PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi

Legge provinciale 4 ottobre 2012 n. 19 – Trento – Provincia autonoma[1]

Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi[2] [3].

Note:

[1]Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 ottobre 2012, n. 40, Numero Straordinario n. 2.

[2]Il regolamento di esecuzione della presente legge è stato emanato con D.P.P. 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg. 

[3]Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 1, della presente legge, l’art. 32, comma 1, D.P.P. 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg. ha stabilito la data di applicazione della presente legge.

Preambolo

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 Finalità.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1. La Provincia disciplina la ricezione turistica all’aperto e ne favorisce lo sviluppo, nel rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio, ai fini della valorizzazione turistica e della fruizione del patrimonio naturale, ambientale e storico-culturale del Trentino.

2.  Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: “legge provinciale sui campeggi 2012”.

CAPO II

Strutture ricettive all’aperto

Articolo 2 Definizioni.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Per i fini di questa legge s’intende per:

a)  “equipaggio”: persone che singolarmente o in gruppo soggiornano all’interno della struttura ricettiva all’aperto, con o senza propri mezzi mobili di soggiorno;

b)  “piazzola”: la superficie attrezzata messa a disposizione del turista e atta a ospitare l’equipaggio provvisto di tende, di propri mezzi mobili di soggiorno e di strutture accessorie, nonché gli allestimenti mobili e le strutture fisse di appoggio;

c)  “struttura accessoria”: struttura del turista da accostare al mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;

d)  “allestimenti mobili”: tende, caravan, roulotte, autocaravan; sono inoltre allestimenti mobili le case mobili, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, nonché ulteriori allestimenti mobili di servizio, messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o gestore della struttura ricettiva, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento di esecuzione;[4]

e)  “struttura fissa di appoggio”: struttura rigida messa a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, destinata stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;

f)  “unità abitative”: camere, junior suite, suite, nonché appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, diverse rispetto a quelle previste alla lettera d), i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;[5]

g)  “mezzo mobile di soggiorno”: caravan o roulotte e autocaravan di proprietà del turista;

h)  “servizi accessori”: servizi aggiuntivi forniti nella struttura ricettiva all’aperto, volti esclusivamente a migliorare la qualità dell’offerta turistica proposta, individuati dal regolamento di esecuzione; non sono in ogni caso considerati servizi accessori ai fini di questa legge gli esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

i)  “comunità”: le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3(Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), o i comuni appartenenti al territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della medesima legge.

Note:

[4]Lettera prima modificata dall’art. 21, comma 1, L.P. 28 dicembre 2020, n. 15, entrata in vigore il 29 dicembre 2020, e poi così sostituita dall’art. 14, comma 1, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022. Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «d) “allestimenti mobili”: tende, caravan, roulotte, autocaravan, case mobili, tende attrezzate o ulteriori allestimenti messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva;».

[5]Lettera così sostituita dall’art. 14, comma 2, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022. Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «f) “unità abitative”: camere, junior suite, suite, nonché appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;».

Articolo 3 Ricettività turistica all’aperto.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Sono strutture ricettive all’aperto gli esercizi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti, posti in aree recintate e costantemente controllate da idonei sistemi di sorveglianza.

2.  Le strutture ricettive all’aperto si dividono nelle seguenti tipologie:

a)  campeggio;

b)  campeggio-villaggio.

2.  La scelta di destinare l’area a struttura ricettiva all’aperto è riservata al piano regolatore generale del comune. Se il piano regolatore generale del comune non individua la tipologia della struttura ricettiva all’aperto, la scelta è rimessa al titolare o al gestore della struttura.

3.  A supporto del turismo itinerante con autocaravan, nel territorio provinciale sono inoltre realizzate aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan.

Articolo 4 Campeggio.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  li campeggio è una struttura ricettiva all’aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti nonché per l’eventuale prestazione ai turisti di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.

2.  Il titolare o il gestore del campeggio deve riservare una quota almeno pari al 50 per cento della capacità ricettiva complessiva all’allestimento di piazzole destinate esclusivamente ai turisti itineranti provvisti di tende o di mezzi mobili di soggiorno.[7]

3.  Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti unità abitative, piazzole attrezzate con allestimenti mobili o con strutture fisse di appoggio e piazzole destinate ad accogliere strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo del 50 per cento della capacità ricettiva complessiva ed entro i limiti specifici previsti da questa legge.[6]

4.  La capacità ricettiva riferita alle strutture accessorie previste dal comma 3 non può superare il 30 per cento di quella complessivamente dichiarata.[8]

5.  Gli appartamenti e i bungalow con servizio autonomo di cucina devono rispettare le superfici minime previste dal regolamento di esecuzione.[9]

6.  Nelle camere, junior suite e suite sono assicurati i seguenti servizi minimi;

a)  pulizia giornaliera delle unità abitative;

b)  cambio settimanale della biancheria e comunque a ogni cambio cliente;

c)  bagno privato dotato dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione.

7.  La superficie delle camere, junior suite e suite è calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

8.  Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e le strutture accessorie e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presenti in piazzola sono rimossi.

9.  Il posizionamento di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non è consentito nelle aree di protezione dei laghi.

Note:

[6]Comma così modificato dall’art. 51, comma 1, L.P. 13 maggio 2020, n. 3, entrata in vigore il 14 maggio 2020.

[7]Comma così modificato dall’art. 21, comma 2, L.P. 28 dicembre 2020, n. 15, entrata in vigore il 29 dicembre 2020 (vedi, anche, il comma 8).

[8]Comma così modificato dall’art. 21, comma 3, L.P. 28 dicembre 2020, n. 15, entrata in vigore il 29 dicembre 2020 (vedi, anche, il comma 8).

[9]Comma così modificato dall’art. 14, comma 3, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.

