MARCHE: Testo unico norme regionali sul turismo

Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 – Marche[1]

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo [2].

Note:

[1]Pubblicata nel B.U. Marche 20 luglio 2006, n. 73.

[2] Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 aprile 2007, n. 309, la Delib.G.R.  24 maggio 2011, n. 726, la Delib.Ass.Legisl. 17 aprile 2012, n. 43, la   Delib.G.R. 1° aprile 2014, n. 370, la Delib.G.R. 28 aprile 2015, n. 345, la   Delib.Ass.Legisl. 1° dicembre 2015, n. 13, la Delib.G.R. 19 aprile 2017, n.  385, la Delib.G.R. 12 giugno 2017, n. 626, la Delib.G.R. 7 agosto 2017, n. 969,  il D. Dirig. reg. 12 settembre 2017, n. 162, la Delib.G.R. 8 settembre 2017, n.  1037, la Delib.Ass.Legisl. 14 novembre 2017, n. 64, la Delib.G.R. 27 novembre  2017, n. 1404, la Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 462, la Delib.G.R. 16 aprile  2018, n. 498, la Delib.G.R. 18 marzo 2019, n. 303, la Delib.G.R. 1° aprile  2019, n. 381, la Delib.G.R. 21 maggio 2019, n. 610, il punto 2, Delib.G.R. 15  giugno 2020, n. 745, la Delib.G.R. 17 febbraio 2021, n. 152, la   Delib.Ass.Legisl. 20 maggio 2021, n. 13, la Delib.G.R. 10 maggio 2021, n. 590,  la Delib.G.R. 13 dicembre 2021, n. 1560 e la Delib.G.R. 23 maggio 2022, n.  593.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale 

promulga la seguente legge regionale: 

Art. 1 Finalità e oggetto. [3]

1. La Regione sostiene lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, leva strategica per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività. 

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in particolare:

a) promuove e valorizza, in forma integrata in Italia e all’estero, l’immagine unitaria del sistema turistico marchigiano, in quanto sintesi delle eccellenze artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, nonché di quelle legate alle tradizioni locali e alle produzioni agricole ed artigianali del territorio;

b) valorizza l’offerta turistica, la tutela del turista e la qualità dell’accoglienza con particolare riguardo a quelle per i turisti con bisogni speciali;

c) sostiene la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche al fine di migliorare la qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore;

d) orienta le politiche turistiche al fine di realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;

e) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche (CCIAA Marche), le università, le fondazioni, gli enti e i soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del turismo.

3. Nell’ambito della programmazione in materia di turismo, la Regione definisce il modello organizzativo e sostiene l’attività degli enti locali e di qualificati soggetti pubblici e privati del territorio, ivi comprese le associazioni di categoria, in materia di accoglienza e valorizzazione turistica, anche mediante l’individuazione di ambiti territoriali omogenei, il cui coordinamento ricade sui Comuni capofila. Gli ambiti territoriali, sulla base delle risorse assegnate e disponibili, in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, operano sulla base di programmazione triennale riservando priorità ai servizi di accoglienza. La Regione concorre al funzionamento ed al mantenimento dell’attività degli ambiti territoriali, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Note:

[3]Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1,  L.R. 2 luglio 2020, n. 28. Il testo precedente era così formulato: «Art. 1 –  Finalità e oggetto. 1. La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale  fondamentale risorsa della comunità regionale, promuovendo in particolare la  valorizzazione dell’immagine delle Marche e dei suoi prodotti, nonché lo  sviluppo e la qualificazione delle imprese del settore, con particolare  riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità  dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore. 

  1. Ai fini di cui al comma 1, la Regione  identifica le risorse turistiche delle Marche valorizzando l’ambiente, i beni  culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigiane  tipiche del territorio in modo omogeneo sull’intero territorio regionale, con  particolare riguardo alla tutela del turista e al miglioramento della qualità  dell’accoglienza, promuovendo ed incentivando l’accoglienza turistica delle  persone con particolari bisogni. 
  2. Con la presente legge, la Regione disciplina,  in particolare, l’organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive,  le professioni turistiche, le attività di organizzazione e intermediazione di  viaggi e turismo e gli interventi regionali a favore del turismo.».

TITOLO I 

Organizzazione turistica regionale 

Art. 2 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione, coordinamento e programmazione in materia di turismo, nonché, ai sensi della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13(Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), le funzioni amministrative di cui è necessario assicurare l’esercizio unitario. In particolare, la Regione esercita le funzioni concernenti:[4]

a) la programmazione e il coordinamento delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo, nonché degli interventi finanziati dallo Stato e dall’Unione europea;[5]

b) l’indirizzo, il coordinamento e la vigilanza relativamente alle funzioni conferite agli enti locali; 

c) la promozione in Italia e all’estero dell’immagine complessiva dell’offerta turistica regionale nelle sue diverse componenti territoriali, imprenditoriali e culturali; 

d) la valorizzazione e l’organizzazione dell’offerta turistica promuovendo sia forme di coordinamento dei soggetti pubblici e privati del settore turistico sia la costruzione di prodotti e servizi turistici anche attraverso aggregazioni e reti di impresa;[6]

e) la programmazione, l’organizzazione e il coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica;[7]

e-bis) il sostegno di progetti finalizzati alla valorizzazione dell’offerta turistica locale di iniziativa di soggetti pubblici e privati;[8]

f) la classificazione e gli standard di qualità delle strutture ricettive;[9]

g) la programmazione e la regolamentazione delle attività che insistono sul demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

h) l’incentivazione alla riqualificazione delle strutture e dei servizi turistici gestiti dai soggetti pubblici e dalle imprese; 

i) la promozione della formazione e aggiornamento per gli operatori del settore turistico;

i-bis) la promozione di misure di formazione lavoro in materia di turismo;[10]

i-ter) la cura degli elenchi delle professioni turistiche;[11]

l) l’anagrafe delle strutture alberghiere e all’aria aperta e la rilevazione statistica del movimento turistico regionale mediante la raccolta e l’organizzazione nella piattaforma informatica regionale dei flussi di dati trasmessi dalle strutture medesime;[12]

l-bis) lo studio della domanda turistica in rapporto alle diverse componenti dell’offerta, anche attraverso l’Osservatorio di cui all’articolo 4;[13]

l-ter) il sostegno di iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia di turismo;[14]

m) [il riconoscimento e il coordinamento dei sistemi turistici locali di cui all’articolo 8] [15]. 

1.1 Le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, sono svolte dall’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM), in quanto strumento operativo della Giunta regionale in materia di turismo e internazionalizzazione [16]. 

1.2 In relazione alle funzioni di cui alla lettera i) del comma 1, l’ATIM svolge esclusivamente quelle relative all’aggiornamento per gli operatori del settore turistico [17].

1-bis. [La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’ammissione e la partecipazione delle imprese turistiche alle manifestazioni fieristiche di cui alla lettera d) del comma 1, stabilendo, in particolare, l’entità della quota di compartecipazione alle spese sostenute per le manifestazioni stesse. L’importo di tale quota non può comunque superare il venticinque per cento del costo complessivo dell’iniziativa sostenuto dalla Regione, ripartito per il numero delle imprese partecipanti.][18]

Note:

[4]Alinea così sostituito dall’art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione esercita le funzioni  ad essa attribuite dalla presente legge ed in particolare quelle  concernenti:».

[5]Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 2, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28. Il testo precedente era così formulato: «a) la programmazione ed il  monitoraggio delle attività regionali relative agli interventi finanziati dallo  Stato e dall’Unione europea per la gestione del patrimonio culturale e  turistico;»

[6]Lettera dapprima modificata dall’art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre  2012, n. 45 e poi così sostituita dall’art. 2, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «d) l’organizzazione e il  coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e  all’estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di  commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con  l’Istituto per il commercio con l’estero (ICE), l’Agenzia nazionale del  turismo, altri enti pubblici, agenzie, aziende e le associazioni di categoria  rappresentative del settore turistico;»

[7]Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 2, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28. Il testo precedente era così formulato: «e) la programmazione, il  coordinamento ed il sostegno di progetti promozionali finalizzati alla  valorizzazione del complesso delle risorse locali, delle strutture ricettive e  delle attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica;»

[8]Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[9]Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 2, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28. Il testo precedente era così formulato: «f) l’attuazione di regolamenti,  direttive, decisioni e comunicazioni dell’Unione europea riferiti ai settori di  competenza;»

[10]Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 4, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[11]Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 4, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[12]Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 2, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28. Il testo precedente era così formulato: «l) la promozione e la  valorizzazione del sistema informativo e delle attività di ricerca, mediante  l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 4,  per assicurare una puntuale conoscenza dell’evoluzione della domanda e delle  diverse componenti dell’offerta al fine di rendere competitivo il settore  turistico;»

[13]Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 5, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[14]Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 5, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[15]Lettera abrogata dall’art. 14, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n.  45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai  sensi di quanto stabilito dall’art. 41 della stessa legge).

[16]Comma aggiunto dall’art. 12, comma 1, L.R. 13 dicembre 2021, n. 35.  

[17]Comma aggiunto dall’art. 12, comma 1, L.R. 13 dicembre 2021, n. 35.  

[18]Comma dapprima aggiunto dall’art. 12, comma 1, L.R. 28 dicembre  2018, n. 51 e poi abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera a), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

Art. 2-bis Piano regionale per il turismo. [19][20]

1. Il piano regionale per il turismo definisce le linee strategiche della politica turistica regionale, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 1.[21]

2. Il piano contiene in particolare: 

a) il quadro conoscitivo nonché l’analisi del fabbisogno, dei punti di forza e delle eventuali criticità del turismo; 

b) gli obiettivi e i risultati attesi in relazione alle strategie generali di intervento; 

c) gli indirizzi per la promozione dell’offerta turistica regionale in ambito nazionale ed internazionale; [22]

d) gli indirizzi per lo sviluppo dell’offerta turistica regionale assicurando il raggiungimento di livelli di qualità e sostenibilità;[23]

e) gli indirizzi per il sostegno all’attività e ai progetti di accoglienza;[24]

e-bis)gli indirizzi di coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica;[25]

f) le indicazioni per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore turistico; 

g) le strategie per lo sviluppo delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 4;[26]

g-bis)l’individuazione delle fonti di finanziamento e l’indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni;[27]

g-ter) gli strumenti per l’attivazione delle sinergie intersettoriali connessi allo sviluppo dell’attrattività del territorio[28].

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge regionale di bilancio, sentito il Comitato di concertazione per le politiche del turismo di cui all’articolo 3-bis, delibera la proposta di piano e la trasmette all’Assemblea legislativa regionale per l’approvazione.[29]

4. Il piano ha validità triennale e resta in vigore fino all’approvazione del nuovo. 

5. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, ove si renda necessario in base alle esigenze del settore. 

Note:

[19]Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 1, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28.

[20]Articolo aggiunto dall’art. 29, comma 1, L.R. 31 ottobre 2011, n.  20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai  sensi di quanto stabilito dall’art. 44 della stessa legge).

[21]Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[22]Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 2, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28. Il testo precedente era così formulato: «c) gli indirizzi per lo  sviluppo di un’offerta turistica regionale competitiva e per la sua promozione  in ambito nazionale ed internazionale;».

[23]Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 2, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28. Il testo precedente era così formulato: «d) gli indirizzi per il  raggiungimento di livelli di qualità e sostenibilità del turismo regionale  nell’ambito della green economy;».

[24]Lettera così modificata dall’art. 3, comma 3, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28.

[25]Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 4, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[26]Lettera così modificata dall’art. 3, comma 5, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28.

[27]Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 6, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[28]Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 6, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[29]Comma così modificato dall’art. 3, comma 7, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 3 Programma annuale del turismo. [30]

1. In attuazione del piano di cui all’articolo 2-bis, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della legge regionale di bilancio, ovvero entro trenta giorni dall’approvazione del piano medesimo, approva, previo parere della competente Commissione assembleare e sentito il Comitato di concertazione per le politiche del turismo di cui all’articolo 3-bis, il programma annuale del turismo.

2. Il programma, anche sulla base della domanda turistica nazionale e internazionale, indica in particolare:

a) gli interventi e le politiche di promozione turistica;

b) le azioni per favorire lo sviluppo dell’offerta turistica regionale e per il sostegno alla commercializzazione;

c) le proposte per la valorizzazione del turismo sostenibile e di qualità, con particolare attenzione ai territori e ai Comuni oggetto di riconoscimento specifico, come quelli certificati come “I Borghi più Belli d’Italia, Bandiera Arancione, Bandiera Blu e Bandiera Trasparente”;

d) gli interventi e le politiche di accoglienza turistica, compresa la rete per l’informazione e l’accoglienza turistica;

e) i criteri e le modalità per il finanziamento degli eventi turistici di rilevanza regionale, nonché dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell’albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi;

f) i criteri e le modalità per l’ammissione e la partecipazione delle imprese turistiche alle manifestazioni fieristiche, stabilendo l’entità della quota di compartecipazione alle spese sostenute per le manifestazioni stesse. L’importo di tale quota non può comunque superare il venticinque per cento del costo complessivo dell’iniziativa sostenuto dalla Regione, ripartito per il numero delle imprese partecipanti;

g) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi previsti dal Titolo V di questa legge;

h) le attività relative alle rilevazioni statistiche dell’Osservatorio di cui all’articolo 4;

i) la proposta di riparto e di rimodulazione delle risorse annualmente stanziate sul triennio per le finalità di questa legge ai sensi dell’articolo 74.

Note:

[30]Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 1, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3 – Programma annuale di  promozione turistica. 1. In attuazione del piano di cui all’articolo 2-bis, la  Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell’anno antecedente a quello di  riferimento, approva il programma annuale di promozione turistica, previo  parere della competente Commissione assembleare.

  1. Il programma indica in particolare: 
  2. a) l’analisi della domanda turistica nazionale e  internazionale; 
  3. b) le azioni per lo sviluppo dell’offerta  turistica regionale; 
  4. c) le proposte per la valorizzazione del turismo  sostenibile e di qualità; 
  5. d) le aree geografiche e i mercati di  riferimento; 
  6. e) le attività di comunicazione e di promozione;  
  7. f) gli strumenti informativi per il turista;  
  8. g) le misure per il sostegno alla  commercializzazione; 
  9. h) gli strumenti per la valorizzazione e il  sostegno delle attività del territorio; 
  10. i) i criteri e le modalità per la ripartizione  delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui al  comma 3; 
  11. l) i criteri e le modalità per la concessione di  contributi per la qualificazione delle strutture ricettive; 
  12. m) le attività relative all’Osservatorio di cui  all’articolo 4. 
  13. La Regione partecipa al finanziamento dei  progetti turistici proposti dagli enti locali, dalle associazioni di categoria  del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell’albo regionale e dalle  associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali,  coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione  associata dei progetti medesimi;
  14. Per il sostegno dei progetti di cui al comma  3, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, che viene ripartito in  base ai criteri e alle modalità stabiliti ai sensi del comma 2, lettera i). Una  quota del fondo è riservata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti  locali in forma associata.».

In precedenza, il presente articolo era già stato modificato  dall’art. 29, comma 2, L.R. 31 ottobre 2011, n. 20 e dall’art. 14, commi 3 e 4,  L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

Art. 3-bis Comitato di concertazione per le politiche del turismo. [31]

1. La Giunta regionale istituisce, presso la struttura organizzativa regionale competente, il Comitato di concertazione per le politiche del turismo.

2. Il Comitato ha funzioni consultive e si esprime in particolare sulle proposte degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui rispettivamente agli articoli 2-bis e 3.

