TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 1 ottobre 1982, n. 518

TRIBUNALE DI TRENTO; 1 ottobre 1982, n. 518; pres. crea, rel. cormio, a. s. (avv.ti orsingher, salotti) c. i. s.p.a. (avv. frizzi), vf (avv. pensini).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Fase di salita sul mezzo – Mancata assistenza del personale addetto – Insufficienza del personale – Responsabilità per danni – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste

 

Posto che il contratto di risalita stipulato tra gestore di seggiovia e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio ed in occasione di esso per aver adibito personale di imbarco in numero insufficiente a garantire un adeguata assistenza a tutti i passeggeri; al tempo stesso il passeggero ha l’obbligo di vigilare sulla propria incolumità durante il trasporto, collaborando col vettore in osservanza sia delle norme di comune prudenza che di quelle di volta in volta imposte dal vettore (nella specie, una bambina subiva in infortunio, cadendo mentre cercava di salire sul seggiolino della seggiovia con l’aiuto della madre; accertata l’assenza di personale addetto al momento dell’imbarco in quanto momentaneamente impegnato in altre attività di assistenza, il gestore è stato condannato al risarcimento del danno subito dalla minore nella misura del 50%, tenuto conto del comportamento imprudente della madre, che procedeva da sola ad effettuare l’imbarco nonostante la presenza di una segnalazione che vietasse di salire senza l’aiuto del personale).

 

©  Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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