Articolo 5 Campeggio-villaggio.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Il campeggio-villaggio è la struttura ricettiva all’aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti che dispone, nella misura minima del 15 e massima del 50 per cento della capacità ricettiva complessiva, di unità abitative e di piazzole attrezzate con strutture fisse di appoggio o con allestimenti mobili. Nel campeggio-villaggio, inoltre, sono assicurati ai turisti la prestazione del servizio di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.[10]

2.  Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presente in piazzola è rimosso.

3.  Al campeggio-villaggio si applica quanto previsto dall’articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 7. Non è comunque consentito attrezzare le piazzole con strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno.

Note:

[10]Comma così modificato dall’art. 51, comma 2, L.P. 13 maggio 2020, n. 3, entrata in vigore il 14 maggio 2020, e dall’art. 21, comma 4, L.P. 28 dicembre 2020, n. 15, entrata in vigore il 29 dicembre 2020 (vedi, anche, il comma 8).

Articolo 6 Pertinenze.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Possono far parte del campeggio e del campeggio-villaggio anche aree e immobili destinati a pertinenze non direttamente collegati con l’ingresso principale e posti nell’immediata prossimità degli stessi, purché adibiti all’erogazione dei servizi accessori previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera h).

2.  Per i fini del comma 1, il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra il campeggio e il campeggio-villaggio e le pertinenze nonché le modalità per la sua misurazione.

Articolo 7 Divieto di campeggio.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  È vietato campeggiare in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all’aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti secondo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di agriturismo, a eccezione dei seguenti casi:

a)  insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità;

b)  insediamenti destinati ad ospitalità occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell’area posta in stretta vicinanza alla sua casa di abitazione, con i limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione.

2.  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, la sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici è considerata esercizio abusivo dell’attività di campeggio a meno che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, a eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio del veicolo, nel rispetto di quanto disposto dal codice della strada.

Articolo 8 Aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Tenuto conto dell’opportunità di assicurare un adeguato livello di servizio per gli autocaravan in transito, il comune promuove, ove necessario, la realizzazione delle aree di servizio per autocaravan, denominate camper service, dove non è consentita la sosta, dotate di erogatori di acqua potabile, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemi di illuminazione, impianti igienico-sanitari atti allo scarico delle acque reflue nere e grigie. Il piano regolatore generale del comune individua le zonizzazioni urbanistiche in cui sono ammesse le aree camper service. [12]

2.  Le aree camper service sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati. La normativa provinciale in materia di incentivazione delle attività economiche prevede specifici interventi per il sostegno degli investimenti realizzati dai privati.

3.  Il piano regolatore generale del comune individua le aree di sosta attrezzate per autocaravan dotate almeno degli stessi servizi delle aree camper service, dove è consentita la sosta per un periodo non eccedente le quarantotto ore. In occasione di eventi di rilevante interesse turistico i comuni possono stabilire deroghe a questo limite per un ulteriore periodo massimo di settantadue ore da determinare in relazione alla durata dei predetti eventi. I comuni possono inoltre stabilire deroghe al predetto limite temporale consentendo che la sosta sia protratta fino a un massimo di trecentosessanta ore nelle aree di sosta attrezzate poste nelle immediate vicinanze di strutture sanitarie e ospedaliere, ivi compresi gli stabilimenti termali, tenuto conto della disponibilità sul territorio di strutture ricettive all’aperto. [11]

4.  Le aree di sosta attrezzate per autocaravan sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati.

5.  La gestione delle aree di sosta attrezzate per autocaravan, da parte di soggetti privati che non sia attività integrativa di altra attività economica svolta in via prevalente dal medesimo gestore, è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 13, ove applicabili, e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 14.

6.  Lo stazionamento nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan eccedente le quarantotto ore costituisce violazione del divieto di campeggio stabilito dall’articolo 7e configura la fattispecie di esercizio di campeggio abusivo da parte del turista ai sensi del medesimo articolo e la fattispecie di esercizio di campeggio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività da parte del gestore dell’area di sosta.

7.  Nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan deve essere garantito il controllo costante con idonei impianti di videosorveglianza.

8.  Gli organi di vigilanza previsti dall’articolo 20provvedono a effettuare controlli periodici sul rispetto di quanto previsto da questo articolo.

9. Nel caso in cui le aree previste da questo articolo siano realizzate su terreni di proprietà pubblica, gli enti pubblici titolari possono disciplinare nell’atto di affidamento della disponibilità anche le modalità di determinazione delle tariffe da applicare da parte dell’affidatario. Per i terreni di proprietà della Provincia questo comma costituisce un obbligo.

Note:

[11]Comma così modificato dall’art. 20, comma 1, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016, e con l’efficacia indicata nel comma 6 del citato art. 20, L.P. n. 19/2016.

[12]Comma così modificato dall’art. 63, comma 1, L.P. 16 giugno 2017, n. 3.

Articolo 8-bis Realizzazione di alloggi sopraelevati nell’ambito dell’offerta turistica[15] [13].

In vigore dal 17 luglio 2013

1.  La realizzazione di alloggi sopraelevati dal suolo e integrati nella vegetazione è ammessa nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 2, nell’ambito dell’offerta ricettiva delle strutture turistiche disciplinata da questa legge e dalle leggi provinciali in materia di ricettività alberghiera ed extra alberghiera, di rifugi escursionistici e di agriturismo. Resta fermo il rispetto della disciplina urbanistica e della normativa vigente in materia di sicurezza.

