EMILIA-ROMAGNA: ordinamento turistico regionale

Legge regionale 25/03/2016, n. 4 EmiliaRomagna

Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica) . Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2016, n. 84.

Preambolo

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

 

TITOLO I

Organizzazione turistica regionale

 

Art. 1 Finalità [4].

In vigore dal 9 aprile 2016

1 . La presente legge disciplina l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:

a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione;

b ) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione, ai fini di una programmazione coordinata e nel rispetto delle norme della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa.

Note:

  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .

 

Art. 2 Competenze della Regione [5].

In vigore dal 9 aprile 2016

1 .   La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l’emanazione di atti d’ indirizzo nei confronti dei soggetti dell’organizzazione turistica regionale e locale;

b) interventi per la promozione in Italia e all’estero dell’ immagine dell’offerta turistica regionale nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;

c) promozione e sviluppo del turismo sociale e accessibile;

d)interventi d’incentivazione dell’offerta turistica;

e) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;

f ) sviluppo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, di un sistema informativo sulla ricettività, sulle attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive;

g) sviluppo di un servizio di statistica del turismo, nell’ambito del sistema statistico regionale;

h ) organizzazione e sviluppo dell’Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e della loro segmentazione e per favorire lo sviluppo e l’innovazione dell’offerta turistica regionale;

i) promozione di processi di digitalizzazione a sostegno dell’offerta turistica regionale;

l) promozione dei processi di integrazione tra soggetti pubblici e privati;

m ) gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

2. Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, con l’obiettivo di disciplinare, in particolare:

a ) la promozione di una rete digitale integrata accessibile per l’acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;

b) l’acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;

c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali;

d) le modalità e i contenuti della raccolta dei dati di cui alla lettera f) del comma

3 .    La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.

Note:

  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .

 

Art. 3 Funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena[6].

In vigore dal 30 luglio 2022

1.  Alle Destinazioni Turistiche e al Territorio Turistico Bologna-Modena, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis, è conferito l’esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative:

a ) all’organizzazione della promo-commercializzazione turistica, in particolare attraverso la realizzazione dei Programmi di attività di cui all’articolo 6;

b ) al coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 13.

2. Le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena svolgono le attività amministrative connesse all’erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera a) e in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12-bis.

Note:

  • Articolo così sostituito dall’ 2, comma 1, L.R. 28 luglio 2022, n. 9 , a decorrere dal 30 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, della medesima legge). In precedenza il presente articolo era già stato modificato dall’art. 18, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 , dall’art. 4, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 e dall’art. 7, comma 1, L.R. 29 luglio 2021, n. 8.

 

Art. 4 Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni [7].

In vigore dal 9 aprile 2016

1.  Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell’economia turistica del proprio Nell’ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:

a)  assicurano  i  servizi  turistici  di  base  relativi  all’accoglienza,  che  comprende  in  particolare l’assistenza ai turisti e l’informazione a carattere locale;

b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni e le Unioni dei Comuni possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

3.. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.

4. Ai Comuni e alle Unioni dei Comuni è conferito l’esercizio delle funzioni amministrative relative:

a ) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità);

b) alle agenzie di viaggio e turismo;

c ) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione [8];

d) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale 9 del 2002.

5. I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di sistema informativo sulla ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna previste dalla legge regionale 13 del 2015.

6. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale n. 21 del 2015.

7. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico).

Note:

  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 . [8]Vedi, anche, il punto 2, Delib.G.R. 22 novembre 2019, n. 2129.

TITOLO II

Interventi per la valorizzazione e la promo-commercializzazione turistica

 

Art. 5 Linee guida regionali [11] [10].

In vigore dal 30 luglio 2021

1. Le strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica sono definite dalle Linee guida triennali.

2. Le Linee guida triennali, di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare ed indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promo- commercializzazione  turistica  in  Italia  e  all’estero,  nel  quale  si  collocano  gli  obiettivi  degli interventi regionali.

