BASILICATA: legge regionale sul turismo

Legge regionale 04/06/2008, n. 7 – Basilicata

Sistema turistico regionale.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 giugno 2008, n. 24.

 

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge

TITOLO I

Assetto istituzionale e organizzativo

 

Art. 1 Finalità.

  1. La Regione, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, al fine di garantire l’equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse al territorio provvede, con la presente legge, al riassetto della organizzazione del sistema turistico regionale.

Art. 2 Funzioni della Regione.

  1. Sono di competenza Regionale tutte le funzioni di programmazione, indirizzo, incentivazione, coordinamento e controllo finalizzate alla organizzazione e sviluppo del turismo regionale, nonché le politiche relative ai rapporti con l’Unione Europea, lo Stato e le altre
  2. L’Osservatorio Turistico Regionale, costituito ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 30 luglio 1996, n. 34, svolge attività di ricerca e studio delle problematiche turistiche avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia di Promozione Territoriale e di Unioncamere

Art. 3 Cooperazione nell’offerta turistica.

  1. La Regione, ai sensi dell’art. 5 della Legge 135/2001, riconosce i sistemi turistici locali e sostiene la valorizzazione integrata del prodotto turistico organizzato nelle sue molteplici peculiarità.
  2. La Regione riconosce, sulla base del principio di sussidiarietà, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali, con particolare riguardo all’attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica; riconosce, altresì, l’apporto delle Camere di Commercio e dei soggetti privati, singoli o associati per la promozione e lo sviluppo dell’offerta
  3. La Giunta Regionale con apposito regolamento disciplina le modalità di costituzione, il riconoscimento e sostegno dei Sistemi Turistici

Art. 4 Piano Turistico Regionale.

  1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentita la Commissione competente, approva ogni triennio il Piano Turistico Regionale. In relazione al Piano Triennale la Giunta, sentita la competente Commissione, approva le azioni
  2. Il Piano Turistico Regionale, coordinato con il Piano Regionale di Sviluppo, contiene:

 

  1. l’analisi dello stato di fatto del sistema turistico e le tendenze di mercato regionali nel quadro delle

 

evoluzioni di scenario nazionali/internazionali;

 

  1. l’analisi della consistenza ricettiva, dei fattori di contesto, della loro dislocazione e dei fattori qualitativi e quantitativi della filiera dell’ospitalità;
  2. la individuazione delle aree territoriali in cui il turismo rappresenta una rilevante componente economica e in cui le risorse strutturali ed ambientali consentono nel loro insieme l’organizzazione di un prodotto turistico caratterizzato e differenziato;
  3. le priorità per gli interventi di settore e la proposta di progetti finalizzati a rafforzare i fattori di contesto dei prodotti turistici, in coerenza con le tendenze di mercato;
  4. gli obiettivi generali dell’azione promozionale sui diversi mercati della domanda;

 

f ) gli obiettivi e gli strumenti di breve e medio periodo dell’azione di comunicazione e promozione della Basilicata turistica e l’ individuazione di modalità di relazione avanzata con il sistema delle autonomie locali e con gli operatori privati;

  1. la indicazione delle risorse finanziarie previste per il turismo nelle sue diverse articolazioni;

 

  1. i criteri e le modalità per la partecipazione dei soggetti privati alla realizzazione di progetti per il sostegno ed il miglioramento della offerta
  2. Il nuovo Piano Turistico Regionale è approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente

Art. 5 Linee guida della Promozione Turistica Piano di attività annuale dell’A.P.T.

  1. In attuazione del Piano turistico ed entro tre mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio, la Giunta Regionale approva le linee guida di Promozione Turistica elaborate dall’Agenzia di Promozione Territoriale previa consultazione del Tavolo Tecnico del Turismo di cui all’art. 16 e validazione del Comitato di Indirizzo di cui all’art. 13, contenenti in particolare le seguenti indicazioni:
    1. l’andamento della domanda turistica nazionale ed estera e lo sviluppo dell’offerta nella Regione;

 

  1. gli obiettivi generali verso cui l’attività promozionale deve essere rivolta e i risultati attesi in relazione alle finalità della programmazione regionale;
  2. la quota delle risorse finanziarie da destinare alle attività promozionali dell’offerta turistica regionale;
  3. i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi;

 

  1. i raccordi con le altre azioni regionali nei diversi settori di interesse turistico.

