PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: strutture ricettive (rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)

Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 – Trento – Provincia autonoma[1]

Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate [2].

Note:

[1]Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 marzo 1993, n. 13.

[2]Il regolamento di esecuzione della presente legge è stato approvato  con D.P.P. 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg.

Capo I

Strutture alpinistiche [3]

Art. 1 Finalità.

1. La Provincia autonoma di Trento individua e disciplina le strutture alpinistiche al fine di garantirne un equilibrato inserimento nell’ambiente montano nel rispetto della cultura alpinistica.

Note:

[3] Rubrica sostituita dall’art. 22, comma 1, della L.P. 15 novembre  2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima  legge.

Art. 2 Strutture alpinistiche. (3) [4]

1. Ai fini della presente legge sono strutture alpinistiche:

a) i rifugi alpini, previsti dall’articolo 6;

b) i bivacchi, previsti dall’articolo 7;

c) i tracciati alpini, previsti dall’articolo 8.

2. Per il presidio della montagna, anche a garanzia del suo corretto utilizzo, le strutture alpinistiche riconosciute dalla Provincia sono considerate di interesse pubblico.

3. Anche ai fini di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle strutture alpinistiche provinciali, la Provincia cura l’elenco delle medesime secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. La Provincia, con l’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 3, riconosce le strutture alpinistiche individuate anche su segnalazione di enti pubblici, associazioni e privati. La perdita dei requisiti previsti da questa legge comporta la cancellazione delle strutture alpinistiche dall’elenco.

5. L’utilizzo della denominazione di rifugio è consentito esclusivamente alle strutture alpinistiche iscritte nell’elenco di cui al comma 3.

6. Per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dal comma 1, lettere a) e b), compreso l’adattamento o la trasformazione di immobili esistenti, è richiesta l’autorizzazione della Provincia, ferme restando le disposizioni provinciali in materia urbanistica. [5][6]

Note:

[4] Articolo sostituito dall’art. 23, comma 1, della L.P. 15 novembre  2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge. 

[5]Comma così modificato dall’art. 59, comma 1, L.P. 16 giugno 2017,  n. 3.

[6]In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 42, comma 4. L.P. 13 maggio 2020, n. 3, entrata in vigore il 14 maggio 2020.

Art. 3 Classificazione delle strutture alpinistiche.

[1. Il servizio competente in materia di turismo, sentito il comitato di cui all’articolo 4, individua e classifica nelle diverse categorie le strutture alpinistiche, d’ufficio o su segnalazione di enti pubblici, associazioni e privati, e le iscrive in appositi elenchi.] [7]

Note:

[7] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 4 Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche.

1. Per orientare il corretto sviluppo delle strutture alpinistiche e l’utilizzo della montagna, la Provincia costituisce la Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche. La conferenza, organo consultivo della Provincia, può proporre iniziative e attività per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche e formula i pareri richiesti.

2. La conferenza è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. La Giunta provinciale stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della conferenza, prevedendo la partecipazione di rappresentanti della SAT, del collegio provinciale delle guide alpine, dell’associazione dei gestori dei rifugi maggiormente rappresentativa a livello provinciale e dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica sul territorio provinciale. [8]

Note:

[8] Articolo sostituito dall’art. 24, comma 1, della L.P. 15 novembre  2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge. 

Art. 5 Commissione di coordinamento. (6) [9]

1. Le autorizzazioni previste dall’articolo 2 per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono rilasciate dalla Commissione di coordinamento di cui all’articolo 6della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). In tal caso la commissione opera con le modalità previste dall’articolo 6della legge provinciale n. 7 del 1987. [10]

Note:

[9] Articolo sostituito dall’art. 25, comma 1, della L.P. 15 novembre  2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge. 

[10]Comma così modificato dall’art. 60, comma 1, L.P. 16 giugno 2017,  n. 3.

Art. 6 Rifugi alpini.

1. I rifugi alpini sono strutture ricettive che assicurano presidio di sobria ospitalità in zone di montagna, non raggiungibili da strade aperte al traffico ordinario.