3.Gli obiettivi delle Linee guida triennali si realizzano attraverso [9]:

a ) l’attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali nonché dei progetti tematici trasversali che coinvolgono più Destinazioni turistiche, da parte di APT Servizi;

b) l’attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, da parte delle Destinazioni turistiche;

c) il sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;

d) l’attuazione dei programmi turistici di promozione locale.

4. La Giunta regionale approva:

a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);

b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di finanziamento;

c) i criteri, le priorità ed i limiti per il finanziamento delle attività di cui al comma 3, lettera c);

d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).

Note:

  • Alinea così modificato dall’ 8, comma 1, L.R. 29 luglio 2021, n. 8 , a decorrere dal 30 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della medesima legge).
  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .
  • Vedi, anche, la G.R. 5 giugno 2017, n. 786 , la Delib.G.R. 2 agosto 2017, n. 1149 e la Delib.G.R. 18 ottobre 2021, n.1618.

 

Art. 6 Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna Modena [12].

In vigore dal 30 luglio 2022

1. In coerenza con quanto stabilito dall’articolo 12 bis, le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale e anche al fine di implementare il sistema dei finanziamenti previsti dall’articolo 7, approvano la proposta dei Programmi di attività comprensivi dei:

a) Progetti di marketing e promozione turistica in particolare per il mercato italiano;

b) Programmi turistici di promozione locale.

2. I Progetti di marketing e promozione turistica costituiscono il Programma di promo- commercializzazione turistica per la valorizzazione dell’attrattività e dell’economia delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena.

3. Il Programma turistico di promozione locale è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:

a) i servizi turistici di base dei comuni e delle unioni di comuni relativi all’accoglienza, all’animazione e all’intrattenimento turistico;

b) le iniziative di promozione turistica d’interesse locale.

4.I programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del territorio Turistico Bologna-Modena sono approvati dalla Giunta regionale.

5 . Ciascun Programma turistico di promozione locale indica i singoli progetti, anche di scala sovracomunale, ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai comuni e dalle unioni di comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da Pro Loco, Gruppi di azione locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori ed associazioni del volontariato.

6 . Le spese per la promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.

Note:

  • Articolo così sostituito dall’ 3, comma 1, L.R. 28 luglio 2022, n. 9 , a decorrere dal 30 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, della medesima legge).

 

Art. 7 Sistema dei finanziamenti [19] [15].

In vigore dal 30 luglio 2022

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione provvede al finanziamento di programmi,   progetti,   iniziative   di   promo-commercializzazione   d’ interesse   regionale,   nonché di programmi, progetti, iniziative di promozione d’interesse locale.

2. La Regione provvede:

a ) all’attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all’articolo 10, comma 4, da parte di APT Servizi;

b ) al finanziamento dei Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena di cui all’articolo 6;

c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale;

d ) alle spese dei comuni, delle loro unioni, delle Destinazioni turistiche, del Territorio Turistico Bologna-Modena tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 12 bis, inseriti nella rete digitale integrata di servizi d’informazione turistica d’interesse regionale di cui all’articolo 13[16].

3. La Regione, con le modalità di cui all’articolo 5, comma 4:

a) finanzia la Città metropolitana di Bologna e le Province o la Destinazione turistica per l’attuazione del Programma turistico di promozione locale di cui all’articolo 6 [14];

b) contribuisce alle spese dei Comuni, delle loro Unioni e delle Destinazioni turistiche istituite ai sensi dell’articolo 12 inseriti nella rete digitale integrata di servizi d’ informazione turistica d’ interess regionale di cui all’articolo 13 [13] [17].

4 . La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che può utilizzare per il finanziamento di progetti speciali o d’ iniziative di carattere straordinario, ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell’intervento regionale [18].

Note:

  • Lettera così modificata dall’ 19, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 , a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 57, comma 1, della medesima legge).
  • Lettera così modificata dall’ 9, comma 1, L.R. 29 luglio 2021, n. 8 , a decorrere dal 30 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della medesima legge).
  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .
  • Comma così sostituito dall’ 4, comma 1, L.R. 28 luglio 2022, n. 9 , a decorrere dal 30 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, della medesima legge).
  • Comma abrogato dall’ 4, comma 2, L.R. 28 luglio 2022, n. 9 , a decorrere dal 30 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, della medesima legge).
  • Vedi, anche, la G.R. 5 giugno 2017, n. 783 .
  • Vedi, anche, la G.R. 6 settembre 2021, n. 1372 e la Delib.G.R. 5 settembre 2022, n. 1466.