 

  1. La Giunta Regionale, previa consultazione del Tavolo Tecnico del Turismo, adotta il piano di attività annuale dell’A.P.T. per l’attuazione delle linee-guida del marketing strategico, validate dal Comitato d’indirizzo, e sentita la Commissione Consiliare competente, lo
  2. L’Agenzia di Promozione Territoriale, per la definizione e l’attuazione del programma annuale, utilizza di norma gli strumenti della programmazione negoziata, con particolare riferimento ai progetti integrati

Art. 6 Funzioni delle Province.

  1. Le Province, nell’ambito delle competenze ad esse attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000 267, concorrono alla determinazione del Piano Turistico Regionale, formulando alla Giunta Regionale proposte relative al proprio territorio.
  2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

 

  1. classificazione e controllo delle strutture ricettive ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 135/2001 e secondo i criteri che verranno stabiliti dalla legge regionale;
  2. accertamento dei requisiti di legge per l’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 7 della Legge 135/2001, secondo i criteri che verranno stabiliti dalla legge regionale ed in applicazione dell’art. 10 della L. 2 aprile 2007 n. 40;
  3. fissazione delle tariffe massime prefissate a tutela degli utenti, secondo l’art. 2 della L. 4 agosto 2006 248, per le prestazioni delle attività professionali di cui alla lettera b);
  4. svolgimento, vigilanza e controllo delle attività delle Agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 29 marzo 1999, 8.
  1. Le Province possono avvalersi, previa convenzione, della collaborazione della A.P.T. per l’esercizio di attività di promozione deliberate nell’ambito delle rispettive

Art. 7 Funzioni dei Comuni.

  1. Ai sensi della presente legge sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni:

 

  1. funzioni regionali in materia di utilizzazione del demanio marittimo, lacuale e ftuviale, a fini turistici, ai sensi dell’ 59, comma 1, del D.P.R. n. 616/1977, sulla base di un piano generale di riferimento predisposto dalla Regione;
  2. vigilanza e controllo sul vincolo di destinazione d’uso di cui all’art. 9 della Legge n. 135/2001;

 

  1. vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione, di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all’art. 1 della Legge 25 agosto 1991, 284.
  1. I proventi delle sanzioni amministrative applicate dai Comuni ai sensi del comma 1 sono ad essi devoluti a corrispettivo delle funzioni di vigilanza e controllo
  2. I comuni hanno, inoltre, titolo:

 

  1. a formulare proposte specifiche all’A.P.T. per iniziative o manifestazioni turistiche, ai fini dell’inserimento delle tesse nei programmi di attività dell’A.P.T.;
  2. ad avvalersi del supporto dell’A.P.T. per iniziative o manifestazioni, deliberate nell’ambito della propria competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale ed artistico;
  3. alla attivazione di Uffici di informazione ed assistenza turistica, di cui all’art. 9, previa intesa con l’A.P.T.

Art. 8 Disciplina delle deleghe.

  1. Gli enti delegati all’esercizio delle funzioni regionali di cui ai precedenti articoli, sono tenuti ad osservare i principi dello Statuto della
  2. Il Presidente della Giunta Regionale o l’Assessore delegato può formulare indirizzi specifici inerenti alle funzioni
  3. In caso di inerzia o di immotivato ritardo nell’adempimento delle funzioni delegate, la Giunta Regionale invita l’Ente delegato a provvedere assegnando un congruo termine, decorso il quale la Giunta stessa nomina un commissario ad acta che provvede direttamente al compimento del singolo
  4. Nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali, è ammessa la revoca delle funzioni delegate nei riguardi dell’ente

 

  1. La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata con legge regionale, che provvede a disciplinare in modo contestuale i rapporti non ancora definiti e le modalità con le quali la regione intende esercitare le funzioni
  2. Gli enti delegati, nella emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, devono fare espressa menzione della delega di cui sono
  3. Sia la Regione che gli enti delegati sono tenuti a fornire, a richiesta e reciprocamente, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive
  4. La Regione assegna annualmente agli enti locali, nei limiti dello stanziamento del bilancio, le somme relative alle spese autorizzate per l’esercizio delle funzioni

Art. 9 Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica – I.A.T.

