TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 16 gennaio 1995, n. 53

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 16 gennaio 1995, n. 53; Pres. Delerba, Est. Platzer; SR e altri (Avv. BArchi) c. SOCIETÀ FUNIVIA R. s.r.l. (Avv. Köllenspergher, Boscarolli N., Boscarolli T.)

 

Responsabilità civile – Incidente sulla pista da sci – Dislivello artificiale – Responsabilità extracontrattuale del gestore – Non sussiste – Condotta colposa del danneggiato – Sussiste

 

Il gestore di una pista da sci non risponde dei danni patiti da uno sciatore su un dislivello artificiale posto al termine della pista se il danno è riconducibile esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato. (Nella specie, il fatto è avvenuto al termine di una pista facile al cui termine è stato creato un dislivello artificiale per separare la pista dalla zona di imbarco allo skilift. Il danneggiato, esperto conoscitore della zona, si è lanciato in posizione aerodinamica, “a uovo”, per acquisire velocità al fine di non dover scendere dagli sci prima di arrivare all’imbarco dello skilift posto in leggera contropendenza. In un obiter dictum, il giudice ha ritenuto la condotta colposa del danneggiato assorbente di qualsivoglia nesso causale tra la cosa e il danno)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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