2. La Provincia sostiene i rifugi alpini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, garantendo la fornitura di servizi per la comunicazione, il rifornimento con elicottero e altri servizi generali definiti dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia favorisce l’accesso delle persone in situazione di disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai rifugi alpini raggiungibili da strade non aperte al pubblico o linee funiviarie. [11]

Note:

[11] Articolo sostituito dall’art. 26, comma 1, della L.P. 15 novembre  2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge. 

Art. 6-bis Caratteristiche e attività dei rifugi alpini.

1. L’esercizio dell’attività ricettiva nei rifugi alpini deve essere autorizzata dal comune competente per territorio. A tal fine l’interessato presenta una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 23della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

2. L’attività ricettiva nei rifugi comprende il pernottamento, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere nonché l’attività di commercio al dettaglio di articoli per turisti.

3. Il gestore dei rifugi deve esporre al pubblico una tabella riportante l’indicazione dei prezzi massimi, comprensivi di IVA, per il pernottamento e per la consumazione dei pasti. Il modello della tabella è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo [12].

3-bis. Il gestore deve pubblicizzare in modo ben visibile e leggibile all’interno e all’esterno del rifugio i prezzi praticati per la somministrazione di alimenti e bevande [13].

4. Il regolamento di esecuzione stabilisce:

a) i requisiti minimi e massimi strutturali e funzionali necessari per l’iscrizione nell’elenco delle strutture alpinistiche, compresi i requisiti di sicurezza, igienico-sanitari e relativi all’approvvigionamento idrico;

b) i servizi minimi che il gestore deve assicurare, compresi quelli relativi all’utilizzo delle strutture e al consumo di alimenti propri degli escursionisti;

c) i requisiti soggettivi richiesti al gestore per l’esercizio dell’attività ricettiva;

d) i periodi di apertura e di esercizio dei rifugi alpini. [14]

Note:

[12]Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014,  n. 11.

[13]Comma aggiunto dall’art. 16, comma 2, L.P. 23 ottobre 2014, n.  11.

[14] Articolo aggiunto dall’art. 27, comma 1, della L.P. 15 novembre  2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge. 

Art. 7 Bivacchi.

1. I bivacchi sono strutture di uso pubblico, ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, appositamente allestite con quanto essenziale ai fini del riparo di fortuna degli alpinisti.

1-bis. Le caratteristiche strutturali e funzionali dei bivacchi sono stabilite dal regolamento di esecuzione. [15]

Note:

[15] Comma aggiunto dall’art. 28, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007,  n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge. 

Art. 8 Tracciati alpini. (10) [16]

1. Ai fini della presente legge sono tracciati alpini:

a) i sentieri alpini quali percorsi escursionistici appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna e conducono a rifugi, bivacchi o località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;

b) i sentieri alpini attrezzati quali tracciati appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere;

c) le vie ferrate quali itinerari di interesse alpinistico appositamente segnalati che si sviluppano totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse;

d) le vie alpinistiche quali itinerari che possono richiedere una progressione anche in arrampicata, segnalati solo da tracce di passaggio o ometti in pietra, attrezzate dei soli ancoraggi per agevolare l’assicurazione degli alpinisti.

2. Sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, esclusivamente i tracciati alpini riconosciuti d’interesse escursionistico e alpinistico dalla Provincia e in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al loro controllo e manutenzione. L’iscrizione nell’elenco e l’esercizio dell’attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente montano. [17]

Note:

[16] Articolo sostituito dall’art. 29, comma 1, della L.P. 15 novembre  2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge. 

[17]Comma così modificato dall’art. 61, comma 1, L.P. 16 giugno 2017,  n. 3.

Capo II

Rifugi alpini e bivacchi [18]

Art. 9 Strutture e dotazioni dei rifugi alpini.