1-bis.    L’allestimento degli alloggi previsti dal comma 1 è consentito solo nell’ambito della categoria funzionale e della destinazione di zona corrispondenti a quelle in cui, in base alla normativa vigente, possono essere collocate le strutture ricettive in cui gli alloggi sono inseriti. [14]

2.  Al fine di garantire un’offerta turistica qualificata, la Giunta provinciale adotta un regolamento che, attraverso la modifica dei regolamenti di attuazione delle leggi provinciali in materia di ricettività turistica, definisce previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e anche in deroga alle caratteristiche delle strutture ricettive definite dalla legislazione provinciale:

a)  i casi in cui è ammessa la realizzazione di alloggi sopraelevati nell’ambito dell’offerta turistica ricettiva alberghiera ed extra alberghiera, di campeggi, di rifugi escursionistici e di agriturismo;

b)  i parametri strutturali e dimensionali degli alloggi previsti dal comma 1;

c)  le modalità di integrazione degli alloggi previsti dal comma 1 con le strutture ricettive previste dalla normativa provinciale, fermo restando che tali alloggi possono essere realizzati solo in presenza di un immobile che offre i servizi centralizzati;

d)  le modalità di verifica della conformità a quanto previsto dalle lettere b) e c), ai fini del rilascio del titolo edilizio;

e)  ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione di questa legge.

Note:

[13]Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.P. 1° luglio 2013, n. 12.

[14]Comma aggiunto dall’art. 132, comma 1, L.P. 4 agosto 2015, n. 15, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[15]Vedi, anche, D.P.P. 20 ottobre 2015, n. 16-30/Leg.

CAPO III

Disciplina urbanistico-edilizia

Articolo 9 Disposizioni in materia urbanistica.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Per coordinare questa legge con le norme di carattere edilizio, l’allestimento delle strutture ricettive all’aperto e la realizzazione al loro interno di interventi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica sono subordinati alla verifica della conformità delle opere da realizzare a questa legge e al relativo regolamento di esecuzione, ivi compresi i parametri strutturali per i diversi livelli di classificazione. La conformità è verificata secondo quanto previsto dall’articolo 10. [17]

2.  L’allestimento di un campeggio e di un campeggio-villaggio è ammesso solo se espressamente previsto dagli strumenti urbanistici. L’allestimento del campeggio e del campeggio-villaggio, nonché gli interventi da realizzare nel suo interno, sono soggetti a titolo edilizio se questo è richiesto dalla normativa urbanistica; il titolo edilizio non può essere ottenuto se il progetto non rispetta i parametri strutturali minimi previsti per il livello di classificazione a una stella.

3.  Il piano regolatore generale definisce i criteri per la localizzazione e per il dimensionamento delle strutture edilizie permanenti presenti nell’area destinata a campeggio o a campeggio-villaggio, per garantire il loro corretto inserimento nel contesto, territoriale e paesaggistico. Sulla base degli stessi criteri il piano regolatore generale definisce i parametri edilizi delle strutture permanenti. [16]

4.  Per i fini della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5(Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), allegato B, articolo 22, comma 5, nelle aree di protezione dei laghi s’intendono interventi di riqualificazione funzionale del campeggio e del campeggio-villaggio quelli che comportano l’aumento del suo livello di classificazione di almeno una stella.

Note:

[16] Sulla data di applicazione del presente comma vedi l’art. 32, comma 2, D.P.P. 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg..

[17]Comma così sostituito dall’art. 64, comma 1, L.P. 16 giugno 2017, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «1. Ai fini del coordinamento di questa legge con le norme di carattere edilizio, il rilascio della concessione edilizia o la realizzazione di interventi all’interno dei campeggi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica sono subordinati all’ottenimento del visto di corrispondenza previsto dall’articolo 10.».

Articolo 10 Verifica di conformità. [18]

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Per l’allestimento delle strutture ricettive all’aperto e la realizzazione al loro interno di interventi soggetti a permesso di costruire, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato all’ottenimento del visto di corrispondenza che attesta la conformità di questi interventi ai sensi dell’articolo 9. Il visto di corrispondenza è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo su richiesta dell’interessato.

2.  Per la realizzazione all’interno delle strutture ricettive all’aperto di interventi soggetti a SCIA, la conformità è attestata ai sensi dell’articolo 9 mediante certificazione del progettista. La certificazione è allegata alla SCIA. Copia della SCIA e dei suoi allegati sono trasmessi, entro cinque giorni dalla sua presentazione, dal comune alla struttura provinciale competente in materia di turismo per le verifiche di competenza.

Note:

[18]Articolo così sostituito dall’art. 65, comma 1, L.P. 16 giugno 2017, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 10 – Visto di corrispondenza. 1. Il visto di corrispondenza è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo su richiesta dell’interessato e costituisce presupposto per l’ottenimento del titolo edilizio ai sensi dell’articolo 9. Il visto ha come oggetto la verifica della conformità degli interventi alle prescrizioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione, ivi compresi i parametri strutturali per i diversi livelli di classificazione.».

Articolo 11 Allestimenti mobili.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Il campeggio e il campeggio-villaggio possono comprendere spazi o piazzole per l’insediamento di allestimenti mobili, incluse strutture edilizie leggere comunque denominate non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o a strutture o a manufatti a carattere residenziale. Caravan, roulotte, autocaravan, case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili di servizio devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole; le tende e le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio devono essere facilmente rimovibili e asportabili dalla piazzola.[21]

2.  Gli allestimenti mobili sono diretti a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee e non sono soggetti a titolo edilizio. Le strutture leggere e le tende attrezzate destinate ad alloggio devono essere realizzate con materiali costruttivi leggeri e non avere alcun collegamento permanente al terreno.[22]

2-bis.    Il regolamento può demandare a deliberazione della Giunta provinciale l’individuazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali delle case mobili, delle strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio e degli allestimenti mobili di servizio anche per garantire la loro coerenza con il contesto territoriale.[23]

2-ter.    L’insediamento degli allestimenti mobili nelle piazzole del campeggio e del campeggio-villaggio è effettuato dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva che ne assicura le condizioni di conformità e di sicurezza, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.[23]

3.  [L’insediamento degli allestimenti mobili nelle piazzole del campeggio e del campeggio-villaggio è effettuato dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva nel rispetto dei limiti stabiliti da questa legge e dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4.][19]