  1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, possono istituire uffici di informazione ed accoglienza turistica, denominati A.T., previa intesa con l’Agenzia.
  2. I Comuni possono autorizzare l’uso della stessa denominazione anche agli uffici di informazione promossi, gestiti e finanziati in collaborazione con gli operatori turistici del luogo, sulla base dell’idoneità dei locali, delle attrezzature e del
  3. Tutti gli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T.) hanno l’obbligo di adottare lo stesso segno distintivo, così come definito dall’A.P.T.
  4. L’A.P.T., per giustificati motivi, può revocare l’uso della denominazione A.T.

 

  1. Con apposito regolamento regionale[3]saranno definite le caratteristiche degli A.T., al fine di uniformare il servizio di informazione ed accoglienza turistica sul territorio regionale.

Note:

 

  • Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con C.R. 30 giugno 2009, n. 553.

 

TITOLO II

Agenzia di Promozione Territoriale – A.P.T.

 

Art. 10 Agenzia di Promozione Territoriale A.P.T.

  1. L’Azienda di Promozione Turistica, istituita con R. 30 luglio 1996, n. 34, è soppressa a far data dal 30 giugno 2008.
  2. A decorrere dal 1° luglio 2008 è istituita, con sede legale in Matera, l’Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), di seguito “l’Agenzia”, quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione[4].
  3. Sono trasferiti all’Agenzia, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda di Promozione Turistica, i compiti, le funzioni e le attività in corso, unitamente alle risorse finanziarie e I rapporti dei lavoratori trasferiti proseguono senza interruzione con l’Agenzia di Promozione Territoriale con conservazione della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento alla data del trasferimento.
  4. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale tecnostruttura composta da competenze specialistiche per l’attuazione degli indirizzi programmatici della Regione in materia di promozione turistica e territoriale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale- contabile, gestionale e tecnica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e
  5. L’Agenzia ha un proprio statuto che, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione ed il funzionamento, nonché un proprio regolamento

 

amministrativo/contabile ed una propria dotazione organica.

 

  1. L’Agenzia di Promozione Territoriale ha un ufficio a Matera e uno a Potenza e può istituire proprie strutture ed altri uffici periferici nelle zone ritenute di alta valenza turistica[5].
  2. La Regione finanzia i programmi dell’Agenzia e le spese per il suo funzionamento entro i limiti di stanziamento del proprio

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 6, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 43, comma 1, della medesima legge).
  • Comma così modificato dall’ 6, comma 2, L.R. 30 aprile 2014, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 43, comma 1, della medesima legge).

 

Art. 11 Compiti dell’Agenzia di Promozione Territoriale.

  1. L’Agenzia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l’ insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato locale, per aumentare l’attrattività turistica del territorio e favorire nuove forme di sviluppo economico
  2. L’Agenzia coordina il sistema di comunicazione integrata dei sistemi territoriali regionali e dell’immagine turistica della
  3. In particolare l’Agenzia:

 

  1. promuove la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali e regionali, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ecologico, storico, artistico, monumentale e culturale;
  2. promuove, anche in forma integrata, i prodotti di particolare pregio che caratterizzano il territorio lucano in riferimento allo sviluppo territoriale;
  3. favorisce lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività promosse da soggetti pubblici o privati, singoli o associati, atte a favorire l’ integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, del governo del territorio e dello sviluppo economico sostenibile, concorrendo ai processi di sviluppo locale;
  4. individua gli strumenti tecnici per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico locale, predisposti in forma associata da soggetti pubblici e privati, per l’attuazione degli interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica ed alla valorizzazione delle potenzialità socio-economiche del territorio;
  5. propone le linee guida triennali di promozione turistica, di cui all’art. 5 della presente legge;