 

Art. 8 La Cabina di regia regionale [22] [21].

In vigore dal 2 agosto 2017

1. È istituita una Cabina di regia regionale con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell’Emilia-Romagna. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di promo- commercializzazione turistica delineate dalla Giunta

2. La Cabina di regia, in particolare:

a) formula alla Giunta regionale proposte relative:

  1. alle Linee guida triennali degli interventi di promo-commercializzazione turistica;
  2. all’attuazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 4;
  3. ai temi per gli studi e le ricerche dell’Osservatorio turistico regionale;
  4. ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore turistico e alla qualità dell’offerta formativa e [20]

b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:

  1. ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e per i progetti tematici trasversali, di APT Servizi;
  2. ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni turistiche;
  3. alle modalità di sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;
  4. all’analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l’attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all’articolo 5, comma 3;
  5. allo sviluppo di sinergie fra i settori turismo e agricoltura.

Note:

  • Punto abrogato dall’ 16, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 14 .
  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 . [22]Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 agosto 2017, n. 1149 e la Delib.G.R. 18 ottobre 2021, n. 1618 .

 

Art. 9 Composizione della Cabina di regia [23].

In vigore dal 30 luglio 2022

1. La Cabina di regia è composta:

a ) dall’Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;

b) dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti;

c) dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura;

d) dall’Assessore regionale competente in materia di cultura;

e)  da rappresentanti degli Enti locali (Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Unioni di Comuni);

f) da rappresentanti delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena[24];

g) da rappresentanti del sistema delle Camere di commercio;

h) da rappresentanti del sistema dell’imprenditoria turistica;

i) da un rappresentante dei GAL;

l) da un rappresentante degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

2. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), f), g) e h)[25].

3. La partecipazione dei membri della Cabina di regia non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della regione.

Note:

  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .
  • Lettera così sostituita dall’ 5, comma 1, L.R. 28 luglio 2022, n. 9 , a decorrere dal 30 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, della medesima legge).
  • Comma così sostituito dall’ 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2022, n. 9 , a decorrere dal 30 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, della medesima legge).

 

Art. 10 APT Servizi [27].

In vigore dal 28 dicembre 2017

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:

a) l’oggetto sociale comprenda:

  1.  la gestione e l’attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
  2. la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell’artigianato locale e dei prodotti tipici dell’agricoltura;
  3. l’ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
  4. l’attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;
  5. la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell’agricoltura;
  6. la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
  7. il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all’ internazionalizzazione delle imprese turistiche;
  8. la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1 per cento del capitale sociale;
  9. alla Regione spetti la nomina dell’Amministratore unico ovvero la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta di amministratori, compreso il Presidente, e sindaci revisori;
  10. la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all’ incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promo-commercializzazione turistica;
  11. alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute;
  12. l’organismo di gestione sia costituito da un Amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un Consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
  13. gli incarichi di cui al comma 1 lettera f ) sono attribuiti nel rispetto della normativa per l’ inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
  14. il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell’Amministratore unico non sia superiore all’ottanta per cento dell’ indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, e che il compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell’indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
  15. il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d’amministrazione non sia superiore all’ importo di 2.500,00 euro, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera f ). Detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all’ indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l’eventuale Amministratore delegato;
  16. salvo diversa previsione dell’ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l’organo di revisione contabile sia monocratico.

2. L’esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. Il sistema delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promo-commercializzazione.