4.  [Per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico, possono essere collocati nella struttura ricettiva solo allestimenti mobili coerenti con le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale; con la medesima deliberazione sono stabiliti i limiti al dimensionamento degli eventuali allestimenti mobili diversi da quelli destinati a ospitare i turisti, in caso di mancato rispetto delle predette caratteristiche, gli allestimenti mobili si considerano costruzioni abusive, realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, e si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica.][19]

5.  La documentazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 14 riporta il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili o con strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio e il numero di case mobili e strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio effettivamente posizionate all’interno della struttura ricettiva. Alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 14 è allegata, inoltre, la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto dal regolamento di esecuzione. Il nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili e strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio all’interno della struttura ricettiva sono comunicati con le modalità previste per la classificazione dall’articolo 12.[20]

Note:

[19]Comma abrogato dall’art. 21, comma 5, L.P. 28 dicembre 2020, n. 15, entrata in vigore il 29 dicembre 2020.

[20]Comma così prima sostituito dall’art. 21, comma 6, L.P. 28 dicembre 2020, n. 15, entrata in vigore il 29 dicembre 2020, e poi dall’art. 14, comma 7, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022. Il testo precedente l’ultima sostituzione era così formulato: «5. La documentazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 14 riporta il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili o con tende attrezzate e il numero di case mobili e tende attrezzate effettivamente posizionate all’interno della struttura ricettiva. Alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dell’articolo 14 è allegata, inoltre, la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto dal regolamento di esecuzione. Il nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili e tende attrezzate all’interno della struttura ricettiva sono comunicati con la dichiarazione di autoclassificazione prevista dall’articolo 12.».

[21]Comma così modificato dall’art. 14, comma 4, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.

[22]Comma così modificato dall’art. 14, comma 5, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.

[23]Comma aggiunto dall’art. 14, comma 6, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.

CAPO IV

Disciplina dell’attività

Articolo 12 Classificazione.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  L’attribuzione della classificazione è obbligatoria, precede ed è presupposto per l’esercizio dell’attività. [26]

2.  La classificazione attesta la denominazione, la tipologia e il livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva all’aperto. [27]

3.  In relazione ai requisiti posseduti le strutture ricettive all’aperto sono classificate in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due e una stella. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per i diversi livelli di classificazione. Il regolamento può prevedere i casi e le modalità con cui è possibile derogare a questi parametri in relazione all’assetto urbanistico del territorio provinciale.

4.  [Prima di procedere alla dichiarazione di autoclassificazione per una struttura ricettiva a cinque stelle l’interessato può chiedere un parere preventivo alla commissione qualità prevista dall’articolo 15.] [31]

5.  La domanda di classificazione è presentata alla struttura provinciale competente in materia di turismo dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva all’aperto, sia per i nuovi esercizi sia a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora comportino mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia. Se la perdita o la variazione non comportano modifiche del livello di classificazione o della tipologia, il titolare o il gestore della struttura ricettiva all’aperto provvedono a darne comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di turismo. [28]

5-bis.    La Giunta provinciale individua con propria deliberazione il contenuto della domanda di classificazione e della comunicazione prevista dal comma 5, le modalità di presentazione delle stesse nonché la documentazione da allegare. [29]

6.  [La dichiarazione di autoclassificazione è presentata contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 14. Il comune trasmette copia della dichiarazione di autoclassificazione alla struttura provinciale competente in materia di turismo entro il termine e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.] [24]

7.  [La variazione o la perdita di uno o più degli elementi necessari per la classificazione comporta, per il titolare o il gestore della struttura, l’obbligo di sostituire la dichiarazione di autoclassificazione già presentata con una nuova dichiarazione.] [31]

8.  La struttura provinciale competente in materia di turismo provvede d’ufficio alla classificazione della struttura ricettiva all’aperto qualora venga accertata in qualunque momento la non corrispondenza tra i parametri di classificazione posseduti e il livello di classificazione precedentemente assegnato alla medesima struttura. La classificazione è revocata d’ufficio se viene accertata in qualunque momento l’insussistenza anche di uno solo dei parametri per la classificazione a una stella. I provvedimenti previsti da questo comma sono disposti dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato. [25]

8-bis.    I provvedimenti di classificazione e di revoca della classificazione e la comunicazione prevista dal comma 5 sono trasmessi in copia al comune competente per territorio a cura della struttura provinciale competente in materia di turismo. [30]

Note:

[24]Comma così modificato dall’art. 20, comma 2, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016, e con l’efficacia indicata nel comma 6 del citato art. 20, L.P. n. 19/2016.

[25]Comma prima modificato dall’art. 20, comma 3, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016, e con l’efficacia indicata nel comma 6 del citato art. 20, L.P. n. 19/2016, e poi così sostituito dall’art. 66, comma 5, L.P. 16 giugno 2017, n. 3. Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «8. Il livello di classificazione che risulta dalla dichiarazione di autoclassificazione è modificato d’ufficio dalla struttura provinciale competente in materia di turismo se viene accertata in qualunque momento l’errata compilazione dell’autoclassificazione o la non corrispondenza tra gli elementi di classificazione autoattribuita e quelli previsti ai sensi di questa legge. Il livello di classificazione è revocato d’ufficio se viene accertata in qualunque momento l’insussistenza di uno dei requisiti minimi per la classificazione a una stella. La modifica o la revoca è disposta dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato, ed è comunicata al comune.».

[26]Comma così modificato dall’art. 66, comma 1, L.P. 16 giugno 2017, n. 3.

[27]Comma così sostituito dall’art. 66, comma 2, L.P. 16 giugno 2017, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «2. La classificazione consiste in una dichiarazione di autoclassificazione con la quale il titolare o il gestore della struttura attesta la denominazione della struttura, gli elementi necessari per la classificazione, come definiti nel regolamento di esecuzione, il livello di classificazione e la tipologia da assegnare alla struttura.».

