TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 20 gennaio 1995, n. 46

TRIBUNALE DI TRENTO, 20 gennaio 1995, n. 46; Pres. PALESTRA, Rel. PAOLUCCI, C. P. (avv.ti STENICO, BERTI) c. X. S.p.a. (avv. FRIZZI).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Funivia – Contratto di trasporto – Caduta di una transenna di ingresso all’imbarco – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per danni – Sussistenza

 

Dal momento che il contratto di risalita stipulato tra gestore di una funivia e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto e che il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio ed in occasione di esso salva la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, il gestore è responsabile del danno subito dal trasportato nelle fasi preparatorie ed accessorie al viaggio (nella specie, una minore subiva lesioni al viso per essere caduta insieme alla transenna di accesso ad una funivia alla quale si era appoggiata. Accertata la sussistenza della responsabilità contrattuale, in quanto la minore aveva già acquistato il biglietto e oltrepassato i tornelli, il gestore della funivia è stato condannato ex art. 1681 c.c. al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

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