 

f ) effettua, avvalendosi anche di Unioncamere Basilicata, studi ed analisi dei mercati per conoscere le tendenze e l’evoluzione della domanda, con formulazione di proposte ai competenti organismi regionali;

  1. fornisce le informazioni sull’evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico, per consentire di elaborare i progetti di sviluppo turistico in modo mirato;
  2. promuove manifestazioni, eventi e ogni altra iniziativa di interesse turistico, in concorso con enti, associazioni, consorzi di operatori turistici ed organismi culturali, comprese le associazioni Pro-Loco esistenti sul territorio;
  3. espleta attività di assistenza agli enti locali per l’ istituzione di uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati A.T.;

 

  1. fornisce assistenza tecnica, consulenza ed informazione in materia di promozione turistica a supporto dell’organizzazione e gestione di sistemi turistici locali e di altre forme organizzative stabili ed effettive, idonee a creare l’offerta di prodotti turistici integrati;
  2. provvede, in collaborazione dei competenti Dipartimenti Regionali e a supporto dell’Osservatorio Turistico Regionale, a rilevare i dati statistici relativi al movimento turistico ed alla consistenza dell’offerta ricettiva regionale, compresi gli agriturismi;
  3. provvede, altresì, alla trasmissione mensile, dei dati di cui alla lettera k), all’ISTAT, alla Regione, alle Provincie ed ai Comuni nel cui territorio sono presenti più di tre strutture ricettive omogenee;
  4. predispone le procedure per le attività di cui alle lettere k) e l);

 

  1. fornisce assistenza tecnica agli operatori di categoria ed associazioni del settore turistico per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l’eventuale supporto tecnico-operativo per l’attuazione delle stesse;
  2. pubblicizza, previa validazione del Comitato d’ indirizzo e la consultazione del Tavolo Tecnico sul Turismo, entro il 30 settembre di ogni anno le linee guida promozionali annuali per l’anno successivo a quello in corso;
  3. cura la realizzazione e la diffusione di materiale illustrativo ed informativo, pubblicitario ed editoriale, anche attraverso strumenti pubblicitari e mezzi di informazione;
  4. svolge attività di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa, nazionale ed internazionale e degli “opinion leader”;
  5. stipula apposite convenzioni con touroperator e operatori turistici, singoli o associati, per operazioni di cooperazione e co-marketing, allo scopo di promuovere l’effettivo sviluppo delle attività turistiche e delle strutture turistiche regionali;
  6. esercita in ambito locale, quale organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione, tutte le altre funzioni in materia di turismo che non siano state demandate dalle leggi ad altri organismi o enti

Art. 12 Organi dell’A.P.T.

  1. Sono Organi dell’Agenzia:

 

  1. il Comitato di indirizzo;

 

  1. il Direttore Generale;

 

  1. il Collegio dei

 

Art. 13 Comitato di indirizzo.

  1. Il Presidente della Giunta Regionale, o l’Assessore delegato, esercita i poteri di indirizzo dell’attività dell’Agenzia, conformemente al Piano Turistico Regionale ed alle modalità attuative stabilite dalla
  2. Per favorire la realizzazione di un’ampia concertazione e la cooperazione in materia di spese previste all’art. 11 si costituisce il Comitato d’ indirizzo tra i Dipartimenti “Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana”, “Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità”, “Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica” e “Formazione, Lavoro, Cultura e Sport”, composto dal Direttore Generale dell’Agenzia e dai Direttori Generali dei Dipartimenti
  3. Per specifiche questioni il Comitato potrà allargare la partecipazione ad altri Dipartimenti, i quali parteciperanno alle riunioni del Comitato mediante il Direttore del Dipartimento
  4. Il Comitato si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente della Giunta Regionale o

 

dell’Assessore delegato che lo presiede, per indirizzare, a livello regionale, l’attività operativa di promozione, e verificare le modalità attuative e i risultati delle azioni programmate.