[1. I rifugi alpini devono possedere strutture e dotazioni idonee per il ricovero e il pernottamento, nonché quelle igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. I rifugi alpini devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Devono inoltre disporre:

a) di servizio cucina;

b) di spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;

c) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposti;

d) di servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità ricettive;

e) di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, per quanto tecnicamente realizzabile;

f) di posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico (C.N.S.A.S.) e/o della protezione civile provinciale;

g) della dotazione necessaria per il soccorso e la medicazione;

h) di una piazzola per l’atterraggio degli elicotteri, situata nelle immediate vicinanze del rifugio;

i) di idoneo impianto di produzione di energia elettrica.

2. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto ed accessibile dall’esterno.

3. Ulteriori dotazioni per i rifugi alpini possono essere stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione modalità e tariffe agevolate per l’uso dell’elicottero allo scopo di rifornire i rifugi alpini di quanto necessario al loro funzionamento.] [19]

Note:

[18] Capo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza  dell’abrogazione.

[19] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 10 Costruzione, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento dei rifugi alpini.

[1. Il rilascio, da parte del sindaco, della concessione per la costruzione di nuovi rifugi alpini, ovvero per la trasformazione o l’adattamento di immobili esistenti al fine dell’attribuzione della qualifica di rifugio alpino, è subordinato all’autorizzazione dell’assessore provinciale competente in materia di turismo, sentito il comitato di cui all’articolo 4.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere altresì richiesta per l’ampliamento, l’ammodernamento o la ristrutturazione dei rifugi alpini esistenti.

3. Sono fatte salve le altre autorizzazioni di competenza provinciale.

4, L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, verificata la presenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9, tenuto conto dell’opportunità dell’opera ai fini delle esigenze dell’alpinismo, nonché della vicinanza di centri abitati o di altri rifugi alpini.

5. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione la documentazione da allegare alla domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1.] [20]

Note:

[20] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 11 Attribuzione della qualifica di rifugio alpino.

[1. Al termine dei lavori di costruzione, trasformazione o adattamento di cui al comma 1 dell’articolo 10, l’assessore provinciale competente in materia di turismo attribuisce, su richiesta del proprietario, la qualifica di rifugio alpino previo accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9.] [21]

Note:

[21] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 12 Revoca della qualifica di rifugio alpino.

[1. La qualifica di rifugio alpino è revocata dall’assessore provinciale competente in materia di turismo qualora sia venuta a mancare una delle condizioni di cui all’articolo 6 o sia venuto meno uno dei requisiti di cui all’articolo 9. In tale ultimo caso la revoca è disposta a seguito di diffida del dirigente del servizio competente in materia di turismo, qualora non siano effettuate le opere di adeguamento entro il termine prescritto nella diffida stessa.

2. La revoca ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento e produce la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio prevista dall’articolo 13.] [22]

Note:

[22] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 13 Autorizzazione all’esercizio di rifugio alpino.

[1. L’esercizio di rifugio alpino è subordinato ad autorizzazione dell’assessore provinciale competente in materia di turismo, che viene rilasciata quando il richiedente:

a) sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11e 92del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) abbia la proprietà o il godimento del rifugio.

2. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, il richiedente deve presentare domanda al servizio competente in materia di turismo, allegando la documentazione individuata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Nella domanda deve essere comunque indicato il nominativo del gestore, che può essere il richiedente medesimo o persona diversa.

3. Il gestore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera a) [23].

4. L’autorizzazione all’esercizio comprende, oltre all’attività propriamente ricettiva, anche l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di ogni genere e grado, inclusi i superalcoolici, nonché l’attività di commercio al dettaglio di articoli per turisti [24].

5. L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e mantiene la propria validità fino ad eventuale revoca.

6. L’autorizzazione all’esercizio è revocata a seguito del venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 1 o, nel caso in cui la gestione sia assunta dal titolare, a seguito del venir meno del requisito di cui al comma 3.

7. L’autorizzazione va esposta al pubblico.] [25]

Note:

[23] Comma sostituito dall’art. 49, comma 4 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

[24] Comma modificato dall’art. 44, comma 1 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

[25] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 14 Contenuto dell’autorizzazione.

