km: 3.

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