4. APT Servizi svolge un ruolo di coordinamento per prodotti tematici trasversali che riguardano più Destinazioni turistiche, al fine di delineare le politiche generali di tali prodotti trasversali e definire azioni coordinate, in particolare per i mercati I prodotti tematici trasversali coordinati da APT Servizi sono:

a) Appennino e Parchi naturali;

b) Terme e Benessere;

c) Città d’arte;

d) Congressi, convegni, eventi;

e) Motor valley, Food valley e Wellness

5. Ai fini dello sviluppo delle politiche e delle azioni relative ai prodotti tematici trasversali di cui al comma 4, APT Servizi realizza una rete digitale di comunicazione turistica integrata per i mercati nazionale e

5 -bis. APT Servizi potrà svolgere attività a favore delle Destinazioni turistiche nell’ambito della realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b) [26].

Note:

  • Comma aggiunto dall’ 20, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 , a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 57, comma 1, della medesima legge).
  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .

 

Art. 11 Rapporti tra Regione e APT Servizi [28].

In vigore dal 9 aprile 2016

1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:

a) le modalità e le procedure di trasferimento all’APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;

b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall’APT Servizi per conto della Regione;

c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d’opera ed a consuntivo, sullo stato d’attuazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a).

2).La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e delle altre attività commissionate alla società.

3. APT Servizi svolge, con cadenza annuale, una relazione alla competente Commissione assembleare sull’attività svolta.

Note:

  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .

 

Art. 12 Destinazioni turistiche di interesse regionale [36] [37].

In vigore dal 28 dicembre 2017

1. La Regione istituisce, su proposta della Città metropolitana di Bologna e delle Province, le aree vaste a finalità turistica di cui all’articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2015. Le proposte devono essere presentate entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. All’ interno di ciascuna area vasta, la Regione, con un apposito atto della Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, sulla base delle proposte degli enti di cui al comma 3, istituisce le Destinazioni turistiche ai fini dell’organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell’Emilia-Romagna. All’ interno  di  ogni  area  vasta  non  può  essere  istituita  più  di  una  Destinazione turistica.

3. Le Destinazioni turistiche sono enti pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell’articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 42), dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall’ISTAT come pubbliche.

4. Sono organi delle Destinazioni turistiche l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore unico e il Direttore.

4-bis. Le Destinazioni turistiche possono avvalersi mediante convenzione non onerosa del supporto da parte delle strutture della Regione per lo svolgimento delle attività di acquisizione e di gestione del personale e di beni e servizi, nonché dei relativi sistemi informativi [34].

5 . Qualora la Città metropolitana di Bologna proponga come area vasta a finalità turistica, di cui al comma 1, l’ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l’ente che assume la funzione di Destinazione turistica di cui al comma 3, in virtù della funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico prevista dall’articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in attuazione dell’Intesa quadro tra Regione Emilia- Romagna e Città metropolitana di Bologna.

6. La Città metropolitana di Bologna, per l’esercizio coordinato delle funzioni di Destinazione turistica, può stipulare apposita convenzione con la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e con altri enti pubblici.

7. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione [29]. 7-bis. Il Presidente è il legale rappresentante dell’ente [30].

8. L’ incarico di Direttore di cui al comma 7 è attribuito nel rispetto della normativa per l’ inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi prevista dal decreto legislativo 39 del 2013.

9.  Il Consiglio di amministrazione è disciplinato dallo statuto dell’ente ed è eletto dall’Assemblea. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni da loro svolte.

10. Il Revisore unico è nominato dall’Assemblea e deve essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

11. Per quanto non espressamente previsto dai commi 7, 8 e 9, i criteri e le modalità per la nomina e la revoca dei componenti degli organi e per il funzionamento dell’Ente sono definiti nello Statuto, approvato dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali che ne promuovono l’istituzione.

12. Le Destinazioni turistiche, o la Città metropolitana di Bologna qualora assuma la funzione di Destinazione turistica ai sensi di quanto previsto al comma 5, istituiscono, sulla base di specifiche linee guida della Giunta regionale, una Cabina di regia con la partecipazione dei soggetti privati del settore turistico locale. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica dell’ambito di riferimento [38].

13. La Destinazione turistica attiva con i soggetti privati le opportune forme di consultazione per la definizione e l’attuazione dei programmi di promo-commercializzazione turistica dell’area di riferimento al fine di favorire la concreta efficacia.