  1. Per l’espletamento delle attività del Comitato di indirizzo non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio
  2. Il Comitato di indirizzo si avvale di una Segreteria tecnica per le attività operative di verifica, monitoraggio e coordinamento delle azioni dei Dipartimenti interessati che riguardano la promozione

Art. 14 Direttore Generale dell’A.P.T.

  1. Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall’entrata in carica del Presidente della Regione, tra persone in possesso di riconosciute competenze, professionalità e esperienze nella promozione territoriale e
  2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione, in osservanza delle norme del codice civile. In applicazione dell’art. 16, comma 6 della R. n. 12/1996 e succ. mod., il Direttore Generale svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Regione, e comunque, svolgendo atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

2-bis. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca, morte o impedimento permanente del Direttore generale, la Giunta regionale nomina un Commissario Straordinario dell’Agenzia, nelle more della nomina del nuovo Direttore generale [6].

  1. L’ incarico di Direttore Generale è incompatibile con ogni altra attività di lavoro subordinato o autonomo e con cariche elettive pubbliche, salvo quanto previsto dall’ 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
  2. La nomina del dipendente pubblico a Direttore Generale dell’Agenzia determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
  3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e i poteri di gestione, adotta i seguenti provvedimenti:
    1. lo Statuto dell’Agenzia;

 

  1. le linee guida triennali della promozione turistica;

 

  1. piano di attività annuale;

 

  1. il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo annuali;

 

  1. il regolamento amministrativo/contabile;

 

  1. il regolamento relativo alla dotazione organica e la organizzazione degli uffici e relative variazioni;

 

  1. il reclutamento del personale ai sensi della normativa pubblica regionale in

 

  1. Il Direttore Generale ha la responsabilità delle funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle attività dell’Agenzia assicurandone l’unitarietà d’azione.
  2. Ai fini dello svolgimento delle suddette funzioni, il Direttore Generale:

 

  1. adotta tutti gli atti necessari per il funzionamento o l’attività dell’Agenzia;

 

  1. organizza ed assegna le risorse umane strumentali e finanziarie dell’Agenzia;

 

  1. esercita i poteri di spesa;

 

  1. organizza la struttura dell’Agenzia, affida gli incarichi al personale e ne determina i trattamenti

Note:

 

  • Comma aggiunto dall’ 30, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 98, comma 1 della stessa legge).

 

Art. 15 Collegio dei Revisori dei conti.

  1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza Il Presidente del Collegio è designato dalla minoranza consiliare. Essi sono nominati entro la data di nomina del Direttore Generale dell’A.P.T.
  2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque
  3. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta
  4. Il Collegio dei Revisori svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Regione, e comunque, svolgendo atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale ai sensi del comma 1 dell’art. 14 della presente

Art. 16 Tavolo Tecnico del Turismo.

  1. Il Tavolo Tecnico del Turismo, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Assessore delegato, è nominato dalla Giunta Regionale presso il Dipartimento delle Attività Produttive con funzioni di consultazione orientamento, e indirizzo delle politiche regionali nel settore
  2. Esso è costituito dalla Regione, dall’A.P.T., dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, e da rappresentanti delle Province, Comuni capoluogo e rappresentanti degli Enti locali, degli Enti Parco, dei Parchi Letterari, da un rappresentante delle Associazioni dei Consumatori indicato dalla relativa Consulta Regionale e da Unioncamere

Art. 17 Compensi – Indennità – Rimborsi.

  1. Il compenso del Direttore Generale dell’Agenzia è definito dalla Giunta Regionale assumendo come parametri quelli previsti per i Dirigenti Generali della
  2. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto, per i revisori degli enti locali, dal comma 1 dell’ 241 D.Lgs. n. 267/2000, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i Comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

Art. 18 Entrate.