3. Il Comitato è costituito dai seguenti soggetti:

a) l’assessore regionale competente in materia di turismo, che lo presiede;

b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato;

b-bis) il direttore dell’ATIM [32];

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria del turismo maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante della CCIAA Marche;

e) un rappresentante dell’ANCI;

f) un rappresentante indicato dai Comuni sotto 15.000 abitanti certificati come Borghi più belli d’Italia e Bandiere Arancioni.

4. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.

5. Per quanto non previsto da questa legge, le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato sono stabilite dalla Giunta regionale con l’atto di cui al comma 1.

Note:

[31]Articolo aggiunto dall’art. 5, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[32]Lettera aggiunta dall’art. 12, comma 2, L.R. 13 dicembre 2021, n.  35.

Art. 4 Osservatorio regionale del turismo. [33]

1. È istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente, l’Osservatorio regionale del turismo. 

2, L’Osservatorio ha il compito di svolgere analisi e studi sull’offerta turistica regionale e, in particolare, svolge le seguenti attività:

a) analisi e valutazione dell’andamento dei flussi turistici, in relazione all’evoluzione del mercato interno ed internazionale, sulla base di indicatori, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione del sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi sulle dinamiche del mercato;

b) analisi dell’impatto degli interventi realizzati a seguito di specifiche politiche regionali ai fini della loro efficacia;

c) raccolta ed elaborazione delle valutazioni dei turisti rispetto all’offerta turistica e ai servizi di accoglienza del territorio. [34]

3. Ai fini di cui al comma 2, l’Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle Università, della CCIAA delle Marche, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico.[35]

3-bis. L’Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.[36]

3-ter. La Giunta regionale può istituire borse di studio e borse lavoro per le attività dell’Osservatorio al fine di facilitare la collaborazione con università e centri di ricerca, nonché attivare tirocini formativi per giovani laureati nei settori di competenza.[37]

3-quater. L’Osservatorio assicura la massima diffusione dei risultati delle attività svolte ai sensi di questo articolo.[38]

4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio sono definite dalla Giunta regionale. 

Note:

[33]Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 21 dicembre 2009, n. 2169, la   Delib.G.R. 16 maggio 2011, n. 685 e la Delib.G.R. 1° aprile 2014, n.  371.

[34]Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «2. L’Osservatorio ha il compito di  ricevere e produrre flussi di informazione e di provvedere alla loro  organizzazione in archivi specializzati.».

[35]Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «3. L’Osservatorio si avvale della  collaborazione delle strutture della Regione, degli enti locali, delle  università, delle associazioni di categoria rappresentative del settore  turistico, al fine di condurre ricerche e sondaggi indispensabili per definire  le strategie di marketing e di comunicazione.».

[36]Comma aggiunto dall’art. 6, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[37]Comma aggiunto dall’art. 6, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[38]Comma aggiunto dall’art. 6, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 5 Funzioni delle Province. [39]

[1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, esercitando le funzioni amministrative ad esse conferite dalla presente legge e dalla legislazione vigente. 

2. Le Province in particolare: 

a) promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell’ambito del territorio di riferimento, in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le associazioni di settore;[40]

b) provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica, di cui all’articolo 75, comma 10, garantendo l’espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevazione statistica e comunicazione alla Regione di dati e informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale; 

c) assicurano il coordinamento nell’ambito del territorio provinciale dei punti di informazione ed accoglienza turistica di cui all’articolo 7, garantendo l’informazione dell’intero territorio regionale.

3. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia. 

4. Le Province possono assumere iniziative di accoglienza a carattere interprovinciale che riguardano eventi di interesse comune.] 

Note:

[39]Articolo abrogato dall’art. 60, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[40]Lettera così modificata dall’art. 14, comma 5, L.R. 27 dicembre  2012, n. 45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione  (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 della stessa legge).

Art. 6 Funzioni dei Comuni.

1. Ai Comuni spetta l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e attività ricettiva non esercitate direttamente dalla Regione, e in particolare:

a) l’esercizio dei procedimenti amministrativi relativi alla SCIA e alle comunicazioni di inizio e cessazione di attività;

b) l’esercizio dei procedimenti amministrativi relativi alle comunicazioni di inizio e cessazione dell’esercizio delle professioni turistiche;

c) la ricezione delle comunicazioni della variazione dei prezzi tramite la piattaforma informatica regionale dedicata;

d) la ricezione delle comunicazioni relative all’adempimento degli obblighi assicurativi da parte delle agenzie di viaggi e turismo;

e) la trasmissione alla Regione degli elenchi aggiornati delle strutture ricettive e delle particolari attività turistiche in esercizio;

f) il rilascio delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricettive;

g) l’esercizio dei procedimenti amministrativi relativi ai nulla osta e alle autorizzazioni previsti dalla legge;

h) l’esercizio dell’attività di vigilanza, fatta salva la competenza della Regione in merito alla classificazione e agli standard di qualità delle strutture ricettive;

i) l’irrogazione delle sanzioni amministrative;

l) ogni altro adempimento previsto da questa legge.[41]

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, singolarmente o in forma associata o attraverso le Unioni montane, mediante l’attuazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici di base volti all’informazione, all’accoglienza turistica, all’intrattenimento degli ospiti e alla realizzazione di eventi e iniziative, assicurando la tutela del turista consumatore.[42]

3. I Comuni possono elaborare i progetti previsti dal Programma annuale del turismo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e), e contribuire all’implementazione del sistema dell’informazione e accoglienza turistica tramite l’istituzione di propri punti IAT, come previsto all’articolo 7 di questa legge. [43]

Note:

[41]Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «1. I Comuni esercitano le funzioni  amministrative in materia di turismo ed attività ricettiva non espressamente  conferite ad altri enti dalla presente legge.».

[42]Comma così modificato dall’art. 14, comma 6, L.R. 27 dicembre 2012,  n. 45 e dall’art. 7, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.

[43]Comma così sostituito dall’art. 7, comma 3, L.R.  2 luglio 2020, n. 28. Il testo precedente era così formulato: «3. I Comuni in  particolare:

  1. a) assicurano l’informazione, l’assistenza e  l’accoglienza turistica a livello locale mediante l’istituzione dei punti di  informazione e accoglienza turistica di cui all’articolo 7; 
  2. b) possono elaborare i progetti di cui  all’articolo 3, comma 3.».

Art. 7 Informazione e accoglienza turistica. [44]

1. Al fine di assicurare l’accoglienza ai turisti e le informazioni sull’offerta turistica, la Giunta regionale definisce il sistema dell’informazione e accoglienza turistica, le caratteristiche strutturali e operative per il riconoscimento dei centri e dei punti IAT di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo un modello articolato sul territorio, nonché il logo e i segni distintivi dei medesimi.

2. La Regione organizza propri centri di Informazione e accoglienza turistica (centri IAT), quali presidi regionali di promozione, marketing territoriale, accoglienza turistica e assistenza agli operatori del settore. A tal fine forniscono, in particolare, informazioni e materiale divulgativo sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione, sull’offerta generale di servizi turistici, di itinerari di visita e di escursione sul territorio.

3. I Comuni in attuazione delle funzioni di cui all’articolo 6, possono istituire punti di Informazione e accoglienza turistica (punti IAT), previo assenso della Regione.

4. Le associazioni pro loco iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9, i Centri di educazione ambientale (CEA) riconosciuti dalla Regione, nonché altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, possono, previo assenso del Comune territorialmente competente, richiedere il riconoscimento alla Regione per l’apertura di propri punti IAT ai turisti con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

5. I centri e punti IAT di cui ai commi 2 e 3 non hanno personalità giuridica e possono essere gestiti in forma diretta o indiretta mediante affidamento a soggetti od organismi privati o pubblico-privati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e nel rispetto degli standard definiti ai sensi del comma 1 [45].

6. I centri e punti IAT assicurano l’erogazione dei servizi sul territorio secondo caratteristiche strutturali e operative, standard qualitativi e segno distintivo unitari.

7. Al fine della valorizzazione e dell’arricchimento del servizio, i centri IAT possono stipulare convenzioni con soggetti privati, a titolo non oneroso, che prevedano l’utilizzo dei locali e attrezzature dei centri medesimi per lo svolgimento di attività di promozione dell’offerta locale e di marketing territoriale, di prenotazione e vendita di servizi di carattere turistico-culturale, nonché di promozione di prodotti finalizzati alla conoscenza del territorio.

8. Le attività di promozione dell’offerta locale e di marketing territoriale, di prenotazione e vendita di servizi di carattere turistico-culturale, nonché di promozione di prodotti finalizzati alla conoscenza del territorio possono essere svolte anche dai punti IAT di cui ai commi 3 e 4.

9. Le attività di cui ai commi 7 e 8 sono svolte nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla Giunta regionale con l’atto di cui al comma 1 e si inseriscono nel contesto della programmazione regionale di cui agli articoli 2 e 3.

10. Dalle disposizioni di questo articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Note:

[44]Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 1, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7 – Informazione e  accoglienza turistica. 1. Al fine di assicurare l’assistenza e l’accoglienza ai  turisti a livello locale, nonché le informazioni sulla domanda e sull’offerta  turistica, i Comuni possono istituire punti di Informazione e accoglienza  turistica (IAT), previo assenso della Provincia competente per  territorio.

  1. Gli IAT non hanno personalità giuridica.  
  2. La Giunta regionale definisce le  caratteristiche strutturali ed operative degli IAT secondo un modello omogeneo  sul territorio, nonché il modello grafico del segno distintivo dei medesimi.  
  3. Le associazioni pro loco iscritte all’albo  regionale di cui all’articolo 9 nonché i CEA, Centri di educazione ambientale,  riconosciuti dalla Regione che promuovono l’apertura di propri punti di  informazione e di accoglienza ai turisti, possono usare la denominazione IAT  ove si conformino alle caratteristiche strutturali ed operative di cui al comma  3, previo assenso del Comune e della Provincia competenti per territorio.  
  4. [Gli IAT degli enti che aderiscono ad uno dei  sistemi di cui all’articolo 8 fungono da punti di informazione dell’intero  sistema turistico locale e assicurano un’informazione generale relativa al  territorio regionale. Essi erogano servizi mirati a fornire informazioni sulla  disponibilità ricettiva delle località comprese nel sistema medesimo, senza  svolgere attività di commercializzazione del prodotto turistico].
  5. [Gli IAT degli enti che non hanno aderito ad  uno dei sistemi di cui all’articolo 8 possono attivare i servizi indicati al  comma 5 su richiesta delle associazioni degli operatori delle strutture  ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione tra il Comune e le  associazioni medesime].».

In precedenza, il presente articolo era già stato modificato  dall’art. 14, comma 7, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45 e dall’art. 1, comma 1,  L.R. 24 novembre 2017, n. 33.

[45]Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 dicembre 2021, n. 1576.

Art. 8 Sistemi turistici locali .[46]

[1. Sono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. I sistemi turistici locali costituiscono articolazione fondamentale dell’organizzazione turistica regionale e rappresentano lo strumento per l’attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione dell’attività di formazione del prodotto turistico.

3. I sistemi turistici locali sono promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, attraverso forme di concertazione con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

4.I sistemi turistici locali in particolare:

a) individuano, anche ai fini della loro commercializzazione, i prodotti turistici riconducibili al territorio di riferimento, valorizzando in modo integrato le risorse locali con particolare attenzione alle specificità delle zone interne, montane e costiere; 

b) organizzano l’attività di accoglienza, armonizzandola ed integrandola con le altre attività presenti nel territorio di riferimento. 

5. La Giunta regionale riconosce i sistemi turistici interprovinciali o intercomunali, caratterizzati da particolari peculiarità territoriali ed ambientali nonché dalla presenza di specifiche strutture ricettive. 

6. Per le finalità di cui al comma 5, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei sistemi turistici di cui al presente articolo. I sistemi turistici locali possono avere personalità giuridica [47]]. 

Note:

[47] Con Delib.G.R. 28 dicembre 2006, n. 1533 sono stati approvati i  criteri e le modalità per il riconoscimento dei sistemi turistici locali in  attuazione del presente comma. Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 luglio 2007, n.  764.

[46]Articolo abrogato dall’art. 14, comma 8, L.R. 27 dicembre 2012, n.  45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai  sensi di quanto stabilito dall’art. 41 della stessa legge).

Art. 9 Associazioni pro loco. [48]

1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell’attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l’albo regionale delle associazioni pro loco.[49]

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, nonché per l’eventuale cancellazione, per l’aggiornamento e per la pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.[50]

3. L’iscrizione all’albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione.[51]

4. Le associazioni pro loco iscritte all’albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell’accoglienza nella località di riferimento e in particolare: 

a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all’articolo 46; 

b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppano l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente; 

d) curano l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento[52]. 

5. La Regione riconosce l’attività dell’Unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate nello statuto, sostenendone le iniziative secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.[53]

Note:

[48] Con Delib.G.R. 26 febbraio 2007, n. 131 sono stati definiti i  criteri e le modalità per l’iscrizione all’albo delle associazioni di cui al  presente decreto.

[49]Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[51]Comma così modificato dall’art. 14, comma 9, L.R. 27 dicembre 2012,  n. 45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai  sensi di quanto stabilito dall’art. 41 della stessa legge).

[50]Comma così modificato dall’art. 9, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[52]Lettera così modificata dall’art. 9, comma 3, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28.

[53]Comma così modificato dall’art. 38, comma 1, L.R. 15 novembre 2010,  n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai  sensi di quanto stabilito dall’art. 48 della stessa legge). Vedi anche, per le  norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 38.

Art. 9-bis Coordinamento normativo. [54]

1. Le disposizioni regionali in materia di demanio marittimo sono contenute nella legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo).

2. Le disposizioni regionali in materia di agriturismo sono contenute nella legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura).

3. Le disposizioni regionali in materia di cicloturismo sono contenute nella legge regionale 18 dicembre 2017, n. 37(Interventi a favore del cicloturismo).

4. Le disposizioni regionali in materia di ittiturismo sono contenute nella legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33(Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo).

Note:

[54]Articolo aggiunto dall’art. 10, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

TITOLO II [55]

Strutture ricettive 

Capo I – Strutture alberghiere e all’aria aperta [56]

Art. 10 Strutture ricettive alberghiere. [57]

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione. 

2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, residenze d’epoca e condhotel.[58]

3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite. 

4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura. 

5. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, che forniscono alloggio in due o più stabili separati, purché ubicati nel borgo o nel centro storico, in cui possono essere dislocate le sale di uso comune e gli altri servizi accessori generali, compreso il servizio di ristorazione, distanti non oltre cinquecento metri dall’edificio principale in cui sono compresi almeno i servizi di ricevimento e portineria. Gli stabili con i servizi, le camere o le unità abitative possono essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione imprenditoriale unitaria dell’albergo diffuso [59].

5-bis. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o punto cottura.[60]

5-ter. Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività, nonché, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La percentuale massima della superficie netta delle unità abitative a uso residenziale non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere e non può in alcun modo beneficiare degli aumenti di cubatura riservati dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).[61] [62]

6. Le strutture alberghiere di cui ai commi 3, 4, 5-bis e 5-ter possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso[63]. 

7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale[64]. 

Note:

[55]Vedi, anche, l’art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153. 

[56]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[57]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270 e dall’art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153.

[58]Comma dapprima sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 6 maggio 2014,  n. 9 e poi così modificato dall’art. 2, comma 1, L.R. 24 novembre 2017, n. 33.  Il testo precedente era così formulato: «2. Le strutture ricettive alberghiere  si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi  diffusi.».