[28]Comma così sostituito dall’art. 66, comma 3, L.P. 16 giugno 2017, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «5. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata sia per i nuovi esercizi sia per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia.».

[29]Comma aggiunto dall’art. 66, comma 4, L.P. 16 giugno 2017, n. 3 e poi abrogato dall’art. 66, comma 7, L.P. 16 giugno 2017, n. 3.

[30]Comma aggiunto dall’art. 66, comma 6, L.P. 16 giugno 2017, n. 3.

[31]Comma abrogato dall’art. 66, comma 7, L.P. 16 giugno 2017, n. 3.

Articolo 13 Requisiti per l’esercizio dell’attività.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  I requisiti per l’esercizio dell’attività sono:

a)  il possesso da parte del richiedente, titolare o gestore della struttura ricettiva, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo volta a volta vigente, e dalla normativa in materia di antimafia;

b)  la disponibilità completa ed esclusiva della struttura ricettiva;

c)  la classificazione della struttura ricettiva;

d)  il possesso del titolo edilizio;

e)  la conformità della struttura ricettiva alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza; [32]

f)  la conformità alla normativa vigente degli impianti tecnologici realizzati all’interno della struttura ricettiva; [33]

g)  la stipula di una polizza di assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli utenti.

Note:

[32]Lettera così sostituita dall’art. 67, comma 1, L.P. 16 giugno 2017, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «e) il possesso della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in ordine agli allestimenti antincendio e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività alla struttura provinciale competente in materia di antincendi e protezione civile, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;».

[33]Lettera così modificata dall’art. 67, comma 2, L.P. 16 giugno 2017, n. 3.

Articolo 14 Esercizio dell’attività.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  L’esercizio dell’attività da parte delle strutture ricettive all’aperto è subordinato alla presentazione al comune della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23(legge provinciale sull’attività amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13. [34]

2.  La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i contenuti della segnalazione certificata di inizio attività, le sue modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla segnalazione.

3.  La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività consente lo svolgimento di attività di trattenimento e svago, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o di strumenti informatici, cartoline e francobolli ai turisti ospiti della struttura, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi di settore e la conformità dei locali alle norme edilizie, ambientali, sanitarie, di prevenzione dagli incendi, di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro, e alle norme in materia di beni culturali. Questi servizi possono anche essere aperti al pubblico nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore in materia; in tal caso, fermo restando il requisito della sorvegliabilità dei locali eventualmente richiesto dalle leggi di settore, il percorso di accesso a essi dev’essere opportunamente segnalato e individuato nella relativa documentazione.

Note:

[34]Comma così modificato dall’art. 20, comma 3, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016, e con l’efficacia indicata nel comma 6 del citato art. 20, L.P. n. 19/2016.

Articolo 15 Commissione qualità.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  La Provincia assicura il controllo dei livelli qualitativi minimi delle prestazioni erogate da ciascuna struttura ricettiva all’aperto in relazione al livello di classificazione posseduto.

2.  Per garantire la tutela dei consumatori assicurando nell’ambito di ciascun livello di classificazione la prestazione di un adeguato standard qualitativo dell’offerta, la Provincia può ridurre di un livello la classificazione posseduta dalla struttura ricettiva all’aperto che, pur rispettando i requisiti minimi e la classificazione, non raggiunge questi standard qualitativi. A tal fine la Provincia nomina una commissione formata da un componente designato dalla Provincia, da un componente designato dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e da un componente esterno esperto in materia di ricettività turistica all’aperto, individuato di comune accordo. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Provincia. Se le designazioni non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta, la Provincia nomina i componenti prescindendone.

3.  La commissione dura in carica cinque anni ed effettua i controlli previsti dal comma 1 in presenza di segnalazioni da parte di utenti o di organismi competenti che evidenziano deficienze qualitative del servizio e delle prestazioni erogate. Se la commissione, sentito il titolare o il gestore della struttura ricettiva all’aperto, ritiene che il servizio fornito non sia compatibile con i livelli qualitativi minimi relativi al livello di classificazione posseduto, invita il titolare o il gestore della struttura ricettiva all’aperto ad adeguarsi alle prescrizioni segnalate entro un congruo termine. Decorso questo termine, se la struttura ricettiva all’aperto non si è adeguata, la commissione ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente che provvede a ridurre di un livello la classificazione posseduta. Non è in ogni caso possibile revocare la classificazione in presenza dei requisiti minimi per il mantenimento del livello di classificazione a una stella. Gli standard qualitativi sono adottati e resi pubblici dalla commissione.

Articolo 16 Obblighi del titolare e del gestore.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Il titolare e il gestore sono responsabili dell’osservanza di questa legge nelle strutture ricettive all’aperto.

2.  La vita interna di ogni struttura è organizzata e disciplinata da un apposito regolamento.

3.  Il gestore assicura una custodia continua durante il periodo di apertura.

Articolo 17 Periodi di esercizio.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  L’esercizio dell’attività di campeggio e di campeggio-villaggio è annuale. Nell’arco dell’anno è comunque garantito il periodo di apertura della struttura per un periodo minimo di quattro mesi.

2.  Il titolare o il gestore della struttura ricettiva all’aperto comunica il periodo di apertura dell’esercizio al comune. [35]

3.  Nei periodi di chiusura, previa comunicazione al comune, è consentita al titolare o al gestore del campeggio e del campeggio-villaggio l’attivazione di spazi adibiti alla sosta di autocaravan, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 8. [35]

Note:

[35]Comma così modificato dall’art. 20, comma 3, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016, e con l’efficacia indicata nel comma 6 del citato art. 20, L.P. n. 19/2016.

Articolo 18 Tariffe[36].

In vigore dal 19 ottobre 2012

[1.    I prezzi delle prestazioni fornite dalle strutture ricettive all’aperto sono determinati liberamente da ciascun titolare o gestore.