  1. L’Agenzia provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
    1. redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

 

  1. finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione degli incarichi affidati;

 

  1. corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte di enti locali territoriali, di altri enti pubblici e di privati committenti, connessi all’esercizio di incarichi affidati all’Agenzia.

Art. 19 Gestione finanziaria.

  1. La gestione finanziaria e di bilancio dell’Agenzia è svolta in conformità alla normativa all’uopo

 

prevista dalla L.R. 6 settembre 2001, n. 34; essa è ispirata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l’obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

Art. 20 Personale.

  1. L’Agenzia è organizzata in rispondenza alle norme di strutturazione degli Uffici della

 

  1. Ai dipendenti dell’Agenzia si applicano le norme previste per i dipendenti regionali ed in particolare quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento
  2. Il Direttore Generale dell’Agenzia, entro novanta giorni dalla sua nomina, presenta alla Giunta Regionale, per l’approvazione, lo Statuto dell’Agenzia adeguato ai principi contenuti nella presente legge ed il regolamento contenente la nuova dotazione organica e la riorganizzazione degli Uffici, in base ai criteri e secondo i principi stabiliti dal Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dalla L.R. 2 marzo 1996, n. 12.

Art. 21 Qualifica unica dei dirigenti.

  1. Il personale dirigenziale dell’Agenzia è inquadrato nella qualifica unica di dirigente. Ad esso si applica la disciplina normativa contrattuale prevista dalla R. n. 12/1996.
  2. Il Direttore Generale definisce la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad esse correlati per l’attribuzione del trattamento economico accessorio, ed assegna ai dirigenti le posizioni funzionali in cui si articola la qualifica unica
  3. Il Direttore Generale, in ragione delle attribuzioni di cui al precedente art. 14 e limitatamente alla durata del suo incarico, è funzionalmente sovraordinato agli altri dirigenti dell’ente.

Art. 22 Controllo e Vigilanza.

  1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito dei competenti Organi della Regione nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/2006 i provvedimenti di cui all’art. 14 comma 4 a), d), f) limitatamente alla dotazione organica e relative variazioni e g).
  2. L’attività dell’Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta Regionale secondo le modalità di cui all’art. 19 della R. n. 11/2006.

TITOLO III

Le associazioni senza scopo di lucro

 

Art. 23 Associazioni Pro-Loco.

  1. La Regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica della Basilicata, il ruolo delle associazioni Pro-Loco per la custodia e per la promozione dei valori naturali ed artistici di ogni località.
  2. Le associazioni “Pro-Loco”, organismi costituiti su base volontaria di natura privatistica, senza scopo di lucro, con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale e turistica, esplicano principalmente attività di:
    1. promozione di iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione, ai fini turistici, delle località in cui operano, con particolare riferimento alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;
    2. tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;

 

  1. istituzione di servizi volontari di informazione ed assistenza turistica, previa autorizzazione dei Comuni;
  2. propaganda e promozione rivolte alla popolazione residente in loco al fine di sensibilizzarla ai problemi connessi allo sviluppo del

 

 

  1. Le attività sopra elencate non precludono alle Pro-Loco il perseguimento di altre finalità sociali.

 

  1. L’Agenzia coordina le attività di competenza delle “Pro-Loco” per le manifestazioni che determinano un movimento turistico nella circoscrizione
  2. La Regione riconosce l’Unione Nazionale delle Pro-Loco d’Italia (U.N.P.L.I.) nelle sue articolazioni del Comitato Regionale e dei Comitati provinciali, come associazione rappresentativa delle “Pro-Loco” attive in ambito regionale e

Art. 24 Albo Regionale delle Pro-Loco.

  1. È istituito presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione un “Albo Regionale” delle Associazioni “Pro-Loco”.
  2. L’Albo è pubblicato entro il trenta maggio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della

 

Art. 25 Requisiti per l’iscrizione all’Albo Regionale.