[60]Comma dapprima aggiunto dall’art. 1, comma 2, L.R. 6 maggio 2014,  n. 9 e poi così modificato dall’art. 11, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[59]Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, L.R.  22 novembre 2021, n. 29. Il testo precedente era così formulato: «5. Sono  alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione  unitaria, che forniscono alloggio anche in stabili separati, purché ubicati nel  centro storico e distanti non oltre cinquecento metri dall’edificio principale  in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi  accessori generali, compreso l’eventuale servizio di ristorazione.». 

[61]Comma dapprima aggiunto dall’art. 2, comma 2, L.R. 24 novembre  2017, n. 33 e poi così modificato dall’art. 11, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[62]In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il punto  1, Delib.G.R. 16 settembre 2019, n. 1086 e relativo Allegato A.

[63]Comma così modificato dall’art. 11, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[64]Con Delib.G.R. 14 maggio 2007, n. 479 sono state determinate le  caratteristiche, le tipologie, i livelli, le procedure e i requisiti di  classificazione delle strutture ricettive alberghiere, ai sensi del presente  comma.

Art. 11 Strutture ricettive all’aria aperta .[65]

1. Le strutture ricettive all’aria aperta si distinguono in villaggi turistici, campeggi e Marina Resort [66]. 

2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulottes, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. 

3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento [67]. 

4. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore. 

5. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione. 

6. I campeggi aperti dopo l’entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di un’area di sosta, attrezzata ai sensi dell’articolo 35, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore [68].

6-bis. [Sono Marina Resort ai sensi dell’articolo 32 del D.L. n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato] [69].

6-ter. [La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, determina i requisiti che devono possedere i Marina Resort, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale] [70].

7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale [71]. 

Note:

[65]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270 e dall’art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153.

[66]Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, L.R. 24 novembre 2017,  n. 33.

[67]Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, L.R. 18 aprile 2019,  n. 8, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall’art. 47,  comma 1, della stessa legge).

[68]Comma così modificato dall’art. 26, L.R. 29 aprile 2011, n.  7.

[69]Comma dapprima aggiunto dall’art. 3, comma 2, L.R. 24 novembre  2017, n. 33 e poi abrogato dall’art. 16, comma 2, L.R. 22 novembre 2021, n. 29.  

[70]Comma dapprima aggiunto dall’art. 3, comma 2, L.R. 24 novembre  2017, n. 33 e poi abrogato dall’art. 16, comma 2, L.R. 22 novembre 2021, n. 29.  

[71]Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1312 e la   Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 893.

Art. 12 Disposizioni speciali .[72]

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell’esercizio. 

2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina e posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell’esercizio. 

3. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio. 

4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.

5. Nelle strutture ricettive all’aria aperta è consentita la presenza di piazzole per i turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi all’interno dei villaggi turistici, nonché di tende, caravan e di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore nei campeggi in misura superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva dell’esercizio solo in caso di avvenuto rilascio delle prescritte autorizzazioni edilizie da parte dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge. 

5-bis. Nei periodi di chiusura delle strutture ricettive all’aria aperta è possibile tenere in custodia, anche nella medesima piazzola, i mezzi di pernottamento dei clienti e i relativi accessori, purché gli stessi non siano utilizzati [73].

Note:

[72]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270 e dall’art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153.

[73]Comma dapprima aggiunto dall’art. 27, L.R. 29 aprile 2011, n. 7 e  poi così modificato dall’art. 4, comma 1, L.R. 24 novembre 2017, n. 33.

Art. 13 Classificazione. [74]

1. [Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.][75]

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), la Giunta regionale determina i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al livello di classificazione e le indicazioni da esporre al pubblico.[76][77]

3. [La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla carta dei diritti del turista, adegua il sistema di classificazione delle strutture ricettive in base al marchio di qualità del servizio di cui all’articolo 20.][78]

Note:

[74]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270 e dall’art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153.

[75]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera b), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

[76]Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[77]Con Delib.G.R. 14 maggio 2007, n. 479 e con Delib.G.R. 19 novembre  2007, n. 1312 sono state determinate le caratteristiche, le tipologie, i  livelli, le procedure e i requisiti di classificazione delle strutture  ricettive alberghiere, ai sensi del presente comma. Vedi, anche, la Delib.G.R.  31 maggio 2010, n. 893.

[78]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera b), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

Art. 14 Esercizio dell’attività. [79][80]

1. Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui al presente capo presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L’esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, all’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché, in caso di somministrazione di pasti e bevande, alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).[81]

2. La variazione della denominazione delle strutture ricettive indicata nella SCIA è soggetta all’obbligo di comunicazione al Comune competente.[82]

3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività possono essere riconvertite da una tipologia all’altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo suddetto. Il Comune, previa valutazione dell’opportunità della riconversione ai fini turistici e del rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, comunica all’autorità che ha posto il vincolo l’avvenuta riconversione.[83]

4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle sospensioni e delle cessazioni e comunica altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva.[84]

5. Il Comune trasmette alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività.[85]

Note:

[79]Rubrica così sostituita dall’art. 28, comma 1, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7 e dall’art. 13, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 28. Il testo precedente  era così formulato: «Segnalazione certificata di inizio attività.».

[80]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270 e dall’art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153.

[81]Comma dapprima sostituito dall’art. 28, comma 2,  L.R. 29 aprile 2011, n. 7 e poi così modificato dall’art. 39, comma 1, L.R. 16  febbraio 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «1. L’esercizio  delle attività ricettive di cui al presente capo è subordinato ad  autorizzazione amministrativa del Comune, rilasciata all’iscrizione al registro  delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e ad autorizzazione  sanitaria in caso di somministrazione di pasti e bevande. L’autorizzazione  amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla  data di presentazione della domanda.». 

[82] Comma così modificato dall’art. 5, comma 2, L.R. 3 agosto 2020, n.  41, a decorrere dal 7 agosto 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8,  comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato  modificato dall’art. 28, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7 e dall’art. 13,  comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.

[83]Comma così modificato dall’art. 13, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[84]Comma così modificato dall’art. 13, comma 4, L.R.  2 luglio 2020, n. 28. In precedenza, il presente comma era già stato modificato  dall’art. 28, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7 e dall’art. 7, comma 54, L.R.  3 aprile 2015, n. 13.

[85]Comma così modificato dall’art. 7, comma 55, L.R. 3 aprile 2015, n.  13, e dall’art. 13, comma 4, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.

Art. 15 Sospensione e cessazione. [86][87]

1. Il Comune, previa diffida, sospende l’esercizio dell’attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:

a) mancanza di uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione;

b) mancata assegnazione o rinnovo della classificazione entro i termini previsti;

c) mancata rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, indicando altresì le eventuali prescrizioni da adempiere.[88]

2. Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora:[89]

a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore; 

b) il titolare o il gestore non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione nel termine indicato; 

c) il titolare o il gestore, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA o sospenda l’attività per un periodo superiore a quello indicato all’articolo 16, comma 4.[90]

3. Il titolare di una struttura ricettiva che intende cessare l’attività deve darne comunicazione al Comune. 

Note:

[86]Rubrica così modificata dall’art. 29, comma 1, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[87]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270 e dall’art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153.

[88]Comma dapprima modificato dall’art. 29, comma 2, L.R. 29 aprile  2011, n. 7 e poi così sostituito dall’art. 14, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «1. Il Comune, previa diffida,  sospende l’esercizio dell’attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi  quando venga meno uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di  classificazione oppure la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti  in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, indicando le eventuali  prescrizioni cui adempiere.».

[89]Alinea così modificato dall’art. 29, comma 3, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[90]Lettera così modificata dall’art. 29, comma 4, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7 e dall’art. 5, comma 1, L.R. 24 novembre 2017, n. 33.

Art. 16 Periodi di apertura. [91]

1. Le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta assumono la denominazione aggiuntiva di annuale (A), quando sono aperte per l’intero arco dell’anno. La loro chiusura temporanea è consentita per un periodo massimo di tre mesi all’anno, a scelta dell’operatore. Le strutture medesime assumono la denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando sono aperte solo in determinati periodi dell’anno.[92]

2. [Le strutture ricettive all’aria aperta assumono la denominazione aggiuntiva di annuale (A), quando sono aperte per la stagione estiva e invernale o per l’intero arco dell’anno. La loro chiusura temporanea può essere consentita per un periodo massimo di tre mesi all’anno, a scelta dell’operatore.][93]

3. Le aperture stagionali delle strutture ricettive non possono avere né una durata inferiore a tre mesi consecutivi all’anno né una durata superiore a otto mesi anche non consecutivi nel corso dell’anno.[94]

4. Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale deve essere comunicata al Comune competente. La chiusura è consentita per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura ricettiva.[95]

5. I periodi di apertura e di chiusura per un periodo superiore agli otto giorni devono essere comunicati al Comune, nonché indicati nelle guide specializzate e nell’insegna della struttura ricettiva.

Note:

[91]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270 e dall’art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153.

[92]Comma così sostituito dall’art. 15, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «1. Le strutture ricettive  alberghiere assumono la denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando sono  aperte solo in determinati periodi dell’anno.».

[93]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera c), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

[94]Comma dapprima modificato dall’art. 30, comma 1, L.R. 29 aprile  2011, n. 7 e poi così sostituito dall’art. 15, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «3. Le aperture stagionali delle  strutture ricettive non possono avere durata inferiore a tre mesi consecutivi  all’anno.».

[95]Comma così modificato dall’art. 30, comma 2, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

Art. 17 Obblighi e responsabilità .[96]

1. Nelle strutture ricettive all’aria aperta deve essere assicurata la sorveglianza continua durante i periodi di apertura attraverso la presenza del responsabile o di una persona addetta. 

2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

3. Il titolare e il gestore della struttura ricettiva sono responsabili dell’osservanza delle norme della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 45. 

Note:

[96]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270 e dall’art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153.

Art. 18 Attività accessorie .[97]

1. Nelle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuate a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, materiali per uso fotografico o di registrazione audiovisiva, strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché l’istallazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime persone, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità [98]. 

1-bis. Nelle strutture ricettive di cui al presente capo, la messa a disposizione, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e simili non è subordinata alla presentazione di apposita SCIA né alla presenza di soggetti con la qualificazione professionale di estetista, fatto salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o al gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature dedicate, sulle controindicazioni al loro utilizzo e sulle precauzioni da adottare, nonché di segnalare la presenza di personale addetto alla vigilanza, anche mediante l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature [99].

2. Le attività di cui ai commi 1 e 1-bis possono essere affidate in gestione a terzi che siano in possesso dei requisiti prescritti [100]. 

Note:

[97]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270 e dall’art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153.

[98]Comma così modificato dall’art. 31, L.R. 29 aprile 2011, n. 7 e  dall’art. 16, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.

[99]Comma dapprima aggiunto dall’art. 51, comma 1, L.R. 17 novembre  2014, n. 29 e poi così modificato dall’art. 16, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[100]Comma così modificato dall’art. 24, comma 2, L.R. 18 aprile 2019,  n. 8, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall’art. 47,  comma 1, della stessa legge).

Art. 19 Disciplina urbanistica .[101]

1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, [n. 1444] e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale [102]entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l’ottenimento del livello di classificazione superiore. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi, a condizione che: 

a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio; 

b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche. 

3. Le deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso l’approvazione di piani particolareggiati, per gli altri Comuni attraverso l’approvazione di piani di recupero. Su tali piani non è richiesto il parere della Provincia di cui all’articolo 26della L.R. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 della medesima legge regionale. 

4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non possono superare il venti per cento dei volumi esistenti e non sono cumulabili con quelli previsti dall’articolo 68, comma 2, lettera c), della L.R. n. 34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti nelle parti di territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al D.M. n. 1444/1968. Si può beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una sola volta. 

5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica destinazione turistico-ricettiva per venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto. Copia dell’atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente. 

6. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, maxicaravan, mobilhouse, tende e lodge tents, collocati a servizio dei clienti e riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del gestore, non sono soggetti a permesso di costruire né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche di adduzione e di smaltimento siano rimovibili in qualsiasi momento. Le tende e le lodge tents devono essere realizzate con materiali smontabili e trasportabili.[103]

7. Gli allestimenti mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente dislocati all’interno della struttura ricettiva.[104]

8. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 11, comma 3, è consentita la presenza degli allestimenti mobili di pernottamento di cui al comma 6 del presente articolo nel limite massimo del settanta per cento della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi nei limiti di cui all’articolo 12, comma 3.[105]

Note:

[101]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270 e dall’art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153.

[102] Vedi, al riguardo, il Reg. 1° marzo 2007, n. 2. 

[103]Comma dapprima modificato dall’art. 32, L.R. 29 aprile 2011, n. 7 e  poi così sostituito dall’art. 17, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 28. Il testo  precedente era così formulato: «6. Nelle strutture ricettive di cui  all’articolo 11 gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan,  mobilhouse, maxicaravan e simili, collocati a servizio dei clienti e  riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del gestore, non sono  soggetti a permesso di costruire, né a denuncia di inizio di attività, a  condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non  possiedano alcun collegamento permanente con il terreno.».

[104]Comma così modificato dall’art. 17, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[105]Comma così modificato dall’art. 17, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 20 Marchio di qualità.[106]

1. La Regione promuove, anche attraverso l’istituzione di uno specifico marchio di qualità, la riqualificazione del patrimonio ricettivo. 

2.[Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni del settore più rappresentative a livello regionale, sono fissati i criteri e le modalità per l’assegnazione del marchio di qualità di cui al comma 1.][107]

3. L’assegnazione del marchio è effettuata dalla Regione sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, sentite le associazioni di settore più rappresentative a livello regionale.[108]

Note:

[106]Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 14 aprile 2009, n. 604, la   Delib.G.R. 1° aprile 2014, n. 371, il punto 1, Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270  e l’art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153.

[107]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera d), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

[108]Comma così sostituito dall’art. 18, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «3. L’assegnazione del marchio è  effettuata dalle Province sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma  2.».

Capo II – Altre strutture ricettive [109]

Sezione I – Strutture ricettive extra-alberghiere

Art. 21 Country house e residenze d’epoca extra-alberghiere .[110][111]

1. Le country house sono attività ricettive rurali esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall’articolo 1della L.R. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.[112]

2. Le attività di cui al comma 1 possono anche ricadere nelle aree di valore paesistico e ambientale previste dal Piano paesistico ambientale regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati. 

3. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 le attività agrituristiche. 

3-bis. Sono residenze d’epoca extra-alberghiere le strutture ricettive che offrono alloggio in camere o unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)[113].

3-ter. Le country house e le residenze d’epoca extra-alberghiere sono gestite in forma imprenditoriale e possono offrire le attività accessorie di cui all’articolo 18.[114]

4. [Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio in camere e unità abitative] [115]. 

5. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande a persone diverse da quelle di cui al comma 1, esercitata dalle strutture ricettive di cui al presente articolo, è soggetta alle disposizioni vigenti in materia. I Comuni integrano ove necessario la propria programmazione per adeguarla a quanto disposto nel presente comma. 

6. Per l’esercizio delle attività ricettive di cui al presente articolo possono essere utilizzati anche locali aventi altezze inferiori a quelle stabilite dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, a condizione che l’altezza minima fra il pavimento e il soffitto finiti non sia inferiore a m 2,30. 

7. Ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la ricettività complessiva è superiore a sei camere. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione suddetta, qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza delle persone con disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico [116]. 