[1. Nell’autorizzazione di cui all’articolo 13 devono essere specificati i seguenti elementi:

a) generalità del titolare;

b) generalità del gestore;

c) numero di letti e cuccette;

d) periodi di apertura.] [26].] [27]

Note:

[26] Lettera abrogata dall’art. 44, comma 2 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

[27] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 14-bis Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza (21).[28]

[1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono stabiliti i requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all’approvvigionamento idrico-potabile, nonché i requisiti di sicurezza di cui i rifugi alpini ed escursionistici devono disporre ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio.

1-bis. Le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1 sono direttamente applicate dai Comuni per i procedimenti di propria competenza, in attesa che le stesse siano recepite dai regolamenti comunali edilizi e di igiene [29].] [30]

Note:

[28] Articolo aggiunto dal comma 1 dell’articolo 32 della L.P. 8  settembre 1997, n. 13.

[29] Comma introdotto dal comma 1 dell’art. 25 della L.P. 11 settembre  1998, n. 10.

[30] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 14-ter Deroghe (24).[31]

[1. In relazione alla dislocazione, alla morfologia dei luoghi e all’economicità degli interventi la Giunta provinciale può disporre per i rifugi alpini deroghe, anche per periodi limitati, alle strutture ed alle dotazioni di cui all’articolo 9, comma 2, e ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dal regolamento di cui all’articolo 14-bis, sentite le strutture provinciali o l’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente o l’azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, con la previsione se del caso delle prescrizioni e delle limitazioni di servizio che si rendessero necessarie.] [32]

Note:

[31] Articolo introdotto dal comma 2 dell’art. 25 della L.P. 11  settembre 1998, n. 10.

[32] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 15 Mutamenti nella titolarità e nella gestione.

[1. Nel caso di trasferimento della titolarità dell’autorizzazione per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante può continuare l’esercizio del rifugio alpino.

2. A tal fine il subentrante deve presentare al servizio competente in materia di turismo domanda di aggiornamento dell’autorizzazione stessa indicando il nominativo del gestore ed allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui l’interessato dichiari di possedere i requisiti di cui all’articolo 13, comma 1.

3. L’assessore competente in materia di turismo provvede, nei successivi sessanta giorni, all’aggiornamento dell’autorizzazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti dichiarati[, nonché di quelli di cui all’articolo 13, comma 3] [33].

[4. Il subentrante per causa di morte che intenda gestire direttamente il rifugio alpino e che alla data del trasferimento dell’azienda non sia iscritto nella sezione speciale del registro di cui all’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, può continuare l’attività di gestione del rifugio alpino solo dopo aver chiesto l’iscrizione nella suddetta sezione speciale del registro. Qualora il subentrante non ottenga l’iscrizione di cui al presente comma entro il termine di un anno dalla richiesta, egli decade dal diritto di continuare l’attività di gestione del rifugio alpino.] [34].

5. Ogni qualvolta ci sia una variazione nella persona del gestore, il titolare deve inoltrare domanda al servizio competente in materia di turismo per ottenere l’aggiornamento dell’autorizzazione come previsto dai commi 2 e 3.

6. Nel caso in cui venga a mancare il gestore, il titolare, qualora non intenda proseguire direttamente la gestione, deve designare, entro quindici giorni, un nuovo gestore. Fino al momento della designazione, l’esercizio può essere proseguito da persona incaricata dal titolare anche se non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13.] [35]

Note:

[33] Parole soppresse dall’art. 49, comma 4 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

[34] Comma abrogato dall’art. 49, comma 4 della L.P. 19 febbraio 2002,  n. 1.

[35] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 16 Periodi di esercizio.

[1. Il rifugio alpino deve essere tenuto aperto per un periodo minimo che va dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

1-bis. Il dirigente del servizio competente in materia di turismo può autorizzare i rifugi alpini collocati ad alta quota a derogare al periodo minimo di apertura di cui al comma 1 previa richiesta motivata da parte del gestore [36].

2. Il gestore deve comunicare al servizio competente in materia di turismo, nella denuncia di cui all’articolo 17, comma 1, anche il periodo di apertura previsto per il relativo anno.

3. È fatto altresì obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione del periodo di apertura dichiarato ai sensi del comma 2.