  1. Possono essere iscritte all’Albo Regionale di cui al precedente art. 24 le associazioni Pro-Loco, istituite o da istituire, purché ricorrano le seguenti condizioni:
    1. che nella stessa località non sia operante un’altra associazione Pro-Loco già iscritta all’Albo Regionale; è, tuttavia, ammessa nell’ambito dello stesso Comune l’ iscrizione di più associazioni se operanti in frazioni con sede di delegazione comunale e tali da costituire, altresì entità turisticamente separate;
    2. che l’Associazione Pro-Loco sia costituita mediante atto pubblico o con scrittura privata autenticata e registrata e che il relativo statuto sia conforme alle norme previste al successivo articolo 26;
    3. che la previsione di bilancio relativa alle quote associative, entrate locali e contributi vari, sia adeguata al perseguimento degli scopi statutari dell’associazione.

Art. 26 Statuto delle Pro-Loco.

  1. Lo Statuto dell’associazione, ai fini dell’ iscrizione all’Albo Regionale, deve ispirarsi ai principi generali di democrazia, di gestione e di partecipazione popolare e, in particolare, deve prevedere:
    1. norme sull’elezione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi statutari;
    2. la pubblicità delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

 

  1. la possibilità di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune in cui ha sede la Pro- Loco;
  2. che, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, il patrimonio sociale residuo sia devoluto, risolta ogni pendenza accertata, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di utilità sociale [7];

d-bis) che i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici siano conferiti, in ogni caso con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale, all’ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune in cui ha sede l’associazione stessa [8];

  1. la disponibilità degli organi statutari della Pro-Loco a sottoporre l’attività dell’associazione al controllo, anche delegato, della autorità regionale competente;

f ) che la previsione dei proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

 

  1. g) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente

Note:

 

  • Le attuali lettere d) e d-bis) così sostituiscono l’originale lettere d), per effetti dell’ 31, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 98, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «d) che, in caso di scioglimento dell’associazione, i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici siano conferiti all’ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune in cui ha sede l’associazione stessa o con autorizzazione regionale, si procede alla devoluzione degli stessi ad altro ente pubblico o associazioni che perseguono finalità sociali.».
  • Le attuali lettere d) e d-bis) così sostituiscono l’originale lettere d), per effetti dell’ 31, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 98, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «d) che, in caso di scioglimento dell’associazione, i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici siano conferiti all’ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune in cui ha sede l’associazione stessa o con autorizzazione regionale, si procede alla devoluzione degli stessi ad altro ente pubblico o associazioni che perseguono finalità sociali.».

 

Art. 27 Modalità di iscrizione all’Albo Regionale.

  1. Ai fini della iscrizione all’Albo Regionale, le associazioni Pro-Loco devono presentare apposita domanda al Dipartimento regionale competente corredata di:
    1. copia dell’atto costitutivo e statuto sociale;

 

  1. il nominativo del legale rappresentante;

 

  1. elenco nominativo dei soci e delle cariche sociali;

 

  1. documentazione idonea ad illustrare la situazione finanziaria della associazione e le attività eventualmente svolte;
  2. relazione sulle attività programmate nell’anno in corso;

 

f ) parere del Consiglio comunale competente, il quale si esprime con atto motivato entro novanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso positivo.

  1. L’iscrizione è disposta con provvedimento dell’ufficio regionale competente[9].

 

  1. Sono tenute ad iscriversi all’Albo Regionale anche le articolazioni organizzative regionali e provinciale dell’U.N.P.L.I. se operanti in Basilicata, previa domanda corredata della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) del primo
  2. È automaticamente confermata l’ iscrizione all’Albo Regionale delle Pro-Loco già iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel termine di sei mesi dalla predetta data, le stesse, pena cancellazione dall’Albo, sono tenute ad adeguare i propri statuti, qualora siano difformi, alle disposizioni della presente
  3. L’iscrizione all’Albo Regionale costituisce condizione indispensabile per:

 

  1. accedere ai contributi di enti pubblici;

 