Note:

[109]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[110]Rubrica così modificata dall’art. 19, comma 1, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28. In precedenza, la presente rubrica era già stata modificata dall’art.  51, comma 2, L.R. 17 novembre 2014, n. 29 e dall’art. 10, comma 1, L.R. 9  febbraio 2018, n. 2.

[111]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[112]Comma così modificato dall’art. 19, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[113]Comma inserito dall’art. 10, comma 2, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2, a  decorrere dal 10 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma  1, della stessa legge).

[114]Comma dapprima inserito dall’art. 10, comma 2, L.R. 9 febbraio  2018, n. 2 e poi così sostituito dall’art. 19, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «3-ter. Le attività ricettive  rurali e le residenze d’epoca extra-alberghiere possono offrire le attività  accessorie di cui all’articolo 18.».

[115]Comma abrogato dall’art. 51, comma 3, L.R. 17 novembre 2014, n. 29,  a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di  quanto stabilito dall’art. 53, comma 1, della medesima legge). 

[116]Comma così modificato dall’art. 33, L.R. 29 aprile 2011, n.  7.

Art. 22 Case per ferie e ostelli per la gioventù .[117]

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, anche in forma non imprenditoriale e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari. Presso tali strutture è consentito il soggiorno anche con modalità di autogestione.[118]

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione. 

3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 esercitano l’attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati.[119]

4. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel Federation (IYHF). Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune atta a regolamentare le tariffe e le condizioni di esercizio dell’attività.[120]

5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime strutture è consentita la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.[121]

6. La disciplina delle case per ferie si applica ai pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle degli Enti regionali per il diritto allo studio, che forniscono servizi riconducibili all’attività turistico-ricettiva. 

Note:

[117]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[118]Comma così modificato dall’art. 20, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[119]Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[120]Comma così modificato dall’art. 20, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[121]Comma così modificato dall’art. 34, comma 2, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

Art. 23 Case religiose di ospitalità .[122]

1. Nell’ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio [123].

Note:

[122]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[123]Comma così modificato dall’art. 35, L.R. 29 aprile 2011, n.  7.

Art. 24 Centri di vacanza per minori e anziani .[124]

1. Nell’ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri di vacanza per minori le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino. In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso. 

2. Nell’ambito della categoria delle case per ferie sono denominate centri di vacanza per anziani le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso. 

3. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui al comma 2 quelle destinate all’assistenza alle persone anziane. 

Note:

[124]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

Art. 25 Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi .[125]

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in zone di montagna predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno. 

2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati. 

3. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti. 

4. Il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 28, accerta che l’incaricato o il gestore dei rifugi di cui ai commi 1 e 2 abbia i requisiti sanitari necessari. Accerta che abbia altresì conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio e ai rifugi limitrofi, nonché ai posti di soccorso più vicini e che abbia conoscenza delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, tramite certificazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Si prescinde da tale accertamento qualora l’incaricato o gestore sia guida alpina o portatore alpino. 

5. Chiunque intenda realizzare un bivacco ai sensi del comma 3 inoltra domanda di nulla osta al Comune, specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla osta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al Piano paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale, nonché con altri eventuali vincoli previsti dalle norme vigenti in materia. 

Note:

[125]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

Art. 26 Esercizi di affittacamere .[126][127]

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.

1-bis. Gli affittacamere possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale, quando la gestione non è occasionale;

b) in forma non imprenditoriale, da coloro che svolgono l’attività in modo occasionale, secondo le modalità stabilite al comma 1-quater dell’articolo 34.[128]

2. Gli affittacamere forniscono i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:[129]

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana; 

b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana; 

c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento. 

3. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale possono fornire il servizio di prima colazione; in tal caso, il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea.[130]

3-bis. [Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di affittacamere regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione.] [131]

Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 13/1989. 

Note:

[126]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[127]In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del presente  articolo, vedi il D.P.G.R. 21 dicembre 2016, n. 161.

[128]Comma aggiunto dall’art. 21, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[129]Alinea così modificato dall’art. 21, comma 2, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28.

[130]Comma così sostituito dall’art. 21, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «3. L’attività di affittacamere non  può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.».

[131]Comma dapprima aggiunto dall’art. 51, comma 4, L.R. 17 novembre  2014, n. 29 e poi abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera e), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

Art. 27 Case e appartamenti per vacanze .[132]

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi. 

2. All’interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario. 

3. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di case o appartamenti ad uso turistico [133]. 

4. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi: 

a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; 

b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta; 

c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento; 

d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;

e) ricevimento ospiti. 

5. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere. 

6. L’utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta il cambio di destinazione d’uso dei medesimi ai fini urbanistici. 

Note:

[132]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[133]Comma così modificato dall’art. 16, comma 3, L.R. 22 novembre 2021,  n. 29. 

Art. 28 Esercizio dell’attività .[134][135]

1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di cui all’articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale [136]. 

2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza e i requisiti di cui al comma 1, nonché, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71del D.Lgs. n. 59/2010, l’esercizio dell’attività ha inizio a seguito di presentazione della SCIA, anche tramite il SUAP, al Comune competente per territorio [137].

3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è segnalata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi [138].

3-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle variazioni segnalate [139].

4. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive. 

5. Sono tenuti a iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge 580/1993i titolari e i gestori delle attività di cui agli articoli 21, 26, comma 1-bis, lettera a), e 27, nonché coloro che svolgono le attività di cui al presente capo in forma organizzata e non occasionale.[140]

Note:

[134]Rubrica così sostituita dall’art. 36, comma 1, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7. Il testo originario era così formulato: «Requisiti e  autorizzazione.».

[135]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[136]Con Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 1011 sono stati definiti i  requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra – alberghiere, di cui  al presente comma. Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 marzo 2008, n. 310.

[137]Comma dapprima sostituito dall’art. 36, comma 2, L.R. 29 aprile  2011, n. 7 e poi così modificato dall’art. 39, comma 2, L.R. 16 febbraio 2015,  n. 3. Il testo precedente era così formulato: «2. L’esercizio dell’attività è  subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della  sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e dell’autorizzazione sanitaria nel  caso di somministrazione di pasti e bevande. L’autorizzazione amministrativa si  intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di  presentazione della domanda.». 

[138]Comma così sostituito dall’art. 36, comma 3, L.R.  29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «3. Il titolare  dell’autorizzazione comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli  elementi contenuti nell’autorizzazione medesima, al fine del riscontro della  permanenza dei requisiti.». 

[139]Comma aggiunto dall’art. 36, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n.  7.

[140]Comma così sostituito dall’art. 22, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «5. Sono tenuti ad iscriversi al  registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993 i titolari e i gestori  delle attività di cui agli articoli 21 e 27, nonché i titolari delle case per  ferie che intendano ospitare gruppi autogestiti diversi dai soggetti di cui  all’articolo 22, comma 1.».

Art. 29 Sospensione e cessazione .[141][142]

1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 1 [143].

2. Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte [144].

3. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata. È consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate. 

Note:

[141]Rubrica così modificata dall’art. 37, comma 1, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[142]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[143]Comma così sostituito dall’art. 37, comma 2, L.R.  29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. Il Comune,  previa diffida, sospende temporaneamente l’autorizzazione per un periodo da  cinque a trenta giorni quando venga meno la rispondenza dello stato dei locali  alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria,  nonché nel caso di violazione delle prescrizioni previste  nell’autorizzazione.». 

[144]Comma così sostituito dall’art. 37, comma 3, L.R.  29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «2.  L’autorizzazione decade qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi  previsti per il rilascio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione,  non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte. 

Sezione II – Particolari attività turistiche in forma di impresa 

Art. 30 Tipologia .[145]

1. Sono parchi a tema quelli aventi finalità turistiche, culturali, ludiche, ricreative e similari, il cui esercizio si svolge sulla stessa area attrezzata per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare. Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l’ottanta per cento delle attrazioni deve restare sull’area nel quale è esercitato il parco. 

2. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie, sdraio e lettini, di norma poste su area in concessione demaniale. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine, capanne e chioschi. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle sportive e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni. La Giunta regionale definisce gli elementi che gli stabilimenti balneari adottano, su base volontaria, al fine di conseguire specifici livelli di qualità dei servizi offerti, con particolare riguardo alla adozione di misure ecosostenibili.[146][147]

3. Sono strutture per il turismo nautico quelle attrezzate per l’ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, quali i porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio. I porti turistici forniscono comunque servizi di ormeggio, manutenzione, rimessaggio e altri servizi complementari alle imbarcazioni da diporto ed ai loro equipaggi. 

4. Sono attività di cabotaggio turistico e di noleggio nautico quelle che organizzano o forniscono a turisti singoli o a gruppi di turisti un viaggio di durata predeterminata, con itinerario predefinito o libero, su imbarcazioni o navi da traffico o da diporto di proprietà o in gestione comunque all’impresa e completamente attrezzate per la navigazione, con o senza equipaggio. 

4-bis. Sono attività di turismo in mare a finalità ittica quelle finalizzate alla cattura dello sgombro, della palamita, dell’orata, del pagello e dell’occhiata effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l’impiego dell’attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall’articolo 142 del d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963concernente la disciplina della pesca marittima), da parte di turisti singoli o gruppi di turisti, su imbarcazioni da diporto di proprietà o in gestione all’impresa che effettua trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi [148].

5. Sono altresì attività turistiche gestite in forma di impresa quelle che, per fini prevalentemente turistici, trasportano passeggeri con mezzi o infrastrutture soprattutto di tipo dedicato, noleggiano mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, gestiscono strutture ad indirizzo sportivo-ricreativo-escursionistico ad alta valenza turistica e strutture convegnistiche e congressuali, nonché quelle che forniscono servizi dedicati valorizzando le eccellenze del territorio regionale attraverso iniziative di promozione e di commercializzazione dei prodotti turistici locali [149].

6. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, determina eventuali tipologie aggiuntive delle attività di cui alla presente sezione, nonché le caratteristiche e i requisiti di ogni singola attività. 

7. Le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricettive da parte dei Comuni ai sensi dell’articolo 31della L.R. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) e dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.[150]

Note:

[145]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[146]Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[147]Vedi, anche, l’art. 4, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153.

[148]Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. 2 marzo 2009, n. 3.

[149]Comma così modificato dall’art. 14, comma 10, L.R. 27 dicembre  2012, n. 45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione  (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 della stessa legge) e dall’art. 51,  comma 5, L.R. 17 novembre 2014, n. 29, a decorrere dal giorno successivo a  quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 53,  comma 1, della medesima legge). .

[150]Comma così modificato dall’art. 23, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 31 Esercizio, cessazione e sospensione dell’attività. [151][152]

1. Le attività di cui all’articolo 30 possono essere svolte da imprese individuali, da società costituite anche in forma cooperativa, da consorzi di imprese, da enti e associazioni. 

2. Le attività di cui all’articolo 30 hanno inizio a seguito di presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, tramite il SUAP ove esistente, e sono soggette all’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993, fermo restando il rispetto delle norme in materia di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine pubblico e sicurezza, nonché il rispetto delle altre norme eventualmente previste per ciascuna attività dalla normativa vigente.[153]

2-bis. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è comunicata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.[154]

3. I Comuni comunicano alla Regione le SCIA pervenute entro i quindici giorni successivi con la tipologia e l’ubicazione dell’attività esercitata, nonché la denominazione dell’impresa esercente.[155]

4. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30, comma 6. Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.[156]

4-bis. Il Comune trasmette alla Regione entro il 31 gennaio l’elenco aggiornato delle particolari attività turistiche in forma di impresa di cui all’articolo 30.[157]

Note:

[151]Rubrica così sostituita dall’art. 38, comma 1, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7 e dall’art. 24, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 28. Il testo precedente  era così formulato: «Esercizio delle attività.».

[152]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[153]Il presente comma, già modificato dall’art. 32,  comma 2, L.R. 23 febbraio 2007, n. 2, è stato poi così sostituito dall’art. 38,  comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «2.  Le attività di cui all’articolo 30 sono soggette all’iscrizione presso  l’ufficio del registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993 e al  rilascio, da parte del Comune competente, dell’autorizzazione relativa a  ciascuna specifica attività, previa verifica del rispetto delle norme in  materia di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della  salute, ordine pubblico e sicurezza. L’autorizzazione si intende rilasciata  trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della  domanda.». 

[154]Comma aggiunto dall’art. 38, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n.  7.

[155]Comma così modificato dall’art. 38, comma 4, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[156]Comma così sostituito dall’art. 38, comma 5, L.R.  29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «4.  L’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui all’articolo 30 decade  qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.». 

[157]Comma aggiunto dall’art. 24, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Sezione III – Altre strutture 

Art. 32 Appartamenti ammobiliati per uso turistico .[158]

1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio dell’attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico in conformità alla legge 9 dicembre 1998, n. 431(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo).[159]

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l’attività, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l’eventuale verifica degli stessi e ogni variazione relativa alle comunicazioni presentate.[160]

2-bis. Il Comune trasmette alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco delle comunicazioni pervenute ai sensi del comma 2.[161]

Note:

[158]Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 giugno 2009, n. 971 e il punto 1,   Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270.

[159]Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[160]Comma così modificato dall’art. 25, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[161]Comma aggiunto dall’art. 25, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 33 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi .[162]

1. In deroga alle disposizioni di cui al presente capo, l’uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in via eccezionale, per periodi anche non continuativi che non superino complessivamente i novanta giorni all’anno, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, previo nulla osta del Comune [163].

2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell’iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività. 

Note:

[162]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[163]Comma così modificato dall’art. 39, L.R. 29 aprile 2011, n.  7.

Art. 33-bis Garden sharing. [164]

[1. L’attività di garden sharing consiste nel mettere a disposizione dei turisti itineranti, con o senza mezzi propri, spazi all’aperto o aree verdi ed eventuali allestimenti mobili da parte di soggetti privati. L’attività è consentita in aree private, con destinazione d’uso residenziale, dove sia presente almeno un’unità abitativa privata autonoma, non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con area verde pertinenziale adatta alla sistemazione di ospiti itineranti. Può essere data ospitalità fino a un massimo di due equipaggi per non più di sette notti consecutive. L’equipaggio è composto da non più di cinque persone. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 19.

2. L’attività di cui al comma 1 è svolta in forma non imprenditoriale avvalendosi della normale organizzazione familiare ed è soggetta a una comunicazione di inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente.

3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli allestimenti mobili e le modalità di attuazione di questo articolo.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, prioritariamente con modalità telematica, notizia della comunicazione di cui al comma 2, con l’indicazione dei prezzi praticati nonché delle variazioni segnalate. Il Comune trasmette altresì entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco delle comunicazioni pervenute].

Note:

[164]Articolo dapprima aggiunto dall’art. 26, comma 1, L.R. 2 luglio  2020, n. 28 e poi abrogato dall’art. 16, comma 4, L.R. 22 novembre 2021, n.  29.