13-bis. Una Provincia contermine alla Città metropolitana di Bologna può delegare alla Città metropolitana funzioni di cui alla presente legge, sulla base di un’apposita convenzione che le individua e ne regola i relativi rapporti [31].

13-ter.   La delega è comunicata alla Regione Emilia-Romagna. Sono comunicate, altresì, le modifiche e il recesso, il quale diventa efficace a far data dal secondo esercizio finanziario successivo [32].

13-quater. La convenzione di cui al comma 13-bis disciplina le modalità di raccordo fra gli organi istituzionali della Città metropolitana e della Provincia, e le forme di concertazione con i soggetti privati sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione individuate nella convenzione [33].

13-quinquies. Le Destinazioni turistiche possono essere inserite nella rete digitale integrata di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammesse ai finanziamenti regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera b) [35].

 

Note:

  • Comma così modificato dall’ 17, comma 2, L.R. 18 luglio 2017, n. 14 .
  • Comma aggiunto dall’ 11, comma 2, L.R. 29 luglio 2016, n. 13 , a decorrere dal 30 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della medesima legge).
  • Comma aggiunto dall’ 25, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 , a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, della medesima legge).
  • Comma aggiunto dall’ 25, comma 2, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 , a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, della medesima legge).
  • Comma aggiunto dall’ 25, comma 3, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 , a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, della medesima legge).
  • Comma aggiunto dall’ 17, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 14 .
  • Comma aggiunto dall’ 21, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 , a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 57, comma 1, della medesima legge).
  • Ai sensi dell’ 7, comma 1, L.R. 29 maggio 2020, n. 1 , in deroga a quanto previsto dal presente articolo, gli organi delle Destinazioni turistiche in scadenza nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 restano in carica fino al 31 dicembre 2020.
  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 . [38]Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 aprile 2017, n. 447 e la Delib.G.R. 6 settembre 2021, n. 1371.

 

Art. 12-bis Territorio turistico Bologna-Modena [39] [42] [40].

In vigore dal 30 luglio 2021

1 . Qualora la Città metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica e la provincia di Modena ritengano strategico attuare congiuntamente i progetti di marketing e promozione turistica di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 e il Programma turistico di promozione locale di cui all’articolo 6 per la valorizzazione del Territorio Turistico coincidente con il perimetro del territorio metropolitano sommato al territorio della provincia di Modena, si dispone quanto segue:

a. I progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale della Città metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica ricomprendono le azioni di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena, contraddistinte da un’unitaria immagine coordinata che faccia riferimento al complessivo territorio di riferimento;

b. I progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale di cui alla lettera a) sono proposti dal Tavolo di Concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena, condivisi con la Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena, approvati dagli organi competenti della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena, e vengono trasmessi alla Regione con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2;

2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, previa condivisione con la Città metropolitana di Bologna e la provincia di Modena, i criteri per:

a ) la composizione del Tavolo di Concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;

b ) la composizione della Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;

c) le modalità di elaborazione, presentazione alla Regione e finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica e del Programma turistico di promozione locale, di cui al comma 1, anche al fine del conseguimento dei finanziamenti di cui all’articolo 7 della presente legge;

d ) le tempistiche per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, anche con riferimento ad un’eventuale fase transitoria [41].

Note:

  • Articolo aggiunto dall’ 10, comma 1, L.R. 29 luglio 2021, n. 8 , a decorrere dal 30 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della medesima legge).
  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 4, G.R. 6 settembre 2021, n. 1371 e il punto 1, Delib.G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .
  • Vedi, anche, la G.R. 6 settembre 2021, n. 1371.
  • Vedi, anche, la G.R. 6 settembre 2021, n. 1372.

 

Art. 13 Servizi di accoglienza e di informazione turistica[43] [44].

In vigore dal 30 luglio 2022

1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei comuni e delle unioni di comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso i Programmi turistici di promozione locale e attraverso la realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione.

2. . I comuni e le unioni di comuni, le Destinazioni Turistiche, il Territorio Turistico Bologna-Modena possono essere inseriti nella rete digitale integrata di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera d).

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità organizzative del sistema regionale dei Servizi di accoglienza e di informazione turistica individuando, nell’ambito del medesimo sistema e delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena.