4. L’autorizzazione all’esercizio è revocata, sentito il comitato di cui all’articolo 4, previa diffida del dirigente del servizio competente in materia di turismo, nel caso di reiterate violazioni all’obbligo previsto dal comma 1.

5. Nel caso di cessazione temporanea o definitiva dell’esercizio del rifugio alpino deve essere data tempestiva comunicazione al servizio competente in materia di turismo e al sindaco competente per territorio.

5-bis. Durante il periodo di apertura il gestore del rifugio alpino deve assicurare a tutti gli escursionisti un pernottamento di fortuna anche nel caso in cui i posti letto o le cuccette siano interamente occupati [37].] [38]

Note:

[36] Comma aggiunto dall’art. 44, comma 3 della L.P. 19 febbraio 2002,  n. 1.

[37] Comma aggiunto dall’art. 44, comma 3 della L.P. 19 febbraio 2002,  n. 1.

[38] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 17 Denuncia delle tariffe.

[1. Il gestore è tenuto a denunciare al servizio competente in materia di turismo, su apposito modello predisposto dal servizio stesso, i prezzi massimi, comprensivi di IVA, del pernottamento e delle altre prestazioni fornite. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, fissa modalità e termini per la presentazione della denuncia.

2. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate o, qualora non sia mai stata presentata regolare denuncia, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di rifugio alpino.

3. È fatto obbligo di tenere esposta in luogo ben visibile una tabella, secondo il modello determinato dalla Giunta provinciale, riportante i prezzi del pernottamento, dei cibi e delle bevande, nonché delle altre prestazioni.] [39]

Note:

[39] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 18 Autorizzazione per la costruzione di bivacchi.

[1. L’assessore provinciale competente in materia di turismo, sentito il comitato di cui all’articolo 4, rilascia l’autorizzazione per la costruzione o la ristrutturazione di bivacchi.

2. Il rilascio della concessione per la costruzione o la ristrutturazione di bivacchi è subordinato all’autorizzazione di cui al comma 1.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata, tenuto conto dell’opportunità dell’opera ai fini delle esigenze dell’alpinismo, solo a soggetti che diano garanzia di assicurare il controllo e la manutenzione dell’opera realizzata.

4. Sono fatte salve le altre autorizzazioni di competenza provinciale e comunale.] [40]

Note:

[40] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Capo III

Sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate [41]

Art. 19 Classificazione.

[1. I sentieri alpini, i sentieri alpini attrezzati e le vie ferrate di rilevante interesse alpinistico, sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3, sentito il comitato di cui all’articolo 4.

2. Le opere di cui al comma 1, in relazione alle quali non vi siano soggetti impegnati a provvedere al controllo e alla manutenzione, non possono essere iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3.

3. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano ubicate all’interno dei parchi naturali, l’iscrizione è subordinata al parere favorevole del servizio competente in materia di parchi.] [42]

Note:

[41] Titolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza  dell’abrogazione.

[42] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 20 Nuove opere.

[1. Ferme restando le norme in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, la realizzazione di nuovi sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate è subordinata all’autorizzazione dell’assessore provinciale competente in materia di turismo, sentito il comitato di cui all’articolo 4.

2. L’autorizzazione può essere rilasciata, tenuto conto dell’opportunità dell’opera ai fini delle esigenze dell’alpinismo e dell’escursionismo, solo ad enti ed associazioni che diano garanzia di assicurare il controllo e la manutenzione dell’opera realizzata.] [43]

Note:

[43] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 21 Segnaletica.

1. La Giunta provinciale, sentito il parere della conferenza prevista dall’articolo 4, stabilisce la tipologia e le caratteristiche della segnaletica da utilizzare sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.

2. Sui tracciati alpini è vietato utilizzare segnaletica difforme da quella indicata nel comma 1. [44]

Note:

[44] Articolo sostituito dall’art. 30, comma 1, della L.P. 15 novembre  2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge. 

Art. 22 Divieto di circolazione.

1. Sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione con l’ausilio di mezzi meccanici nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione e dell’eventuale rischio per il transito a piedi. Per limitarne l’impatto ambientale, la segnaletica di divieto è esposta dove i comuni o il soggetto responsabile della manutenzione del tracciato alpino rilevino accessi non autorizzati. I comuni possono disporre deroghe al divieto di circolazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale [45].

2. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza di questo articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici, e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi. [46]

Note:

[45]Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012,  n. 22.

[46] Articolo, dapprima, sostituito dall’art. 44, comma 4 della L.P. 19  febbraio 2002, n. 1, poi sostituito dall’art. 16, comma 1, della L.P. 11 marzo  2005, n. 3 e infine sostituito dall’art. 31, comma 1, della L.P. 15 novembre  2007, n. 20 a cui si rimanda per ulteriori disposizioni.

Art. 22-bis Rete provinciale dei percorsi in mountain bike .[47]

1. È istituita la rete provinciale dei percorsi in mountain bike costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica.

2. Alla rete dei percorsi in mountain bike si applicano, se compatibili, l’articolo 21 e, per i tratti individuati come tracciati alpini, il capo V [48].

3. La rete provinciale dei percorsi in mountain bike è promossa come fattore di attrattiva turistica dagli organismi previsti dalla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8(legge provinciale sulla promozione turistica); i percorsi sono individuati, a soli fini ricognitivi, dalla struttura provinciale competente in materia di turismo [49].

Note:

[47]Articolo aggiunto dall’art. 31, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n.  22.

[48]Comma così modificato dall’art. 40, comma 1, lettera a), L.P. 22  aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione.

[49]Comma così modificato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.P. 22  aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione.

Capo IV

Rifugi escursionistici

Art. 23 Rifugi escursionistici.(39) [50]

1. Il rifugio alpino assume la qualificazione di rifugio escursionistico in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) accesso attraverso strada aperta al traffico ordinario, anche se per limitati periodi dell’anno;

b) supero dei requisiti strutturali e funzionali massimi previsti dall’articolo 6-bis, comma 4, lettera a).

2. Ai rifugi escursionistici si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le strutture alpinistiche.

2-bis. Nei rifugi escursionistici il gestore del rifugio può affidare, con apposita convenzione, la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta in alcuni spazi dell’esercizio, ad altri soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica dell’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale). La convenzione è presentata contestualmente alla dichiarazione di cui all’articolo 6-bis, comma 1, e deve essere di durata limitata. Ulteriori contenuti obbligatori possono essere stabiliti nel regolamento di esecuzione. Ai fini di questa legge ciascun soggetto gestore risponde direttamente dell’attività gestita nei confronti della pubblica amministrazione, fatta salva la responsabilità solidale del soggetto affidatario della gestione del rifugio.[51]

Note:

[50] Articolo sostituito dall’art. 32, comma 1, della L.P. 15 novembre  2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge. 

[51]Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1, L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.

Capo V

Interventi a favore delle strutture alpinistiche

Art. 24 Agevolazioni. [52]

1. La Provincia può concedere agevolazioni per investimenti fissi, anche mediante locazione finanziaria con riscatto finale, ai proprietari di rifugi alpini o a coloro che ne hanno la disponibilità, nonché per la realizzazione di nuovi rifugi alpini derivanti dalla trasformazione, con eventuale ampliamento, di immobili esistenti, se è riconosciuta la rilevante funzione alpinistica da parte della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall’articolo 4. Con la deliberazione di cui all’articolo 25 la Giunta provinciale definisce anche la distanza o il dislivello richiesti dalla più vicina strada aperta al traffico ordinario per essere destinatari di contributi previsti da questo comma per la realizzazione di nuovi rifugi alpini. Per la realizzazione di iniziative di approvvigionamento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui di rifugi alpini, le agevolazioni di cui al presente comma possono, in alternativa, essere concesse ai soggetti che realizzano l’iniziativa ed erogano il relativo servizio. [53]

1-bis. Le agevolazioni per investimenti fissi possono essere concesse a chi ha la disponibilità a qualunque titolo di rifugi escursionistici non accessibili in nessun periodo dell’anno con strade, anche non aperte al traffico ordinario, o con linee funiviarie. Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi destinati all’offerta di servizi non eccedenti la sobria ospitalità, come individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 25 [54].