Art. 34 Bed and Breakfast. [165][166][167]

1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive nelle quali è fornito alloggio in camere ed è somministrata la prima colazione.[168]

1-bis. I bed and breakfast possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale;

b) in forma non imprenditoriale.[169]

1-ter. Nel caso di cui al comma 1-bis, lettera a), l’attività ricettiva è svolta, in forma organizzata e non occasionale, in non più di sei camere con un massimo di dodici posti letto. Il titolare può gestire non più di due esercizi di bed and breakfast nel medesimo edificio.[170]

1-quater. Nel caso di cui al comma 1-bis, lettera b), l’attività ricettiva è svolta, in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare per periodi anche non continuativi, che non superino complessivamente i trecentotrentacinque giorni l’anno da comunicarsi all’inizio di ogni semestre. Resta salva la possibilità di modificare le date di chiusura entro quarantotto ore dall’inizio del periodo precedentemente indicato, mediante comunicazione per via telematica da inviare al Comune competente per territorio e alla Regione. È consentita la gestione di un solo esercizio di bed and breakfast da parte del medesimo titolare, anche su due edifici separati.[171]

1-quinquies. L’esercizio di bed and breakfast è subordinato alla presentazione al Comune territorialmente competente della SCIA per le attività esercitate in forma imprenditoriale o della comunicazione di inizio attività, per quelle esercitate in forma non imprenditoriale.[172]

2. [L’attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.][173]

3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale[174].

4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell’idoneità all’esercizio dell’attività. 

4-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, notizia della SCIA o della comunicazione di cui al comma 1-quinquies con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate.[175]

4-ter. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al Comune competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.[176]

5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle attività di cui al presente articolo.

6. Coloro che esercitano l’attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della Regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l’uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l’attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico; il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea[177][178].

7. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora. 

8. [L’esercizio dell’attività di bed and breakfast non costituisce attività d’impresa.][179]

Note:

[165]Rubrica così sostituita dall’art. 27, comma 1, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28. Il testo precedente era così formulato: «Offerta del servizio di  alloggio e prima colazione.».

[166]Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile  2015, n. 270.

[167]In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del presente  articolo, vedi il D.P.G.R. 21 dicembre 2016, n. 161.

[168]Comma dapprima modificato dall’art. 40, comma 1, L.R. 29 aprile  2011, n. 7 e poi così sostituito dall’art. 27, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «1. L’offerta del servizio di  alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti  stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una comunicazione di inizio  attività, con indicazione del periodo in cui l’attività non è  esercitata.».

[169]Comma aggiunto dall’art. 27, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.  

[170]Comma aggiunto dall’art. 27, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.  

[171]Comma aggiunto dall’art. 27, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.  

[172]Comma aggiunto dall’art. 27, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.  

[173]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera f), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

[174] Con Delib.G.R. 19 aprile 2007, n. 378 sono stati approvati i  requisiti tecnici, strutturali e funzionali di cui al presente comma. Vedi,  anche, il punto 1, Delib.G.R. 31 gennaio 2022, n. 70.

[175]Comma dapprima aggiunto dall’art. 40, comma 2, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7 e poi così modificato dall’art. 27, comma 4, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[176]Comma aggiunto dall’art. 27, comma 5, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[177]Comma così modificato dall’art. 27, comma 6, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[178]Vedi, anche, il punto 2, Delib.G.R. 31 gennaio 2022, n. 70.

[179]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera f), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

Art. 34-bis Registro regionale delle strutture extra-alberghiere .[180]

[1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo il registro delle strutture extra-alberghiere e delle altre strutture, così come definite, rispettivamente, agli articoli 21, 26 e 27 della Sezione I e nella Sezione III del Capo II del Titolo II della presente legge.[181]

2. Alle strutture inserite nel registro di cui al comma 1 è attribuito un codice identificativo.[182]

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina:

a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta del registro; 

b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo dell’ospitalità nelle “altre strutture ricettive delle Marche”, così come individuate al comma 1, nel rispetto della vigente normativa statale ed europea].

Note:

[180]Articolo dapprima inserito dall’art. 24, comma 3, L.R. 18 aprile  2019, n. 8 e poi abrogato dall’art. 5, comma 4, L.R. 4 ottobre 2022, n. 20, a  decorrere dal 7 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma  1, della medesima legge).

[181]Comma così modificato dall’art. 28, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[182]Comma così modificato dall’art. 28, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Capo III – Aree di sosta attrezzate 

Art. 35 Realizzazione e gestione.[183]

1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti, dotate delle caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale. 

2. La realizzazione delle aree di sosta è effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. 

3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe. 

4. La sosta nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. Nelle aree gestite dai soggetti di cui al comma 2 il periodo massimo di sosta è elevato a settantadue ore. 

4-bis. I Comuni possono stabilire deroghe ai limiti di cui al comma 4, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali [184].

Note:

[183]Con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1158 e la Delib.G.R. 19 ottobre  2009, n. 1701 sono state definite le caratteristiche per le aree di sosta e le  modalità per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari, di cui al  presente articolo.

[184]Comma aggiunto dall’art. 25, L.R. 28 dicembre 2011, n. 28, a  decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di  quanto stabilito dall’art. 34 della stessa legge).

Capo IV – Campeggi didattico-educativi 

Art. 36 Campeggi fissi all’aperto .[185]

1. I Comuni autorizzano l’organizzazione di campeggi fissi all’aperto nel territorio regionale da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari e sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione ad uno degli albi regionali del volontariato; 

b) perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali. 

2. I campeggi di cui al comma 1, di durata compresa tra i tre ed i quindici giorni per ogni gruppo, si svolgono in aree autorizzate ai sensi del comma 4 mediante l’utilizzo di strutture di pernottamento mobili, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale.

3. Qualora l’area utilizzata non sia attrezzata con servizi igienico-sanitari fissi, l’utilizzo della stessa non può superare complessivamente i sessanta giorni, ricadenti nel periodo di cui al comma 2.

4. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità e condizioni definite dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali la stessa si intende accolta. 

Note:

[185]Con Delib.G.R. 30 aprile 2008, n. 579 sono state definite le  modalità e le condizioni per l’organizzazione dei campeggi didattico –  educativi, ai sensi del presente articolo.

Art. 37 Campeggi nelle aree protette .[186]

1. Le attività di campeggio didattico-educativo all’interno del territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni del regolamento di ciascun ente gestore. 

2. In mancanza del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente capo. 

3. L’autorizzazione all’esercizio del campeggio nel territorio dell’area protetta è rilasciata, con le modalità previste dall’articolo 36, dal Comune, che ne dà comunicazione all’ente gestore. 

Note:

[186]Con Delib.G.R. 30 aprile 2008, n. 579 sono state definite le  modalità e le condizioni per l’organizzazione dei campeggi didattico –  educativi, ai sensi del presente articolo.

Art. 38 Campeggi itineranti all’aperto .[187]

1. I campeggi itineranti all’aperto sono attività che si realizzano mediante pernottamenti in tende, con soste nella medesima area non superiori alle quarantotto ore consecutive. 

2. I soggetti partecipanti assicurano la presenza al campo di almeno un responsabile che ne curi la conduzione il quale, al momento dell’arrivo, ne dà comunicazione al Comune. 

3. Le associazioni che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti devono rispettare le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 

Note:

[187]Con Delib.G.R. 30 aprile 2008, n. 579 sono state definite le  modalità e le condizioni per l’organizzazione dei campeggi didattico –  educativi, ai sensi del presente articolo.

Art. 39 Documentazione sanitaria e assicurazione .[188]

1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui al presente Capo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dal medico curante che attesta lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto, rilasciata in data non antecedente i dodici mesi. Tale documentazione è conservata dal responsabile del campo [189].

2. [Le schede devono essere certificate dal medico curante e conservate dal responsabile del campo] [190]. 

3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito la documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate nei paesi di origine e agli adempimenti previsti dagli accordi internazionali. 

4. Il responsabile del campo deve essere munito di un certificato, rilasciato a titolo gratuito dall’azienda sanitaria, attestante che lo stesso è esente da malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla sua permanenza al campo stesso. 

5. Per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività di cui al presente capo gli organizzatori devono garantire adeguata copertura assicurativa. 

Note:

[188]Con Delib.G.R. 30 aprile 2008, n. 579 sono state definite le  modalità e le condizioni per l’organizzazione dei campeggi didattico –  educativi, ai sensi del presente articolo.

[189]Comma così sostituito dall’art. 24, comma 4, L.R.  18 aprile 2019, n. 8, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto  disposto dall’art. 47, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era  così formulato: «1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto  anni ai campeggi di cui al presente capo è subordinata alla presentazione di  una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le  vaccinazioni cui è stato sottoposto.».

[190]Comma abrogato dall’art. 24, comma 5, L.R. 18 aprile 2019, n. 8, a  decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma  1, della stessa legge).

Capo V – Disposizioni comuni 

Art. 40 Comunicazione dei prezzi .[191]

1. I titolari o gestori delle strutture di cui al capo I, al capo II, sezione I e agli articoli 30, comma 2, 33-bis e 34, allegano alla SCIA, ovvero alla comunicazione di inizio attività, la dichiarazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare. I prezzi dei servizi non possono superare i prezzi massimi comunicati. Entro il 1° ottobre di ogni anno, i soggetti che dal 1° gennaio dell’anno successivo intendono variare i prezzi comunicano la variazione al Comune e alla Regione mediante la piattaforma informatica regionale dedicata. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, comunicano le eventuali variazioni del periodo dell’esercizio dell’attività per l’anno successivo.[192][193]

2. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno. 

3. La mancata o incompleta comunicazione della variazione dei prezzi nei termini e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi comunicati.[194]

4. [Con la comunicazione di cui al comma 1, coloro che esercitano l’attività di cui all’articolo 34 devono comunicare altresì il periodo dell’attività esercitata nell’anno successivo.][195]

Note:

[191]Con Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n. 1088 sono state definite le  modalità per la comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive, ai sensi  del presente articolo.

[192]Vedi anche, fino all’approvazione della delibera di cui al presente  comma, quanto dispone l’art. 9, L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.

[193]Comma dapprima modificato dall’art. 5, comma 1, L.R. 3 giugno 2020,  n. 20 e poi così sostituito dall’art. 29, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.  Il testo precedente era così formulato: «1. I titolari o gestori delle  strutture di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2,  e 34 trasmettono al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno e con le modalità  stabilite dalla Giunta regionale, la comunicazione riguardante i prezzi dei  servizi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell’anno  successivo. Per le nuove strutture e i nuovi esercizi la comunicazione è  effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Gli operatori non  possono praticare prezzi superiori ai massimi comunicati.».

[194]Comma così sostituito dall’art. 29, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «3. La mancata o incompleta  comunicazione dei prezzi nel termine comporta l’obbligo dell’applicazione degli  ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l’applicazione della sanzione  prevista dall’articolo 45, comma 14; nel caso di regolarizzazione entro i  trenta giorni successivi alla scadenza del termine, è consentita l’applicazione  dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando la sanzione.».

[195]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera g), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

Art. 41 Informazioni. [196]

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 devono esporre in modo visibile le tabelle con l’indicazione dei prezzi praticati.[197]

2. I prezzi indicati nelle tabelle di cui al comma 1 del presente articolo devono corrispondere a quelli comunicati ai sensi dell’articolo 40, pena l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 45, comma 14.[198]

2-bis. La Regione inserisce nei propri strumenti e nelle azioni di promozione turistica, a fini conoscitivi, solo le strutture oggetto della comunicazione di cui agli articoli 14, comma 4; 28, comma 3-bis; 31, comma 3 e 34, comma 4-bis.[199]

Note:

[196]Con Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n. 1088 sono state definite le  modalità per la comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive, ai sensi  del presente articolo.

[197]Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[198]Comma dapprima sostituito dall’art. 41, comma 1,  L.R. 29 aprile 2011, n. 7 e poi così modificato dall’art. 30, comma 2, L.R. 2  luglio 2020, n. 28. Il testo originario era così formulato: «2. I Comuni  trasmettono alla Regione, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, le  informazioni sui prezzi in base alle caratteristiche delle strutture ricettive  entro il 31 ottobre per le comunicazioni di cui all’articolo 40, comma 1, ed  entro il 31 marzo per quelle di cui all’articolo 40, comma 2.». 

[199]Comma aggiunto dall’art. 41, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n.  7.

Art. 41-bis Informazioni sull’accessibilità delle strutture ricettive. [200]

1. Ai fini della migliore fruizione dell’offerta turistica, le strutture ricettive forniscono le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone con bisogni speciali secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Il sito web della struttura ricettiva contiene informazioni sull’accessibilità di cui al comma 1.

Note:

[200]Articolo aggiunto dall’art. 31, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 42 Reclami.

1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nelle tabelle dei prezzi di cui all’articolo 41 possono presentare documentato reclamo al Comune entro trenta giorni.[201]

2. I clienti che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare entro trenta giorni documentato reclamo rispettivamente alla Regione per le strutture di cui al capo I e al Comune per le strutture di cui al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, 32, 33-bis e 34.[202]

3. Il Comune o la Regione informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura tramite posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare le osservazioni.[203]

4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Comune o la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni, dà corso al procedimento relativo all’applicazione della sanzione amministrativa che è irrogata dal Comune ai sensi dell’articolo 45, comma 18. Resta ferma la competenza della Regione in merito alla revisione e rettifica della classificazione della struttura ricettiva.[204]

5. Se il reclamo accolto riguarda l’applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dall’applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l’importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 4 e, contemporaneamente, a comunicare al Comune gli estremi dell’avvenuto pagamento.[205]

6. I clienti che presentano il reclamo ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere informati dell’esito dello stesso. 

7. Resta salva la possibilità di adire le commissioni arbitrali e conciliative istituite per la risoluzione delle controversie presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché di avvalersi delle associazioni dei consumatori. 

Note:

[201]Comma così modificato dall’art. 32, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[202]Comma così modificato dall’art. 32, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[203]Comma così modificato dall’art. 32, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[204]Comma così modificato dall’art. 32, comma 4, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[205]Comma così modificato dall’art. 32, comma 5, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 43 Rilevazioni statistiche. [206]

1. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I e sezione III e al capo III, comunicano gli arrivi e le presenze degli ospiti entro i primi cinque giorni del mese successivo alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo con le modalità individuate dalla Giunta regionale.[207]

2. [Coloro che intendono dare alloggio a ospiti secondo le modalità stabilite all’articolo 32 sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro sette giorni dall’inizio della locazione.][208]

3. [Coloro i quali esercitano l’attività di cui all’articolo 34 effettuano la comunicazione di cui al comma 1 entro i primi cinque giorni del mese successivo.][209]

4. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente ai fini di pubblica sicurezza. 

Note:

[206]Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270.

[207]Comma così sostituito dall’art. 33, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «1. Ai fini della rilevazione  statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle  strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e al capo III  comunicano, settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli  arrivi e le presenze all’Osservatorio di cui all’articolo 4, con le modalità  individuate ai sensi del medesimo articolo.».

[208]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera h), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

[209]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera h), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

Art. 43-bis Denominazione delle strutture ricettive. [210]

[1. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi ricettivi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi.]

Note:

[210]Articolo dapprima aggiunto dall’art. 34, comma 1, L.R. 2 luglio  2020, n. 28. e poi abrogato dall’art. 5, comma 1, L.R. 3 agosto 2020, n. 41, a  decorrere dal 7 agosto 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1,  della medesima legge).

Art. 43-ter Registro regionale .[211]

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo, il registro delle strutture ricettive di cui al Titolo ll, con esclusione del Capo II, Sezione II, e dei Capi III e IV. 

2. Alle strutture inserite nel registro di cui al comma 1 è attribuito un codice identificativo regionale. 

3. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta del registro nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo del codice identificativo regionale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente.

Note:

[211]Articolo aggiunto dall’art. 5, comma 1, L.R. 4 ottobre 2022, n. 20,  a decorrere dal 7 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25,  comma 1, della medesima legge).

Art. 44 Vigilanza.