4. I comuni e le unioni di comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 2 in concessione a soggetti pubblici o privati che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.

Note:

  • Articolo così sostituito dall’ 6, comma 1, L.R. 28 luglio 2022, n. 9 , a decorrere dal 30 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, della medesima legge).
  • Vedi, anche, la G.R. 12 dicembre 2022, n. 2188.

 

Art. 14 Clausola valutativa [45].

In vigore dal 9 aprile 2016

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a. caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell’ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati da APT Servizi;

b. caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell’ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati dalle Destinazioni turistiche;

c . implicazioni della programmazione regionale e locale della presente legge sulla programmazione regionale integrata dei trasporti;

d. finanziamenti accordati ai sensi dell’articolo 7, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale comunica alla competente Commissione assembleare lo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Note:

  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .

 

TITOLO III

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

 

Art. 15 Disposizioni finanziarie [47].

In vigore dal 14 giugno 2016

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della R. 9 agosto 1993, n. 28), nell’ambito della Missione 7 – Turismo, Programma 1 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell’ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 118 del 2011 [46].

Note:

  • Comma così modificato dall’ 52 comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9 .
  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .

 

Art. 16 Norma transitoria [49].

In vigore dal 24 dicembre 2016

1. Ai fini della prima applicazione della presente legge, l’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 1, si intende valida in relazione alla società APT Servizi, già istituita ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 7 del 1998.

2. Fino alla istituzione delle Aree vaste a finalità turistica, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, la Giunta regionale può comunque procedere alla istituzione delle Destinazioni turistiche sulla base delle proposte dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 3.

3. Le proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e dai soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, che intendano aderire alle Destinazioni turistiche, purché appartenenti al territorio delle Province interessate. La Città metropolitana di Bologna può formulare la proposta singolarmente o congiuntamente ad una o più Province confinanti.

4. Con l’ istituzione della Destinazione turistica tutte le funzioni già esercitate sul territorio ad essa afferente dalle Unioni di prodotto, di cui all’articolo 13 della legge regionale 7 del 1998, sono esercitate dalla Destinazione stessa o da APT Servizi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4.

5. Ai seguenti procedimenti relativi alla concessione di risorse finanziarie, se attivati entro il 31 dicembre 2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7 del 1998:

a) attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi srl, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a), e dell’articolo 7 comma 2 lettera a), per le attività 2016 e 2017;

b) attuazione dei Programmi turistici di Promozione locale, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera d), dell’articolo 6, e dell’articolo 7, comma 3, lettera a), per le attività 2016 e 2017;

c) attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), dell’articolo 7, comma 2, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, per le attività 2016;

d) contributi per le spese dei Comuni inseriti nella rete integrata dei servizi di informazione turistica di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), per le attività 2016 e 2017 [48];

e) organizzazione e sviluppo dell’Osservatorio regionale per il turismo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera e), per le attività 2016 e 2017;

f ) sviluppo di un Sistema informativo turistico regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività 2016 e 2017;

g) finanziamenti di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, per le attività 2016 e 2017;

h ) sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 lettera c), dell’articolo 7, comma 2, lettera c), e dell’articolo 13, comma 5, per le attività 2016 e 2017 [50].

6. Al fine di assicurare al sistema turistico regionale le risorse finanziarie per realizzare interventi promozionali, anche a sostegno della stagione turistica 2017, le Unioni di prodotto, entro il 31 dicembre 2016, possono attuare progetti speciali, proposti alla Regione Emilia-Romagna anche ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 giugno 1990, 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

7. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, 38)), sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale, ivi compresa l’attribuzione della competenza, fino alla loro conclusione.

8. Tutti i procedimenti attivati entro il 31 dicembre 2016, in base alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998, si concludono ai sensi della medesima legge.

Note:

  • Lettera così modificata dall’ 26, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 , a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, della medesima legge).
  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 . [50]Vedi, anche, la Delib.G.R. 25 luglio 2016, n. 1178 .

 

Art. 17 Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) [51].