2.  Entro il 30 novembre di ogni anno il titolare o il gestore della struttura ricettiva all’aperto comunica i prezzi massimi giornalieri in via telematica ai soggetti e con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione. L’omessa comunicazione dei prezzi comporta l’automatica applicazione dei prezzi risultanti dall’ultima comunicazione effettuata.

3.  Il periodo di applicazione dei prezzi decorre dal 1° dicembre al 30 novembre dell’anno successivo].

Note:

[36]Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

Articolo 19 Obbligo di esposizione al pubblico.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  All’ingresso della struttura ricettiva all’aperto il titolare o il gestore espone, in luogo visibile, l’insegna con la denominazione, la tipologia e la classificazione simboleggiata dal numero delle stelle assegnate e i periodi di apertura.

2.  All’interno del locale di ricezione sono esposti al pubblico:

a)  la segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva all’aperto;

a-bis)  il provvedimento di classificazione e le successive comunicazioni; [38]

b)  [la tabella dei prezzi massimi applicati;] [37]

c)  la planimetria generale e il regolamento interno della struttura.

Note:

[37]Lettera abrogata dall’art. 14, comma 2, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

[38]Lettera aggiunta dall’art. 68, comma 1, L.P. 16 giugno 2017, n. 3.

CAPO V

Controlli e sanzioni amministrative

Articolo 20 Vigilanza.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Le funzioni di vigilanza sul rispetto di questa legge, del regolamento di esecuzione e dei loro provvedimenti attuativi sono esercitate dai dipendenti della struttura provinciale competente in materia di turismo e dai dipendenti dei comuni, specificamente autorizzati dall’ente di appartenenza, nonché dalla polizia locale. [39]

2.  Per l’esercizio delle loro attribuzioni i dipendenti della Provincia e dei comuni, muniti di un apposito tesserino di riconoscimento, e la polizia locale hanno libero accesso alle strutture ricettive all’aperto. [39]

3.  Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e delle autorità sanitarie per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari.

Note:

[39]Comma così modificato dall’art. 20, comma 4, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016, e con l’efficacia indicata nel comma 6 del citato art. 20, L.P. n. 19/2016.

Articolo 21 Sanzioni.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Le violazioni alle disposizioni di questa legge comportano l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a)  il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro in caso di esercizio di campeggio e campeggio-villaggio senza il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13e senza la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 14; inoltre l’autorità competente all’irrogazione della sanzione ordina l’immediata chiusura dell’attività;

b)  il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

b-bis)  il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia. Alla medesima sanzione è soggetto il titolare o il gestore della struttura ricettiva che ometta di fornire agli equipaggi, senza giustificato motivo, i servizi corrispondenti al livello di classificazione attribuito; [44]

b-ter)  il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di mancata presentazione della comunicazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione non comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia; [44]

c)  il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di occupazione di aree comuni o di servizio con mezzi mobili di soggiorno;

d)  il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sulle attrezzature, sui servizi e sulla classificazione; [40]

e)  il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di inottemperanza all’obbligo di custodia stabilito dall’articolo 16;

f)  il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di violazione dell’obbligo di apertura previsto dall’articolo 17;

g)  [il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di applicazione di tariffe massime superiori a quelle comunicate ai sensi dell’articolo 13; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;] [41]

h)  il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione dell’obbligo di esposizione al pubblico previsto dall’articolo 19; la stessa sanzione si applica in caso di difformità tra gli atti esposti e quelli trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di turismo, e al comune; [45]

i)  il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione del divieto di campeggiò stabilito dall’articolo 7;

j)  il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di messa a disposizione del turista delle piazzole, delle strutture fisse di appoggio, delle unità abitative e degli allestimenti mobili per un periodo superiore a dodici mesi; il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro se il periodo di locazione è superiore a tre anni; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

k)  il pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale, dei requisiti e delle caratteristiche previsti per la struttura accessoria da accostare al mezzo mobile di soggiorno;

k-bis)  il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dei requisiti e delle caratteristiche previsti per le unità abitative e le strutture fisse d’appoggio;[46]

k-ter)  il pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale prevista per le unità abitative, gli allestimenti mobili e le strutture fisse d’appoggio;[46]

k-quater)  il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti per gli allestimenti mobili; ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa, l’autorità competente sospende l’attività e diffida l’interessato a ripristinare le condizioni di legittimità nel termine prescritto; decorso inutilmente il suddetto termine, è ordinata l’immediata chiusura dell’attività;[46]

l)  il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dell’obbligo di rimozione della struttura accessoria e del mezzo mobile di soggiorno, nell’ipotesi di mancato rinnovo del contratto previsto dagli articoli 4, comma 8, e 5, comma 2; la sanzione è irrogata al turista titolare del contratto se il titolare o il gestore dimostra di aver effettuato una apposita diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno;

m)  il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione degli obblighi di adeguamento previsti dall’articolo 24, comma 3, e dall’articolo 25, comma 5.

2.  In caso di violazione di disposizioni di questa legge diverse da quelle del comma 1 o delle norme dei regolamenti previsti dagli articoli 8-bis e 22 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro. [42]

3.  Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689(Modifiche al sistema penale). L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione spetta al comune, a eccezione delle sanzioni disposte in materia di classificazione per le quali l’emissione spetta alla Provincia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio dell’ente competente a emettere l’ordinanza-ingiunzione. [43]

Note:

[40]Lettera così modificata dall’art. 14, comma 3, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

[41]Lettera abrogata dall’art. 14, comma 4, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

[42]Comma così modificato dall’art. 132, comma 2, L.P. 4 agosto 2015, n. 15, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[43]Comma così modificato dall’art. 20, comma 3, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016, e con l’efficacia indicata nel comma 6 del citato art. 20, L.P. n. 19/2016.