1. I Comuni esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo. 

2. La Regione esercita la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione di cui all’articolo 13 e al marchio di qualità di cui all’articolo 20, segnalando le eventuali irregolarità ai Comuni competenti. Resta ferma la competenza dei Comuni in merito all’irrogazione della sanzione sul mancato rispetto delle disposizioni relative alla classificazione, ai sensi dell’articolo 45, comma 18.[212]

Note:

[212]Comma così sostituito dall’art. 35, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «2. Le Province esercitano la  vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione di cui  all’articolo 13 e al marchio di qualità di cui all’articolo 20.».

Art. 45 Sanzioni amministrative.

1. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all’immediata chiusura dell’esercizio chiunque eserciti un’attività ricettiva di cui al capo I senza aver presentato la SCIA.[213]

2. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 600,00 il titolare o il gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che: 

a) non espone le indicazioni per il pubblico;

b) omette di comunicare l’arrivo e le presenze dei clienti ai sensi dell’articolo 43;[214]

c) non fornisce alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione.[215]

3. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00 il titolare o gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che: 

a) attribuisce al proprio esercizio dotazioni, caratteristiche e classificazione di livello superiore o comunque non rispondenti a quelle possedute o assegnate dall’ente ovvero ne omette la pubblicizzazione;[216]

b) consente la sosta oltre il limite fissato dall’articolo 11, comma 6. 

4. L’inosservanza dei periodi di apertura comunicati al Comune a cura del titolare o gestore di una delle strutture di cui al capo I comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00. 

5. La concessione di soggiorno ad un numero di persone superiore a quello indicato comporta l’applicazione, per le strutture ricettive all’aria aperta, di una sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 30,00 per ogni persona in più ospitata e, per le strutture alberghiere, di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00 per ogni persona in più ospitata.[217]

6. Chiunque faccia funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dal capo II, sezione I, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.[218]

7. Chiunque gestisca una delle attività di cui al capo II, sezione II, senza aver presentato la SCIA è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.[219]

8. Coloro che danno in locazione gli appartamenti di cui all’articolo 32 senza darne comunicazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.[220]

9. La violazione delle disposizioni dell’articolo 33 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00. 

10. Chiunque eserciti l’attività di cui agli articoli 33-bis o 34 senza aver inoltrato la comunicazione o SCIA ivi previste, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. Chi la esercita in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 700,00.[221]

10-bis. Chiunque non ottemperi agli adempimenti connessi all’attuazione dell’articolo 34-bis è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 500,00.[222]

11. L’inosservanza dei termini di cui all’articolo 35, comma 4, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00. 

12. L’esercizio dei campeggi non autorizzati ai sensi degli articoli 36 e 37 comporta l’applicazione della sanzione da euro 250,00 a euro 750,00 e la chiusura immediata del campeggio; la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 5, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10,00 a persona. 

13. I titolari o gestori delle strutture che forniscono alimenti e bevande o esercitano una delle altre attività accessorie di cui all’articolo 18 a favore di persone non autorizzate ai sensi della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. 

14. L’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi dell’articolo 40 comporta l’applicazione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00; l’omessa esposizione delle tabelle dei prezzi di cui all’articolo 41 comporta l’applicazione della sanzione da euro 350,00 a euro 1.050,00.[223]

15. La mancata comunicazione di cui all’articolo 43 da parte dei soggetti gestori delle strutture di cui al capo II, sezione I, sezione III e al capo III comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.[224]

16. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.[225]

17. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi al divieto di prosecuzione dell’attività.[226]

18. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni con le procedure di cui alla L.R. 10 agosto 1998, n. 33(Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).[227]

Note:

[213]Comma così modificato dall’art. 42, comma 1, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[214]Lettera così modificata dall’art. 36, comma 1, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28.

[215]Lettera così modificata dall’art. 36, comma 1, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28.

[216]Lettera così modificata dall’art. 36, comma 2, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28.

[217]Comma così modificato dall’art. 42, comma 2, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[218]Comma così modificato dall’art. 42, comma 3, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[219]Comma così modificato dall’art. 42, comma 4, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[220]Comma così modificato dall’art. 36, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[221]Comma dapprima modificato dall’art. 42, comma 5, L.R. 29 aprile  2011, n. 7 e poi così sostituito dall’art. 36, comma 4, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «10. Chiunque eserciti l’attività  di cui all’articolo 34 senza aver inoltrato la comunicazione prevista al comma  1 del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  della somma da euro 100,00 a euro 300,00; chi la esercita in mancanza dei  requisiti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a  euro 500,00.».

[222]Comma aggiunto dall’art. 36, comma 5, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[223]Comma così sostituito dall’art. 36, comma 6, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «14. La mancata comunicazione dei  prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito dall’articolo 40, comma 3,  comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro  750,00; l’omessa esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi comporta  l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 1.050,00;  l’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l’applicazione  della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00.».

[224]Comma così modificato dall’art. 36, comma 7, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[225]Comma così modificato dall’art. 36, comma 8, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[226]Comma così modificato dall’art. 42, comma 6, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[227]Comma così modificato dall’art. 36, comma 9, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

TITOLO III 

Professioni turistiche 

Art. 46 Definizione. [228]

1. È guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, monumenti, musei, gallerie, mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida naturalistica o ambientale escursionistica. 

2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1. 

3. È tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi dell’attività turistica, analizzandone il mercato, e in particolare: 

a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali; 

b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing; 

c) organizza manifestazioni turistiche nell’area di propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione. 

4. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l’educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbrachi tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpina.[229]

4-bis. A partire dal 1° gennaio 2022 l’accompagnamento di persone singole o gruppi di persone su percorsi posti sui sentieri classificati con indici di difficoltà EE (itinerario per escursionisti esperti) da parte delle guide naturalistiche o ambientali, è riservato a quelle che hanno frequentato appositi corsi di formazione, ai sensi dell’articolo 50, riguardanti, in particolare, la sicurezza dei luoghi di montagna e la gestione delle emergenze.[230] [231]

Note:

[228]Vedi, anche, il punto 1, D.P.G.R. 26 maggio 2020, n. 181 e la   Delib.G.R. 25 maggio 2020, n. 631.

[229]Comma così sostituito dall’art. 37, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28 e dall’art. 5, comma 3, L.R. 3 agosto 2020, n. 41, a decorrere dal 7 agosto  2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, della medesima legge).  Il testo precedente era così formulato: «4. È guida naturalistica o ambientale  escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di  persone in ambienti naturali o di interesse per l’educazione ambientale  comprese le aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le  caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici,  con esclusione di percorsi posti sui sentieri classificati con indici di  difficoltà EE (itinerario per escursionisti esperti) ed EEA (itinerario per  escursionisti esperti con attrezzatura) secondo la scala del CAI recepita  dall’articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della  rete escursionistica della Regione Marche) nonché dei percorsi e sentieri,  anche non classificati, che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche  alpinistiche. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze  naturali delle guide turistiche e delle guide alpine e degli accompagnatori di  media montagna.».

[230]Comma aggiunto dall’art. 5, comma 4, L.R. 3 agosto 2020, n. 41, a  decorrere dal 7 agosto 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1,  della medesima legge).

[231]Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 5,  comma 1, L.R. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 47 Abilitazione.

1. L’esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione. Alle guide turistiche si applica quanto previsto dall’articolo 3della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Legge europea 2013).[232]

2. L’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche si consegue mediante superamento del relativo esame di idoneità scritto e orale. 

3. [Le commissioni giudicatrici devono avere al loro interno almeno due docenti universitari.][233]

4. Equivalgono all’abilitazione per l’esercizio delle professioni di cui all’articolo 46, commi 2, 3 e 4, i titoli di studio indicati dalla Giunta regionale, nonché gli attestati di qualifica di II livello rilasciati a seguito del superamento di esami finali relativi a percorsi formativi specifici, autorizzati dalla Regione, di durata non inferiore a quattrocento ore. Un funzionario regionale fa parte della commissione d’esame per il rilascio di tali attestati[234][235]. 

5. La Regione provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti, ad esclusione di quello relativo alla guida turistica, rilasciati da uno Stato membro dell’Unione europea o da altro Stato estero ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente.[236]

6. Le guide turistiche abilitate sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie e i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali. Per i beni di proprietà dello Stato o di privati valgono le norme statali vigenti. 

Note:

[232]Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 24 novembre 2017,  n. 33. Il testo precedente era così formulato: «1. L’esercizio delle  professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione.  Per le guide turistiche l’abilitazione ha validità nel territorio della  Provincia che l’ha rilasciata, per le guide naturalistiche ha validità  nell’intero territorio regionale.».

[233]Comma abrogato dall’art. 10, comma 2, lettera a), L.R. 24 novembre  2017, n. 33.

[234]Comma così modificato dall’art. 24, comma 6, L.R. 18 aprile 2019,  n. 8, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall’art. 47,  comma 1, della stessa legge).

[235]In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il punto  1, Delib.G.R. 25 ottobre 2021, n. 1295.

[236]Comma così modificato dall’art. 38, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 48 Esenzioni. [237]

1. Non sono soggetti all’obbligo dell’abilitazione di cui all’articolo 47 e della comunicazione di cui all’articolo 54:[238]

a) chi svolge alle dipendenze di enti pubblici attività di illustrazione dei siti di proprietà o in gestione del medesimo ente di appartenenza;[239];

b) chi svolge, a titolo gratuito e senza carattere di professionalità e abitualità, previa comunicazione al Comune interessato e nell’osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo, le attività di cui al presente capo esclusivamente in favore dei soci o iscritti agli enti o organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero ovvero per conto di enti od organismi senza scopo di lucro al fine di fornire informazioni di carattere generale sugli ambiti territoriali interessati e, per quelli ecclesiastici, sui siti e luoghi di particolare rilevanza storico-religiosa;[240]

c) chi svolge, in qualità di dipendente di agenzie di viaggio, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

d) chi svolge occasionalmente a titolo gratuito senza carattere di professionalità e abitualità, attività di accompagnamento ed assistenza in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da organizzazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi finalità esclusivamente religiose; 

e) chi svolge l’attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di enti locali. 

2. I soggetti di cui al presente articolo non possono comunque esercitare l’attività nei siti di particolare rilievo culturale nell’ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, individuati dalla Giunta regionale d’intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale. 

Note:

[237]Vedi, anche, la Delib.G.R. 11 novembre 2013, n. 1522.

[238]Alinea così modificato dall’art. 39, comma 1, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28.

[239]Lettera così sostituita dall’art. 24, comma 7,  L.R. 18 aprile 2019, n. 8, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto  disposto dall’art. 47, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era  così formulato: «a) chi svolge alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  attività di illustrazione dei siti di proprietà dell’ente di  appartenenza;».

[240]Lettera così modificata dall’art. 51, comma 6, L.R. 17 novembre  2014, n. 29, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione  (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 53, comma 1, della medesima legge).  

Art. 49 Esami di abilitazione.

1. La struttura organizzativa regionale competente in materia di formazione approva il bando di esame per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 46, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.[241]

2. [Per le guide turistiche deve essere accertata la conoscenza di una o più lingue straniere mediante esame di idoneità scritto e orale e la conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei musei, delle gallerie, dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche e naturali della provincia, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio provinciale, ivi compresi i siti individuati dalla Giunta regionale d’intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale.][242]

3. [Le guide turistiche possono ottenere specializzazioni in particolari settori tematici indicati dalla Giunta regionale.][243]

4. L’ammissione all’esame è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

a) [residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione;][244]

b) età non inferiore a diciotto anni; 

c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di equivalente diploma conseguito in Stato estero. 

Note:

[241]Comma così modificato dall’art. 24, comma 8, L.R. 18 aprile 2019,  n. 8 e dall’art. 40, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.

[242]Comma abrogato dall’art. 10, comma 2, lettera b), L.R. 24 novembre  2017, n. 33.

[243]Comma abrogato dall’art. 10, comma 2, lettera b), L.R. 24 novembre  2017, n. 33.

[244] Lettera abrogata dall’art. 32, comma 3, L.R. 23 febbraio 2007, n.  2. 

Art. 50 Corsi di formazione.

1. La struttura organizzativa regionale competente in materia di formazione approva i programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche di cui all’articolo 46, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano triennale del turismo, così come previsto dall’articolo 2-bis, comma 2, lettera f).[245]

2. La Regione può istituire specifici corsi di formazione per il personale addetto all’accompagnamento e all’assistenza durante i pellegrinaggi nei luoghi di culto.[246]

3. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per l’ammissione ai corsi di formazione per le professioni turistiche di cui al presente capo, organizzati ai sensi della normativa in materia di formazione professionale. 

Note:

[245]Comma così modificato dall’art. 41, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[246]Comma così modificato dall’art. 41, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 51 Situazioni particolari.

1. Coloro i quali siano già abilitati all’esercizio di una delle professioni turistiche ovvero alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, possono conseguire l’abilitazione nelle altre professioni di cui al presente capo senza sostenere l’esame nelle materie per le quali lo abbiano già sostenuto ai fini dell’abilitazione. 

2. Coloro che siano già abilitati all’esercizio di una delle professioni turistiche, i quali intendano conseguire l’idoneità per le lingue straniere per le quali non siano già abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alle stesse. 

3. [Coloro che siano già abilitati all’esercizio della professione di guida turistica in una provincia del territorio regionale, in altre regioni o all’estero conseguono l’abilitazione nella provincia prescelta previo superamento della sola prova che accerti la conoscenza delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, dei musei, delle gallerie, delle bellezze paesaggistiche e naturali, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio prescelto] [247]. 

Note:

[247]Comma abrogato dall’art. 10, comma 2, lettera c), L.R. 24 novembre  2017, n. 33.

Art. 52 Attestato di abilitazione.

1. Sono abilitati i candidati che abbiano conseguito la specifica idoneità. 

2. La Regione rilascia all’interessato, entro trenta giorni dal conseguimento, l’attestato di abilitazione, con l’indicazione della figura professionale e delle lingue straniere per cui è stato effettuato l’accertamento di capacità, nonché una tessera personale di riconoscimento la quale deve essere visibile durante l’attività professionale.[248]

3. [Il rilascio dell’attestato di abilitazione è soggetto al versamento alla Provincia della somma di euro 75,00.][249]

Note:

[248]Comma così modificato dall’art. 42, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[249]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera i), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

Art. 53 Elenchi professionali. [250][251]

1. La Regione cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli abilitati e pubblica sui siti istituzionali, assicurando la massima visibilità, l’elenco di coloro che esercitano la professione ai sensi delle comunicazioni di cui all’articolo 54, specificando le lingue straniere conosciute.[252]

2. [Ai fini dell’aggiornamento degli elenchi, i Comuni trasmettono alla Provincia l’elenco dei soggetti iscritti che hanno comunicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’effettivo esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 54, comma 1.][253]

3. La cancellazione dall’elenco di coloro che esercitano la professione è disposta per decesso o in caso di reiterata applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 57, oltre che a seguito di esplicita richiesta del professionista.[254]

4. I Comuni e la Regione assicurano la massima visibilità degli elenchi professionali sui rispettivi siti web.][255]

Note:

[250]Rubrica così modificata dall’art. 43, comma 1, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28.

[251]Vedi, anche, la Delib.G.R. 15 novembre 2021, n. 1363.

[252]Comma così sostituito dall’art. 43, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «1. La Provincia cura la tenuta e  l’aggiornamento annuale, nonché la relativa pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale della Regione, degli elenchi degli abilitati, in cui vengono  specificati la professione e le lingue straniere conosciute, nonché la data  dell’eventuale denuncia di inizio attività di cui all’articolo 54.».