In vigore dal 9 aprile 2016

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente: “Art. 4 Competenze della Provincia dei Comuni e delle Unioni di Comuni

  1. I Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo: a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19 e 20; b) applicazione delle sanzioni amministrative.
  1. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative al riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT), nonché le funzioni di controllo di cui all’articolo 21.
  2. La Regione, le Province e i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni”.

2. Al comma 1 dell’articolo 5 le parole “, il quale con modalità informatica si coordina con le competenti strutture della Provincia, ” sono soppresse.

3. Al comma 6 dell’articolo 5 le parole “La Provincia, con le modalità stabilite dall’atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accerta”, sono sostituite con le parole “Il Comune e le Unioni di comuni, con le modalità stabilite dall’atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accertano”.

4. L’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Art. 11 Chiusura temporanea dell’agenzia

  1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, il Comune o l’Unione di Comuni di Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell’agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.
  2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all’anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da comunicare al Comune o all’Unione di Comuni, che può vietare la proroga entro trenta
  3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l’avviso di cui al comma 1 o che l’ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, o a seguito del diniego della proroga da parte del Comune o dell’Unione di Comuni intervenuto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Comune o l’Unione di Comuni dispone la sospensione dell’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo “.

5. Al comma 2 dell’articolo 12 le parole “La Provincia dà” sono sostituite con le parole “Il Comune e le Unioni di Comuni danno”.

6. Al comma 3 dell’articolo 14 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “al Comune o all’Unione di Comuni”.

7. Il comma 2 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l’elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell’esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire al Comune o all’Unione di Comuni bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi del Comune o dell’Unione di Comuni relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all’agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte del Comune o dell’Unione di Comuni, la diffusione può essere effettuata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l’esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati al Comune o all’Unione di Comuni.”.

8. Al comma 2 dell’articolo 18 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “al Comune o all’Unione di Comuni”.

9. Al comma 2 dell’articolo 19 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “al Comune o all’Unione di Comuni”.

10. L’articolo 22 è sostituito dal seguente: “Art. 22. Sospensione dell’esercizio

  1. Il Comune o l’Unione di Comuni dispone la sospensione dell’apertura o dell’esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi: a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per  l’esercizio  dell’agenzia,  fatti  salvi  i  casi  e  le  modalità espressamente  disciplinati  dalla presente legge; b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività; c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all’articolo 5, comma 5; d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l’articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994); e) qualora l’agenzia non comunichi al Comune o all’Unione di Comuni entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell’attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dal Comune; f) qualora la chiusura temporanea dell’agenzia non rispetti le modalità di cui all’articolo 11, comma 3; g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 23.
  2. Nel provvedimento di sospensione dell’esercizio il Comune o l’Unione di Comuni fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
  3. Il Comune o l’Unione di Comuni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti: a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l’agenzia non provveda all’eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni del Comune o dell’Unione di Comuni; b) qualora per  la  persona  fisica  titolare  o  per  uno  dei  soggetti  indicati  alla’ rticolo  71,  comma  5  del decreto legislativo 59 del 2010 vengano meno i requisiti soggettivi di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b); c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all’articolo 14 o del suo mancato rinnovo annuale; d) in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all’articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all’articolo “.
  4. Il comma 3 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente: “3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato al Comune o all’Unione di Comuni competente per territorio, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate.”.

Note:

  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .

 

Art. 18 Norme interpretative alla legge regionale n. 7 del 2003 [52].

In vigore dal 9 aprile 2016

1. All’articolo 21 della legge regionale 7 del 2003:

a ) il riferimento all’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998, è da intendersi quale riferimento all’articolo 5 della presente legge;

b) i riferimenti all’articolo 14 della legge regionale 7 del 1998, sono da intendersi quali riferimenti all’articolo 13 della presente legge.

Note:

  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .

 

Art. 19 Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004 [53].

In vigore dal 9 aprile 2016

1 .    Nella rubrica dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004 sono eliminate le parole “e delle Province”.

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, dopo le parole “dirette all’ospitalità”, sono aggiunte le parole “nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi”.

3. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 16 del 2004 è soppresso.

4. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, le parole “Le Province” sono sostituite dalle parole “La Regione”.

5. . Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “Conferenza Regione- Autonomie locali (CRAL)” sono sostituite dalle parole “Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)”.

6. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “dei Comuni e delle Province” sono sostituite con le parole “degli enti locali”.

7. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

8 . Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione” e le parole “e i prezzi massimi applicati” sono eliminate.

9 . Nel terzo periodo del comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

10 . Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alle Province” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

11. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 16 del 2004 è così sostituita: “d) presenta, altresì, la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta regionale.”.

12. Al comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “entro i termini previsti per l’invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province” sono sostituite dalle parole “entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo o dal 1° dicembre in caso di zone È consentita un’ulteriore comunicazione in variazione entro il 1° marzo dell’anno successivo con validità dal 1° giugno dello stesso anno”.

13. Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 16 del 2004 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

14. Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 21 le parole “i prezzi e” sono eliminate.

15.  Nella rubrica dell’articolo 26 della legge regionale 16 del 2004 sono aggiunte le parole “o di presunta violazione degli obblighi”.

16Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 16 del 2004 è sostituito dal seguente: “1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, o che abbiano riscontrato una presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto e documentato, al Comune competente per territorio, anche tramite gli uffici IAT. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all’applicazione delle sanzioni di competenza previste.”.

17. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 16 del 2004 è soppresso.

18. Nella rubrica dell’articolo 32 della legge regionale 16 del 2004 le parole “disciplina dei prezzi” sono sostituite dalle parole “Comunicazione delle caratteristiche”.

19 . Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “Provincia territorialmente competente” sono sostituite dalla parola “Regione”; le parole “secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province” sono Le parole da “La comunicazione è inviata…” a fine comma sono eliminate.

20. Il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

21. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “dei prezzi” sono sostituite da “delle caratteristiche delle strutture”.

22. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione”; le parole “dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati” sono sostituite dalle parole “delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate”.

23. Il comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

24. Al comma 6 dell’articolo 32 della legge regionale 16 del 2004 le parole “alle Province” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

25. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 32 della legge regionale 16 del 2004 sono soppressi.

26. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi” sono soppresse.

27. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi: “3-bis. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l’offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l’anno solare in corso. 3-ter. Nel caso previsto dal comma 3-bis il cliente può pretendere l’applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate. 3-quater.   I   prezzi   esposti   sono   comprensivi   del   costo   dell’alloggio,   dei   servizi   necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte e di quanto non espressamente escluso.”.

28. Al comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “la Provincia” sono sostituite con le parole “La Regione”; le parole “sulla base delle indicazioni regionali” sono eliminate.

29. L’articolo 34 della legge regionale 16 del 2004 è soppresso.

30. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 16 del 2004 le parole “I Comuni e le Province” sono sostituiti con le parole “Gli enti locali”.

31. Al comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 16 del 2004 le parole “e alla Provincia” sono soppresse.

32. Nel rubrica dell’articolo 38 della legge regionale 16 del 2004 sono eliminate le parole “o sulle rilevazioni statistiche”.

33. Al comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “dei prezzi” sono sostituite con le parole “delle caratteristiche della struttura”.

34. Al comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 16 del 2004 la parola “denunciati” è sostituita con la parola “esposti”.

35. Al comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione” e le parole “o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia” sono soppresse.

36. Al comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale 16 del 2004 la parola “dichiarati” è sostituita con la parola “esposti”.

37. I commi 6 e 7 dell’articolo 38 della legge regionale 16 del 2004 sono soppressi.

38. Nel testo della legge regionale n. 16 del 2004 tutte le ricorrenze delle parole “dichiarazione di inizio attività” e delle parole “dichiarazione di inizio attività (DIA)” sono sostituite dalle parole “Segnalazione certificata di inizio attività”.

Note:

  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .

 

Art. 20 Abrogazioni [54].

In vigore dal 9 aprile 2016

  1. È abrogata la legge regionale n. 7 del 1998.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia- Romagna.

Note:

  • In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, vedi il punto 1, G.R. 18 ottobre 2021, n. 1645 .

 

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