[44]Lettera aggiunta dall’art. 69, comma 1, L.P. 16 giugno 2017, n. 3.

[45]Lettera così modificata dall’art. 69, comma 2, L.P. 16 giugno 2017, n. 3.

[46]Lettera aggiunta dall’art. 14, comma 8, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 22 Regolamento di esecuzione.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale adotta il suo regolamento di esecuzione, dopo aver sentito la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2.  Il regolamento di esecuzione prevede, tra l’altro:

a)  la specificazione delle caratteristiche minime del campeggio e del campeggio-villaggio, comprese quelle dell’alloggio del gestore, degli allestimenti e delle dotazioni del campeggio e del campeggio-villaggio medesimo e le modalità di calcolo delle superfici;

b)  le caratteristiche tecniche, tipologiche e di collocazione degli allestimenti mobili e delle strutture accessorie per garantire la loro coerenza con il contesto territoriale e paesaggistico;[47]

c)  la specificazione delle caratteristiche delle aree di servizio e delle aree di sosta attrezzate per autocaravan;

d)  l’attuazione della disciplina della classificazione e le relative ed eventuali norme transitorie;

e)  le ulteriori disposizioni necessarie a specificare e attuare questa legge;

f)  le eventuali norme transitorie ulteriori a quelle previste da questa legge.

Note:

[47]Lettera così modificata dall’art. 21, comma 7, L.P. 28 dicembre 2020, n. 15, entrata in vigore il 29 dicembre 2020.

Articolo 23 Disposizioni transitorie.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo capo, le disposizioni di questa legge si applicano dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data continuano ad applicarsi la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33(legge provinciale sui campeggi), ancorché abrogata dall’articolo 26 di questa legge, e il suo regolamento di esecuzione[48].

2.  Restano valide le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le dichiarazioni di autoclassificazione presentate dai titolari o dai gestori dei campeggi e dei campeggi parco per vacanze sulla base della normativa previgente.

3.  I campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti e classificati alla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1 conservano il livello di classificazione attribuibile in base alla normativa previgente anche se non dispongono dei parametri di classificazione previsti dall’articolo 12, comma 3. I campeggi sono riclassificati d’ufficio se, entro tre anni dalla predetta data, non si sono dotati dei parametri di classificazione previsti dall’articolo 12, comma 3, per il livello posseduto; queste strutture sono tenute all’immediato rispetto dei parametri in caso di interventi complessivi che riguardano l’intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti e alle dotazioni interessate. I campeggi parco per vacanze sono riclassificati d’ufficio se, entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1, non si sono dotati dei parametri di classificazione previsti da una specifica tabella allegata al regolamento di esecuzione; queste strutture sono tenute all’immediato rispetto dei parametri in caso di interventi complessivi che riguardano l’intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti e alle dotazioni interessate.

4.  Ferme restando le disposizioni vigenti, i campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge che non dispongono di bagni per disabili come definiti dalla tabella A, sezione C, del D.P.P. 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33e successive modificazioni concernente la ricezione turistica all’aperto), si dotano di essi entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

5.  Ferme restando le disposizioni vigenti e fatto salvo quanto disposto dal comma 4, al campeggio e al campeggio parco per vacanze esistenti alla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1 è consentito mantenere le strutture fisse di appoggio, gli allestimenti stabili e gli allestimenti mobili esistenti anche con caratteristiche non conformi alle previsioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione.

6.  I visti di corrispondenza rilasciati ai sensi della legge provinciale sui campeggi restano validi fino alla scadenza della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività, se queste ultime sono state rilasciate prima della data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1.

7.  Per tutte le violazioni in materia di campeggi accertate prima della data di entrata in vigore di questa legge rimangono applicabili le sanzioni previste dalla legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall’articolo 26di questa legge.

8.  [Le funzioni spettanti alle comunità ai sensi di questa legge sono esercitate a decorrere dalla data prevista dal decreto di trasferimento delle funzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006. Fino a tale data queste funzioni continuano a essere esercitate dalla Provincia. Fino alla data di adozione del decreto di trasferimento delle funzioni alle comunità continuano ad applicarsi gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 1, della legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall’articolo 26di questa legge]. [49]

9.  Le aree di sosta operanti alla data di entrata in vigore di questa legge proseguono l’attività, ancorché non siano previste dagli strumenti urbanistici, fino all’adeguamento del piano regolatore generale.

Note:

[48]L’art. 32, comma 1, D.P.P. 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg. ha stabilito la data di applicazione di questa legge, ai sensi del presente comma.

[49]Comma abrogato dall’art. 20, comma 5, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016, e con l’efficacia indicata nel comma 6 del citato art. 20, L.P. n. 19/2016.

Articolo 24 Altre disposizioni transitorie in materia di campeggi esistenti.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le strutture ricettive esistenti alla data individuata dal regolamento ai sensi dell’articolo 23, comma 1, già classificate come campeggio, assumono la denominazione di campeggio ai sensi dell’articolo 4 di questa legge.

2.  I campeggi già classificati alla data di entrata in vigore di questa legge possono mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali a tale data è già stato ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti da dichiarazioni di autoclassificazione presentate entro la stessa data, ai sensi di quanto previsto per i campeggi dall’articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui campeggi. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, fermo restando quanto previsto da questo comma, è vietato realizzare o incrementare le strutture e gli allestimenti oltre le percentuali previste da questa legge.

3.  I campeggi che, alla data di entrata in vigore di questa legge, dispongono di strutture accessorie accostate al mezzo mobile di soggiorno, hanno l’obbligo, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, di adeguarsi ai requisiti e alle caratteristiche previsti dall’articolo 9 del D.P.P. n. 21-111/Leg del 2002. L’obbligo di adeguamento è immediato in caso di interventi complessivi che riguardano l’intero campeggio.