[253]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera l), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

[254]Comma così modificato dall’art. 43, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[255]Comma dapprima modificato dall’art. 7, comma 56, L.R. 3 aprile  2015, n. 13 e poi abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera l), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

Art. 54 Comunicazione di esercizio della professione e tariffe. [256]

1. L’esercizio delle professioni turistiche di cui al presente titolo è subordinato ad una comunicazione, da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio e alla Regione tramite la piattaforma informatica dedicata. Deve essere comunicata altresì al Comune e alla Regione la cessazione dell’attività.[257]

2. Ai fini di informazione turistica le associazioni di categoria comunicano, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla Regione, le tariffe che si intendono praticare l’anno successivo.[258]

Note:

[256]Rubrica modificata dall’art. 32, comma 4, L.R. 23 febbraio 2007, n.  2 e dall’art. 44, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.

[257]Comma così modificato dall’art. 32, comma 4, L.R. 23 febbraio 2007,  n. 2 e dall’art. 44, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.

[258]Comma così modificato dall’art. 7, comma 57, L.R. 3 aprile 2015, n.  13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai  sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i  limiti di applicabilità previsti dall’art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n.  13/2015.

Art. 55 Corsi di aggiornamento.

1. La Regione può promuovere corsi di aggiornamento o di specializzazione per coloro che esercitano le professioni turistiche di cui al presente capo, anche in collaborazione con le categorie interessate.[259]

2. La Regione può organizzare corsi di aggiornamento per i soggetti preposti all’accertamento delle violazioni relative all’esercizio abusivo delle professioni turistiche.[260]

Note:

[259]Comma così sostituito dall’art. 45, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. Il testo precedente era così formulato: «1. La Provincia organizza, almeno  ogni triennio, corsi di aggiornamento per coloro che esercitano le professioni  turistiche di cui al presente capo, in collaborazione con le categorie  interessate.».

[260]Comma così modificato dall’art. 45, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 56 Divieti.

1. È vietato esercitare dietro compenso attività incompatibili con l’esercizio delle professioni di cui al presente capo nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili. 

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di chi non è abilitato ai sensi dell’articolo 47.

Art. 57 Sanzioni amministrative.

1. Chi esercita abusivamente attività professionali o usa abusivamente segni distintivi di professioni turistiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 

2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00. 

3. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 56, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00. 

4. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 300,00. 

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva. 

6. Per l’applicazione si osservano le norme di cui alla L.R. n. 33/1998. 

7. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l’esercizio dell’attività professionale è vietato, con cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 53, comma 3, in caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, oppure l’esercizio dell’attività può essere sospeso da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi: 

a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3; 

b) comportamento scorretto nell’esercizio dell’attività professionale.[261]

7-bis. La sospensione o il divieto di cui al comma 7 sono disposti dalla Regione sulla base dei verbali delle contravvenzioni irrogate dai Comuni, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.[262]

Note:

[261]Comma così modificato dall’art. 46, commi 1 e 2, L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

[262]Comma aggiunto dall’art. 46, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

TITOLO IV 

Attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo 

Capo I – Agenzie di viaggio e turismo 

Art. 58 Requisiti ed obblighi.

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti caratteristiche: 

a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita diretta al pubblico, comprese l’assistenza e la consulenza ai turisti;

a bis)organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo esclusivamente mediante strumenti di comunicazione online, comprese l’assistenza e la consulenza ai turisti;[263]

b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico. 

2. [Le agenzie di cui al comma 1 non possono esercitare l’attività di intermediazione del soggiorno riferita alle locazioni immobiliari, anche se rivolta ai turisti.][264]

3. Le agenzie di cui al comma 1, lettera a), possono svolgere le attività complementari indicate dalla Giunta regionale; devono esporre il segno distintivo ben visibile, indicare l’esatta denominazione e avere locali indipendenti, destinati esclusivamente alla specifica attività. 

3-bis. Per l’esercizio delle agenzie di cui al comma 1, lettera a bis), non è richiesta la destinazione d’uso commerciale dei locali.[265]

4. Le agenzie di cui al comma 1, lettera b), non possono operare in locali aperti al pubblico e le eventuali insegne devono contenere l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico. 

5. La vendita dei servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta è subordinata alle norme sul diritto di recesso da parte dell’acquirente.

6. I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall’agenzia. L’agenzia deve tenere l’elenco dei promotori presso la propria sede a disposizione delle autorità di vigilanza. 

7. Per l’esercizio dell’attività è necessario non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dell’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario altresì che sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui all’articolo 62.[266]

8. La denominazione dell’agenzia non può essere uguale o simile a quelle adottate da agenzie operanti sul territorio nazionale, né essere quella di Comuni o Regioni italiane. 

9. L’attività delle agenzie di viaggi e turismo è svolta nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e statale. 

Note:

[263]Lettera aggiunta dall’art. 47, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[264]Comma abrogato dall’art. 47, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[265]Comma aggiunto dall’art. 47, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[266]Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, L.R. 24 novembre 2017,  n. 33.

Art. 59 Esercizio dell’attività e orario di apertura .[267]

1. L’apertura di una agenzia è subordinata alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, tramite il SUAP ove esistente [268].

2. Ogni variazione relativa all’attività esercitata tra quelle di cui all’articolo 58 comporta l’obbligo di presentazione di una nuova SCIA [269]. 

3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società e alla sede deve essere immediatamente comunicata al Comune. 

4. L’apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è comunicata al Comune nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali.

5. Le agenzie di cui all’articolo 58, comma 1, lettera a) comunicano al Comune ed espongono ben visibile al pubblico l’orario di apertura quotidiana, con l’indicazione dei giorni di chiusura, che sono tenute ad osservare. 

6. Il titolare dell’agenzia che intende procedere alla chiusura temporanea della stessa per un periodo non superiore a sei mesi informa il Comune indicando i motivi e la durata della chiusura; l’agenzia, in caso di chiusura, deve garantire l’esatto adempimento dei contratti di viaggio stipulati. 

Note:

[267]Rubrica così modificata dall’art. 43, comma 1, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[268]Comma così sostituito dall’art. 43, comma 2, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. L’apertura delle agenzie è  subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune nel cui  territorio si intende porre la sede dell’agenzia, previo accertamento dei  requisiti di cui all’articolo 58. La Giunta regionale determina le modalità per  il rilascio. L’autorizzazione di intende rilasciata trascorsi inutilmente  novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.».

[269]Comma così modificato dall’art. 43, comma 3, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

Art. 60 Sospensione e cessazione dell’attività .[270]

1. Il Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi [271]:

a) qualora non venga data comunicazione della chiusura temporanea dell’agenzia ovvero della riapertura della stessa, trascorsi i termini consentiti; 

b) qualora vengano meno i requisiti professionali o strutturali; 

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative o riscontrati inadempimenti verso i clienti; 

d) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle oggetto della SCIA [272]. 

2. Nel provvedimento di sospensione il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti devono essere reintegrati e le irregolarità sanate. 

3. Nel caso di trasgressioni di lieve entità, prima di procedere alla sospensione, il titolare è diffidato a sanare le irregolarità entro un termine prestabilito. 

4. Il Comune dispone la cessazione dell’attività [273]: 

a) qualora, entro il termine fissato, non siano reintegrati i requisiti o sanate le irregolarità riscontrate; 

b) in caso di mancato rinnovo dell’assicurazione prevista dall’articolo 62. 

Note:

[270]Rubrica così modificata dall’art. 44, comma 1, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[271]Alinea così modificato dall’art. 44, comma 2, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[272]Lettera così modificata dall’art. 44, comma 3, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[273]Alinea così sostituito dall’art. 44, comma 4, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7. Il testo originario era così formulato: «L’autorizzazione decade»

Art. 61 Elenco delle agenzie.

1. L’elenco delle agenzie è pubblicato annualmente sui siti istituzionali della Regione.[274]

2. È istituita una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 1 per le agenzie di cui all’articolo 58 che svolgono attività di turismo in entrata. La Giunta regionale definisce le modalità ed i requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale. 

3. Il Comune trasmette alla Regione e al Ministero competente i dati concernenti le agenzie in attività e le relative variazioni. 

Note:

[274]Comma così modificato dall’art. 48, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 62 Assicurazione.

1. Le agenzie stipulano un’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente. 

1-bis. Per la vendita dei pacchetti turistici si applica quanto previsto dagli articoli 47 e 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).[275]

1-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio comunicano al Comune di avere adempiuto a quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis.[276]

Note:

[275]Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall’art. 16,  comma 1, L.R. 28 aprile 2017, n. 15 e dall’art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre  2017, n. 33. Il testo precedente era così formulato: «1-bis. Le agenzie sono  altresì tenute a stipulare polizze assicurative o a fornire garanzie bancarie  ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.  79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del  turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché  attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di  multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,  contratti di rivendita e di scambio).».

[276]Comma aggiunto dall’art. 16, comma 1, L.R. 28 aprile 2017, n. 15, a  decorrere dal 30 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma  1, della medesima legge).

Art. 63 Deposito cauzionale.

[1. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell’attività dell’agenzia. 

2. Il titolare dell’agenzia versa al Comune un deposito cauzionale il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Il Comune lo utilizza, ai sensi del comma 1 del presente articolo:

a) a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell’agenzia per i danni arrecati ai clienti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti verso i medesimi nel caso di insufficienza della copertura assicurativa di cui all’articolo 62;

b) a compensazione del mancato pagamento delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 70 [277].

3. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dal Comune. 

4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo dell’esercizio dell’agenzia. 

5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell’interessato, è concesso dal Comune non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell’attività dell’agenzia, previa verifica dell’inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell’autorizzazione che ha cessato l’attività, che possano comportare rivalsa sulla cauzione stessa.

6. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto nella sua consistenza originaria per effetto dell’applicazione del comma 1, lo stesso deve essere ricostituito nella misura di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni] [278]. 

Note:

[277]Periodo aggiunto dall’art. 16, L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[278]Articolo abrogato dall’art. 51, comma 7, L.R. 17 novembre 2014, n.  29, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai  sensi di quanto stabilito dall’art. 53, comma 1, della medesima legge). 

Capo II – Direttore tecnico 

Art. 64 Requisiti professionali.

1. La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell’elenco di cui all’articolo 66. La stessa può essere assunta dal titolare o gestore dell’agenzia, purché iscritto nel suddetto elenco. 

2. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti di cui all’articolo 3del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva 82/470/CEEnella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, legge comunitaria 1990). 

3. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti professionali stabiliti dalla disciplina statale [279].

4. [Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 è accertato mediante il superamento dell’esame di idoneità di cui all’articolo 65] [280]. 

5. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività nell’agenzia alla quale è preposto. In tale ambito deve provvedere alla firma di atti, programmi e contratti ovvero ad ogni comunicazione attinente l’attività gestionale dell’agenzia. 

6. Qualora, per qualsiasi motivo, l’attività lavorativa del direttore tecnico sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, il titolare o gestore dell’agenzia è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune, provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di un altro direttore tecnico iscritto all’elenco di cui all’articolo 66. 

7. Il titolare o gestore dell’agenzia comunica entro trenta giorni al Comune l’eventuale cessazione di attività da parte del direttore tecnico, indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore. Nel caso di motivate e documentate ragioni, il Comune può concedere una proroga del suddetto termine, limitatamente all’indicazione del nuovo direttore, per un periodo non superiore a centoventi giorni. 

Note:

[279]Comma così sostituito dall’art. 16, comma 5, L.R.  22 novembre 2021, n. 29. Il testo precedente era così formulato: «3. Il  direttore tecnico deve possedere i seguenti requisiti professionali: 

  1. a) conoscenza dell’amministrazione e  organizzazione delle agenzie; 
  2. b) conoscenza di tecnica, legislazione e  geografia turistica; 
  3. c) conoscenza di almeno due lingue straniere, di  cui una compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.». 

[280]Comma abrogato dall’art. 16, comma 6, L.R. 22 novembre 2021, n.  29.

Art. 65 Esame di idoneità .[281]

[1. L’esame di idoneità dell’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia è indetto dalla Regione almeno ogni due anni.[282]

2. L’ammissione all’esame è subordinata ai seguenti requisiti: 

a) età non inferiore a diciotto anni; 

b) [residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione;][283]

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di diploma conseguito in uno degli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia o in altro Stato estero, riconosciuti ai sensi della normativa vigente. 

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’effettuazione delle prove di esame. 

4. La Regione rilascia all’interessato che abbia superato l’esame l’attestato di idoneità all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia.[284]

5. La Regione provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti rilasciati da uno Stato membro dell’Unione europea o da altro Stato estero, ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente [285]].

Note:

[281]Articolo abrogato dall’art. 16, comma 7, L.R. 22 novembre 2021, n.  29.

[282]Comma così modificato dall’art. 50, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[283]Lettera abrogata dall’art. 16, comma 3, L.R. 28 aprile 2017, n. 15,  a decorrere dal 30 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37,  comma 1, della medesima legge).

[284]Comma così modificato dall’art. 50, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[285]Comma così modificato dall’art. 50, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 66 Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia.

1. Presso il servizio regionale competente è tenuto e aggiornato l’elenco dei direttori tecnici di agenzia. 

2. Sono iscritti nell’elenco, su domanda: 

a) coloro che hanno ottenuto l’idoneità; 

b) coloro che sono in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l’iscrizione all’elenco della Regione di provenienza; 

c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell’Unione europea per i quali ricorrono le condizioni di cui agli articoli 27e 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CErelativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania);[286]

d) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso del titolo abilitante riconosciuto ai sensi della normativa vigente; 

e) [i laureati in materia turistica con indirizzo specifico per i gestori di agenzie di viaggio e tour operator] [287];

e-bis) coloro che sono in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 20 dell’Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);[288]

e-ter) coloro che hanno conseguito attestati di qualifica di II livello rilasciati a seguito del superamento di esami finali relativi a percorsi formativi specifici, autorizzati dalla Regione. Un funzionario regionale fa parte della commissione d’esame per il rilascio di tali attestati[289].

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per l’iscrizione nell’elenco.[290]

4. L’elenco dei direttori tecnici di agenzia è pubblicato ogni anno sui siti istituzionali della Regione.[291]

Note:

[286]Lettera così sostituita dall’art. 51, comma 1, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28. Il testo precedente era così formulato: «c) i cittadini italiani e degli  altri Stati membri dell’Unione europea per i quali ricorrono le condizioni di  cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 392/1991;».

[287]Lettera abrogata dall’art. 16, comma 8, L.R. 22 novembre 2021, n.  29.

[288]Lettera aggiunta dall’art. 51, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[289]Lettera aggiunta dall’art. 51, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[290]Comma così sostituito dall’art. 16, comma 2, L.R. 28 aprile 2017,  n. 15, a decorrere dal 30 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall’art.  37, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3.  I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), devono risultare, al momento  della richiesta, residenti o domiciliati in uno dei comuni della Regione. La  Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per la loro iscrizione.».  

[291]Comma così modificato dall’art. 51, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Capo III – Associazioni senza scopo di lucro e uffici biglietteria 

Art. 67 Associazioni senza scopo di lucro.

1. È istituito presso il servizio regionale competente l’elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono sullo stesso territorio regionale le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o appartenenti. 