  1. partecipare alla designazione dei rappresentanti delle Associazioni Pro-Loco nel Tavolo Tecnico del Turismo dell’Agenzia;
  2. richiedere l’affidamento della gestione degli I.A.T., ovvero utilizzare la medesima denominazione per gli uffici di informazione turistica promossi e gestiti direttamente dalle Pro-Loco ai sensi del precedente 9.
  1. È disposta con provvedimento dell’ufficio regionale competente, su proposta del Dipartimento competente, la cancellazione dall’Albo qualora venga meno alcuno dei requisiti richiesti o si verifichi la mancata presentazione di programmi di attività per due anni consecutivi o in caso di gravi violazioni

 

alle prescrizioni della stessa legge[10].

 

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 41, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 50, comma 1, della medesima legge).
  • Comma così modificato dall’ 41, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 50, comma 1, della medesima legge).

 

Art. 28 Contributi .[11]

  1. Allo scopo di incoraggiarne l’attività ed in considerazione dei compiti di pubblico interesse svolti nella sfera del turismo di base, alle associazioni Pro-Loco possono essere concessi dall’Agenzia contributi nella misura stabilita dalla Giunta Regionale con apposita direttiva, in relazione ai progetti presentati, alla programmazione dell’Agenzia ed alle potenzialità turistiche della località.
  2. La Regione assegna all’Agenzia annualmente le somme da destinare alle Pro-Loco con specifica indicazione nel proprio
  3. Per ottenere contributi di cui al comma 1, le associazioni Pro-Loco debbono inoltrare apposita istanza all’Agenzia corredata da un parere non vincolante espresso dall’Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla richiesta da presentarsi entro il 1° settembre, corredata di relazione illustrativa delle attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa, entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello in cui si intendono svolgere le attività [12].
  4. La liquidazione del contributo avverrà su presentazione da parte della Pro-Loco e dell’UNPLI beneficiari, della documentazione di spesa limitatamente all’importo dello stesso contributo

Note:

 

  • Vedi, anche, l’ 34, L.R. 30 dicembre 2010, n. 33. Vedi, altresì, la Delib.G.R. 22 novembre 2010, n. 1972 .

 

  • Comma così modificato dall’ 14, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11, a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall’art. 78, comma 1, della stessa legge).

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 29 Disposizioni Finanziarie.

  1. Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno in corso si fa fronte con la cessazione degli oneri conseguenti alla soppressione di cui al I comma dell’art. 10 della presente legge, nonché con l’utilizzazione delle risorse già destinate all’applicazione delle leggi abrogate con il successivo 32.
  2. Le provvidenze contributive a carico del bilancio della Regione, già previste dalla R. 30 luglio 1996,
  3. 34, in favore dell’Azienda di Promozione Turistica si intendono trasferite all’Agenzia.

 

  1. Con la presente legge sono altresì riconosciute le provvidenze contributive a favore delle Province, Comuni e Pro-Loco.
  2. Le leggi di approvazione del bilancio quantificheranno annualmente gli oneri destinati all’attuazione dei contenuti di cui al presente

Art. 30 Gestione straordinaria dell’Azienda di Promozione Turistica.

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore Generale dell’Agenzia e il Collegio dei Revisori di cui all’art. 15 della presente legge, sono nominati entro novanta giorni dalla sua entrata in

 

  1. Per effetto di quanto disposto dall’art. 10, comma I, e nelle more della istituzione dell’Agenzia di Promozione Territoriale, di cui al II comma dell’art. 10, la gestione dell’Azienda di Promozione Turistica è disciplinata secondo i termini di cui all’ 13 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

Art. 31 Norma di richiamo.

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 Abrogazione.

  1. È abrogata la L.R. 30 luglio 1996, n. 34 “Nuovo Ordinamento Turistico Regionale”. Rimangono, altresì, abrogate la L.R. 1° agosto 1988, n. 29, la L.R. 12 marzo 1990, n. 8, la L.R. 3 aprile 1995, n. 37 e le norme regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 33 Pubblicazione.

  1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della

 

  1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.
fb-share-icon