4.  I campeggi già classificati alla data individuata dal regolamento ai sensi dell’articolo 23, comma 1, possono classificarsi campeggio-villaggio solo se rivestono tutte le caratteristiche previste da questa legge. In deroga a ciò, per le segnalazioni di inizio attività presentate entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi dell’articolo 23, comma 1, i campeggi-villaggio possono mantenere una percentuale di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non superiore al 20 per cento della capacità ricettiva massima; questa percentuale s’intende compresa nella percentuale massima prevista dall’articolo 4, comma 3.

5.  Quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, non si applica per le case mobili già presenti nei campeggi alla data individuata dal regolamento ai sensi dell’articolo 23, comma 1.

Articolo 25 Altre disposizioni transitorie in materia di campeggi parco per vacanze.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge già classificate come campeggio parco per vacanze continuano a mantenere questa denominazione.

2.  I campeggi parco per vacanze già classificati alla data di entrata in vigore di questa legge possono mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali a tale data è già stato ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti da dichiarazioni di autoclassificazione presentate entro tale data, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui campeggi. I predetti campeggi possono in ogni caso incrementare le strutture e gli allestimenti fino alle percentuali consentite dalla previgente normativa.

3.  I campeggi parco per vacanze possono classificarsi come campeggi se la ricettività complessiva riferita alle strutture e agli allestimenti non superi la percentuale massima prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui campeggi, per i campeggi. In tal caso si applica l’articolo 24.

4.  I campeggi parco per vacanze possono classificarsi come campeggio-villaggio solo se hanno tutte le caratteristiche previste da questa legge. In deroga a ciò, per le segnalazioni di inizio attività presentate entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi dell’articolo 23, comma 1, i campeggi-villaggio possono mantenere una percentuale di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non superiore al 20 per cento della capacità ricettiva massima; questa percentuale s’intende compresa nella percentuale massima prevista dall’articolo 4, comma 3.

5.  I campeggi parco per vacanze che, alla data di entrata in vigore di questa legge, dispongono di strutture accessorie accostate al mezzo mobile di soggiorno, hanno l’obbligo, entro il termine di tre anni dalla stessa data, di adeguarsi ai requisiti e alle caratteristiche previsti dall’articolo 9 del D.P.P. n. 21-111/Leg del 2002. L’obbligo di adeguamento è immediato in caso di interventi complessivi che riguardano l’intero campeggio parco per vacanze ai sensi del comma 3.

6.  L’articolo 11, comma 4, non si applica per le case mobili già presenti nei campeggi alla data individuata dal regolamento ai sensi dell’articolo 23, comma 1.

Articolo 26 Abrogazioni.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Sono abrogati:

a)  la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33(legge provinciale sui campeggi), tranne il comma 4 dell’articolo 3e il comma 5 dell’articolo 26;

b)  il capo VII della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;

c)  l’articolo 24 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

d)  l’articolo 23 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

e)  l’articolo 21 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;

f)  la legge provinciale 8 giugno 2007, n. 12;

g)  l’articolo 21 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

CAPO VII

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)

Articolo 27 Modificazioni dell’articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Al comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009dopo la parola: “culturali, ” è inserita la seguente: “ludiche, “.

2.  Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 è sostituito dal seguente: “2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva a esclusivo favore dei propri associati e aderenti.”

3.   Al comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 le parole: “13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali)” sono sostituite dalle seguenti: “che disciplina la ricezione turistica all’aperto”.

Articolo 28 Abrogazione dell’articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 2009.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  L’articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 2009è abrogato.

Articolo 29 Abrogazione dell’articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2009.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  L’articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2009è abrogato.

Articolo 30 Abrogazione dell’articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 2009.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.   L’articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 2009è abrogato.

Articolo 31 Abrogazione dell’articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2009.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  L’articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2009è abrogato.

Articolo 32 Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 2009.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Al comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 2009sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  nell’alinea le parole: “previsti dagli articoli 4, 5 e 7” sono soppresse;

b)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) la durata del soggiorno socio-educativo, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell’arco dell’anno, e il numero delle persone presenti;”;

c)  dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e bis) le caratteristiche del soggiorno socio-educativo e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.”

2.  I commi 3 e 5 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 2009sono abrogati.

Articolo 33 Modificazione dell’articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 2009.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Nel comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 2009le parole: “o della comunicazione” sono soppresse.

Articolo 34 Sostituzione dell’articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2009.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  L’articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2009è sostituito dal seguente:
“Art. 11
Regolamento di esecuzione
1. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le disposizioni di attuazione di questo capo compresi:
a) le condizioni, i limiti e le modalità di rilascio dell’autorizzazione, anche in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali dei soggiorni socio-educativi;
b) il periodo massimo di durata del soggiorno socio-educativo per le diverse tipologie individuate ai sensi della lettera a), nel rispetto della durata massima prevista dall’articolo 8, comma 1;
c) i requisiti specifici che i soggetti previsti dall’articolo 3, comma 1, devono possedere per poter richiedere l’autorizzazione allo svolgimento del soggiorno;
d) le misure per garantire il rispetto del territorio e dell’ambiente dove si svolge il soggiorno, compresa l’eventuale costituzione di depositi cauzionali.”

Articolo 35 Modificazione dell’articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 2009.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 2009è abrogato.

Articolo 36 Disposizione transitoria.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2009, come sostituito dall’articolo 34di questa legge, continuano ad applicarsi gli articoli 2, commi 6 e 7, 12 e 15, comma 1, lettera i), della legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall’articolo 26 di questa legge.

CAPO VIII

Disposizione finanziaria

Articolo 37 Disposizione finanziaria.

In vigore dal 19 ottobre 2012

1.  Le spese discrezionali derivanti dall’applicazione dell’articolo 15di questa legge sono assunte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 91.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale) secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

  La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione;

  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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