2. La Provincia può inoltre concedere agevolazioni per la costruzione di nuovi bivacchi e per la ristrutturazione, il mantenimento in efficienza e la straordinaria manutenzione dei bivacchi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, ai soggetti titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 6. [55]

3. La Provincia, inoltre, può concedere agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare il patrimonio alpinistico provinciale promosse dalla SAT, dal CAI e dall’associazione più rappresentativa a livello provinciale delle guide alpine e dei gestori di rifugi alpini. Sono ammessi alle agevolazioni anche i progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale del patrimonio alpinistico, comprese le attività dirette all’ottenimento della certificazione ambientale. [56]

4. Agli enti, alle associazioni e ai privati che s’impegnano a provvedere al controllo e alla manutenzione dei tracciati alpini, la Provincia può concedere:

a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;

b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione [57].

Note:

[52]Per la cessazione del finanziamento a valere sulle disposizioni di  settore delle opere e degli interventi degli enti locali finanziati ai sensi  del presente articolo vedi l’art. 36-ter, comma 1, lettera m), L.P. 15 novembre  1993, n. 36, aggiunto dall’art. 9, comma 3, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[53] Comma sostituito dall’art. 39, comma 1, della L.P. 29  dicembre 2006, n. 11, e poi così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. a),  della L.P. 15 novembre 2007, n. 20 (a cui si rimanda per ulteriori disposizioni), dall’art. 16, comma 3, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11 e dall’art. 43, comma 1, L.P. 4 agosto 2022, n. 10, entrata in vigore il 9 agosto 2022.

[54]Comma aggiunto dall’art. 16, comma 4, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11. 

[55] Comma sostituito dall’art. 33, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della  medesima legge.

[56] Periodo aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. c), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della  medesima legge.

[57] Comma modificato dall’art. 33, comma 1, lett. d), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della  medesima legge.

Art. 25 Misura degli interventi finanziari.(50) [58]

1. La concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 24 è disposta secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale tenuto conto, ai fini della definizione dei livelli agevolativi, di parametri rappresentativi della redditività, della frequentazione delle strutture e dell’importanza della collocazione nella rete del patrimonio alpinistico provinciale, con riferimento ai seguenti soggetti e misure:

a) per le iniziative previste dall’articolo 24, commi 1 e 1-bis, realizzate dalla SAT, dagli enti locali, dall’associazione delle guide alpine più rappresentativa a livello provinciale e da enti o associazioni a carattere nazionale che abbiano il fine di promuovere l’alpinismo, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela della montagna, contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile; [59]

b) per le iniziative previste dall’articolo 24, commi 1 e 1-bis, che riguardano l’approvvigionamento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui di rifugi alpini, contributi in conto capitale in misura non superiore all’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile; [60]

c) per le iniziative previste dall’articolo 24, commi 1 e 1-bis, nei casi diversi da quelli delle lettere a) e b), contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 70 per cento per i rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica [61]

d) ai soggetti e per le iniziative previsti dall’articolo 24, comma 2, contributi in conto capitale fino al limite dell’intera spesa ritenuta ammissibile;

e) ai soggetti e per le iniziative previsti dall’articolo 24, comma 3, contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

f) ai soggetti previsti dall’articolo 24, comma 4, contributi in conto capitale fino al limite del valore complessivo dell’intervento, determinato anche su base parametrica. [62]

1-bis. La deliberazione prevista dal comma 1 individua gli interventi, tra quelli indicati dal comma 1, lettere a) e d), attuati con il concorso del volontariato, per i quali può essere assunto come riferimento, anziché la spesa ritenuta ammissibile, il valore complessivo dell’intervento. [63]

1-ter. La deliberazione prevista dal comma 1 individua gli interventi, tra quelli relativi agli investimenti fissi attuati in rifugi alpini , per i quali può essere ammesso a contributo anche il valore delle opere prestate dal titolare o dai soci gestori del rifugio. [64]

2. Le agevolazioni disposte ai sensi di questa legge nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali, nei limiti stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 1.[65]

Note:

[58] Articolo sostituito dall’art. 44 ff, comma 6 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

[59] Lettera così modificata dall’art. 34, comma 1, lett. a), della  L.P. 15 novembre 2007, n. 20, dall’art. 16, comma 5, L.P. 23 ottobre 2014,  n. 11(vedi, anche, l’art. 41 della L.P. n. 20/2007), e dall’art. 27, comma 2, lett. a), L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019 (vedi, anche, il comma 6 dello stesso articolo 27). 