2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 nonché per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sull’operato delle associazioni.[292]

3. Le associazioni iscritte nell’elenco svolgono l’attività, esclusivamente in conformità allo scopo per cui sono state costituite e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, previa stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 62. Qualsiasi eventuale variazione degli scopi costitutivi è tempestivamente comunicata alla Regione e al Comune territorialmente competente.[293]

4. [Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 1 trasmette alla Giunta regionale e al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione contenente: 

a) il programma di attività realizzato nell’anno trascorso e quello che si intende svolgere nell’anno successivo; 

b) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto stabilito al comma 3.][294]

5. Le associazioni iscritte indicano, con apposita insegna posta all’ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate ai soci dell’associazione. 

6. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale e diffusi esclusivamente in ambito associativo. È vietata la pubblicizzazione tramite stampa o altri mezzi di comunicazione anche se l’organizzazione è curata da un’agenzia autorizzata, il cui nome deve essere citato assieme agli estremi dell’autorizzazione.

7. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali. 

8. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 70, è disposta la cancellazione dell’associazione dall’elenco in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione all’elenco non può avvenire prima di un anno. 

Note:

[292]Comma così modificato dall’art. 52, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[293]Comma così modificato dall’art. 45, L.R. 29 aprile 2011, n. 7 e  dall’art. 52, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n. 28.

[294]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera m), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

Art. 68 Organizzazione di viaggi in forma non professionale.

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono l’effettuazione di viaggi senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti non sono soggetti alle norme della presente legge, purché l’attività sia svolta in forma occasionale comunque in numero massimo di due all’anno e per un gruppo limitato di viaggiatori e senza offerta al pubblico.[295]

2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati al Comune e sono subordinati alla stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative.

3. [Gli enti locali devono avvalersi delle agenzie per l’organizzazione di viaggi che rientrano nei pacchetti turistici di cui all’articolo 84del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7della legge 29 luglio 2003, n. 229), fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della normativa vigente in favore di anziani, minori e portatori di handicap. Parimenti sono fatte salve le attività organizzate dagli istituti scolastici nell’ambito della programmazione annuale della rispettiva attività didattica, purché la durata del viaggio e del soggiorno non superi le quarantotto ore.][296]

Note:

[295]Comma così modificato dall’art. 53, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[296]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera n), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

Art. 69 Uffici biglietteria.

1. Non è soggetta alla disciplina del presente titolo l’apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione, purché l’attività delle stesse si limiti all’emissione ed alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni, comprendente prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto. 

2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge le attività di vendita di biglietti ferroviari, ovvero di autoservizi di linea e di trasporto filofuniviario operanti all’interno del territorio regionale. 

Capo IV – Norme sanzionatorie 

Art. 70 Sanzioni amministrative.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00: 

a) chiunque intraprenda le attività di cui all’articolo 58 senza aver presentato la SCIA [297]; 

b) chiunque svolga attività diverse da quelle oggetto della SCIA [298]; 

c) il titolare dell’agenzia che non si avvale di un direttore tecnico; 

d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge, ovvero non rispetti il contenuto dei programmi nell’esecuzione del contratto di viaggio. 

2. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00: 

a) il titolare dell’agenzia che si avvale di un direttore tecnico non iscritto all’elenco regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza aver superato l’esame di cui all’articolo 65; 

b) l’associazione di cui all’articolo 67 che effettua l’attività a favore di non associati o contravviene all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa; 

c) i soggetti organizzatori di cui all’articolo 68 che contravvengono agli obblighi ivi previsti. 

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00: 

a) chiunque non osservi le disposizioni contenute nell’articolo 64, comma 5; 

b) chiunque faccia uso della denominazione di agenzia senza aver presentato la SCIA ovvero usi una denominazione diversa da quella indicata nella SCIA [299];

c) il titolare, già diffidato, che non osserva l’orario di apertura; 

d) il titolare che non effettua la comunicazione di cui all’articolo 59, comma 6; 

e) il titolare di agenzia che non effettua la vendita diretta al pubblico, che contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 58, comma 4 [300]. 

4. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 600,00. 

5. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata, congiuntamente alla sospensione dell’attività fino a centoventi giorni. In caso di ulteriore recidiva per violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è applicata la sanzione della sospensione dell’autorizzazione da quattro mesi a un anno, anche se si tratta di violazioni di diversa specie [301].

6. Per l’applicazione si osservano le norme di cui alla L.R. n. 33/1998. 

Note:

[297]Lettera così modificata dall’art. 46, comma 1, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[298]Lettera così modificata dall’art. 46, comma 2, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[299]Lettera così sostituita dall’art. 46, comma 3,  L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «b) chiunque  faccia uso della denominazione di agenzia senza aver ottenuto l’autorizzazione,  ovvero usi una denominazione diversa da quella autorizzata;». 

[300]Lettera così modificata dall’art. 46, comma 4, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

[301]Comma così modificato dall’art. 46, comma 5, L.R. 29 aprile 2011,  n. 7.

TITOLO V 

Interventi regionali per la qualificazione delle attività turistiche[302]

Art. 71 Contributi per le strutture e le attività turistiche.

1. La Regione può concedere anche mediante l’utilizzo di fondi statali o europei contributi per gli interventi diretti alla costruzione e alla riqualificazione delle strutture di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di opere complementari alle attività turistiche.[303]

2. [A tal fine, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua gli interventi da finanziare, specificando, in particolare: 

a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi; 

b) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento; 

c) la tipologia e la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità di concessione dei contributi;

d) le procedure per l’attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande; 

e) le modalità per l’esercizio dell’istruttoria, che può essere affidata a soggetti pubblici o privati previa valutazione di efficienza ed efficacia; 

f) la specificazione dei regimi di aiuto applicato ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.][304]

2. [Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo gli enti locali, gli enti pubblici singoli o associati, le società a prevalente capitale pubblico, le micro, piccole e medie imprese turistiche o loro consorzi, nonché altri soggetti privati che esercitano o intendono esercitare attività a rilevanza turistica.][305]

3.[La revoca del contributo è disposta qualora non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella presente legge e nell’atto di concessione del contributo. Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali conteggiati a partire dalla data di concessione.][306]

Note:

[302]Rubrica così modificata dall’art. 54, comma 1, L.R. 2 luglio 2020,  n. 28.

[303]Comma così modificato dall’art. 55, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

[304]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera o), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

[305]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera o), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

[306]Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, lettera o), L.R. 2 luglio  2020, n. 28.

Art. 72 Contributi per le attività di assistenza tecnica .[307]

1. La Regione promuove le attività di assistenza tecnica alla gestione tecnica, economica, finanziaria delle imprese turistiche finalizzata alla riqualificazione delle strutture ricettive, all’adeguamento dei sistemi e dei servizi turistici e alla formazione professionale degli operatori. 

2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno individua le attività da finanziare, specificando, in particolare: 

a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi; 

b) la tipologia, la misura dei contributi, i criteri e le priorità di concessione dei contributi medesimi; 

c) le procedure per l’attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande; 

d) la specificazione dei regimi di aiuto applicati ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia. 

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo i centri di assistenza tecnica alle imprese previsti dalla normativa regionale ed autorizzati dalla Giunta regionale. 

Note:

[307]In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda la   Delib.G.R. 3 novembre 2008, n. 1523.

Art. 73 Vincolo di destinazione.

1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i contributi previsti dal presente titolo sono vincolati alla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione. Il vincolo ha una durata di cinque anni per i beni mobili e di dieci anni per gli immobili, a partire dalla data di concessione del contributo, fatte salve le diverse disposizioni relative ai finanziamenti europei o statali.[308]

2. Per i beni immobili il vincolo è soggetto a trascrizione. 

3. Decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo può essere autorizzata, per l’ulteriore quinquennio, la destinazione degli immobili ad attività socio-assistenziali. In tal caso non sussiste l’obbligo di restituzione di cui al comma 5. 

4. Per i beni mobili i beneficiari e gli eventuali subentranti si obbligano, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione; le spese di registrazione sono a carico dei beneficiari. 

5. L’eventuale cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata quando sia dimostrata l’impossibilità o la non economicità della destinazione delle opere e comporta l’obbligo della preventiva restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione. 

Note:

[308]Comma così modificato dall’art. 56, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

Art. 73-bis Siti turistici di interesse regionale. [309]

1. La Regione Marche riconosce il complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi come sito turistico di interesse regionale, in quanto destinazione di rilevante attrazione turistica e generatore economico di sviluppo locale, pertanto partecipa, nei limiti delle risorse a disposizione, alla sua valorizzazione attraverso forme di gestione o sostegno dell’attività secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente.

Note:

[309]Articolo aggiunto dall’art. 57, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n.  28.

TITOLO VI 

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali 

Art. 74 Disposizioni finanziarie .[310]

1. L’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è stabilita, a decorrere dall’anno 2007, dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio. 

2. Le somme occorrenti per l’impiego e il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell’ambito delle corrispondenti Unità previsionali di base (UPB) 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 3.18.04. 

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti assegnati dallo Stato per il settore turismo nei limiti delle assegnazioni annuali e mediante l’impiego di risorse regionali iscritte nella proiezione pluriennale 2006/2009 delle UPB 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 3.18.04. 

Note:

[310]Con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1158 sono state definite le  caratteristiche per le aree di sosta e le modalità per la concessione di  contributi ai soggetti beneficiari, di cui al presente articolo.

Art. 75 Norme transitorie e finali.

1. [Ai componenti e al segretario delle commissioni regionali e provinciali previste dalla presente legge, anche dipendenti dell’ente rispettivamente competente nel caso di attività svolta fuori dell’orario di servizio, spettano un’indennità di seduta pari a euro 100,00 e le indennità di missione di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20(Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale)] [311]. 

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123(Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). 

3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri incentivi dell’Unione europea, dello Stato e della Regione a valere sugli stessi interventi. 

4. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in vigore al momento della predisposizione del relativo bando. 

5. Fino all’adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle leggi abrogate. 

6. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la denominazione posseduta. 

6-bis. Le country-houses, già previste dalla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), successivamente abrogata dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura), continuano a essere disciplinate dalle disposizioni della legge regionale abrogata a far data dall’abrogazione medesima sino al termine indicato al comma 3 dell’articolo 48 della L.R. n. 21/2011. Non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione per le opere necessarie alla realizzazione di dette strutture [312].

7. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate dalla presente legge restano applicabili ai rapporti sorti nel periodo di vigenza delle stesse e per l’esecuzione dei relativi impegni di spesa. 

8. Il rinvio alle disposizioni abrogate dalla presente legge si intende riferito alle corrispondenti disposizioni, ove riportate, della presente legge. 

9. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla presente legge. 

10. Gli IAT istituiti ai sensi dell’articolo 20 della L.R. n. 53/1997 e trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 6della L.R. 16 dicembre 2005, n. 35 (Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materia di competenza regionale), sono trasferiti alla Provincia territorialmente competente. L’individuazione dei beni e del personale da trasferire è effettuata dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all’articolo 11 della L.R. n. 10/1999. 

11. Si applica la definizione di micro imprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003. 

12. Fino alla data di decorrenza del riconoscimento dei sistemi turistici locali di cui all’articolo 8, comma 5, continuano ad essere considerati tali quelli formalmente riconosciuti dalla Regione in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge. 

Note:

[311]Comma abrogato dall’art. 47, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[312]Comma aggiunto dall’art. 39, comma 3, L.R. 16 febbraio 2015, n.  3.

Art. 76 Abrogazioni.

Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali: 

a) R. 12 marzo 1974, n. 9(Competenze del comitato urbanistico in materia di deroghe alberghiere); 

b) L.R. 21 maggio 1975, n. 43 (Istituzione albo regionale delle pro loco); 

c) R. 23 luglio 1977, n. 29(Finanziamento della propaganda turistica per l’esercizio finanziario 1977); 

d) R. 19 maggio 1978, n. 13(Incentivazione turistico-alberghiera); 

e) R. 6 marzo 1979, n. 9(Modifica all’articolo 6della legge regionale 19 maggio 1978, n. 13 “Incentivazione turistico-alberghiera”); 

f) R. 17 maggio 1980, n. 29(Incentivazione turistico-alberghiera); 

g) R. 4 dicembre 1984, n. 39(Interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione della ricettività turistico-alberghiera); 

h) R. 8 gennaio 1987, n. 6(Modificazioni alla L.R. 4 dicembre 1984, n. 39); 

i) R. 31 dicembre 1987, n. 43(Rifinanziamento della L.R. 4 dicembre 1984, n. 39concernente “Interventi per lo sviluppo e la qualificazione della ricettività turistico-alberghiera”); 

j) R. 28 ottobre 1991, n. 33(Interventi e riqualificazione dell’offerta turistica regionale); 

k) R. 12 agosto 1994, n. 31(Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere); 

l) R. 22 ottobre 1994, n. 42(Norme sulla classificazione delle strutture ricettive); 

m) R. 16 gennaio 1995, n. 13(Modifiche all’articolo 23 della L.R. 7 aprile 1988, n. 10 “Organizzazione turistica regionale”); 

n) R. 12 aprile 1995, n. 32(Interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 3, della L.R. 7 aprile 1988, n. 10 concernente “Organizzazione turistica regionale”); 

o) R. 12 aprile 1995, n. 42(Rifinanziamento e modificazioni della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33″Interventi e riqualificazione dell’offerta turistica regionale”); 

p) R. 23 luglio 1996, n. 31(Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla L.R. 22 ottobre 1994, n. 42);

q) L.R. 19 agosto 1996, n. 36 (Rifinanziamento e integrazione della R. 28 ottobre 1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione dell’offerta turistica regionale); 

r) R. 9 gennaio 1997, n. 4(Modifica all’articolo 8 della L.R. 23 gennaio 1996, n. 4 concernente “Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero”); 

s) L.R. 20 gennaio 1997, n. 12 (Norme in materia di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle strutture ricettive);

t) R. 24 febbraio 1997, n. 16(Proroga della durata in carica degli organi delle Aziende di promozione turistica); 

u) R. 14 luglio 1997, n. 41(Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo); 

v) R. 6 agosto 1997, n. 53(Ordinamento dell’organizzazione turistica delle Marche); 

w) R. 13 luglio 1999, n. 19(Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1997, n. 41concernente “Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo” e alla legge regionale 4 luglio 1994, n. 23 concernente «Modifiche alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 “Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale”»); 

x) R. 26 luglio 1999, n. 20(Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi); 

y) R. 31 agosto 1999, n. 23(Disciplina dei campeggi); 

z) L.R. 14 febbraio 2000, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 31sulle strutture extra-alberghiere e alla legge regionale 14 luglio 1997, n. 41sull’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo); 

aa) R. 9 marzo 2001, n. 5(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33″Interventi e riqualificazione dell’offerta turistica regionale”); 

bb) R. 15 settembre 2005, n. 22(Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 “Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero”). 

2. Sono o restano altresì abrogati: 

a) il primo comma dell’articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 1984, n. 40 (Classificazione delle strutture ricettive);

b) l’articolo 3 e il titolo II della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero); 

c) gli articoli 33e 34della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 1998); 

d) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 14della legge regionale 29 marzo 1999, n. 6 (Norme sull’attività statistica nella Regione Marche); 

e) l’articolo 79della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa); 

f) l’articolo 1della legge regionale 13 luglio 1999, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1997, n. 41concernente: “Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo” e alla legge regionale 4 luglio 1994, n. 23 concernente: “Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale”); 

g) il comma 2 dell’articolo 21della legge regionale 23 marzo 2000, n. 21 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2000); 

h) il comma 3 dell’articolo 11della legge regionale 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002).

3. Nella tabella B allegata alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20(Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale) è soppressa la voce “Commissione d’esame per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (articolo 21, L.R. n. 41/1997). 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

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