[60] Lettera sostituita dall’art. 39, comma 2, lett. a) della  L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, modificata prima dall’art. 34, comma 1, lett.  b), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20 e dall’art. 16, comma 6, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11, e nuovamente sostituita dall’art. 27, comma 2, lett. b), L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019 (vedi, anche, il comma 6 dello stesso articolo 27).

[61] Lettera prima sostituita dall’art. 39, comma 2, lett. b) della  L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, poi modificata dall’art. 34, comma 1, lett. c),  della L.P. 15 novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per ulteriori disposizioni  e poi dall’art. 16, comma 7, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

[62] Lettera sostituita dall’art. 39, comma 2, lett. c) della L.P. 29  dicembre 2006, n. 11.

[63] Comma aggiunto dall’art. 39, comma 2, lett. d) della L.P. 29  dicembre 2006, n. 11 e poi così modificato dall’art. 27, comma 3, lett. a) e b), L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019 (vedi, anche, il comma 6 dello stesso articolo 27).

[64] Comma aggiunto dall’art. 34, comma 1, lett. d), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 (vedi, anche, l’art. 41 della  medesima legge) e poi così modificato dall’art. 27, comma 4, lett. a) e b), L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019 (vedi, anche, il comma 6 dello stesso articolo 27).

[65] Comma così sostituito dall’art. 27, comma 5, L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.

Art. 26 Programmazione delle agevolazioni.

[1. Ai fini di programmazione, le deliberazioni previste dagli articoli 2 e 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 ricomprendono anche le iniziative agevolabili ai sensi della presente legge.] [66].

Note:

[66] Articolo abrogato dall’art. 44, comma 7 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

Art. 27 Presentazione e valutazione delle domande.

1. Le domande relative agli aiuti previsti da questo capo sono presentate e valutate applicando il capo II, sezione II, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) [67].

Note:

[67]Articolo prima sostituito dall’art. 44, comma 8 della L.P. 19  febbraio 2002, n. 1, poi modificato dall’art. 39, comma 5, L.P. 29 dicembre  2006, n. 11 ed infine nuovamente sostituito dall’art. 74, comma 1, L.P. 27  dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione.

Art. 28 Concessione, anticipazione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni (55).[68]

[1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse dalla Giunta provinciale con propria deliberazione]. [69]

[2. Con la medesima deliberazione vengono stabiliti i termini per l’ultimazione delle iniziative. Relativamente alle iniziative previste dall’articolo 24 la Giunta provinciale è tuttavia autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi per un periodo non superiore a due anni, su motivata richiesta da presentare entro il termine previsto per l’ultimazione delle iniziative]. [70]

[3. La liquidazione delle agevolazioni è disposta sulla base di verifiche finali, dietro presentazione della documentazione stabilita dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all’articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 e previa costituzione del vincolo di cui all’articolo 29.] [71]

4. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quella ammessa.

4-bis. La Giunta provinciale può concedere, con decorrenza dall’avvenuto avvio delle iniziative, anticipi fino ad un massimo del 50 per cento sui contributi in conto capitale e fino a due annualità da erogare con le modalità di cui al comma 5 sui contributi annui costanti. [72]

5. I contributi annuali sono erogati a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di concessione. [73]

[6. In caso di accensione di mutui i contributi di cui al comma 5 possono essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, direttamente all’istituto mutuante]. [74]

7. Nel caso di trasferimento, a causa di morte o per atto tra vivi, della proprietà o, se il richiedente originario non era proprietario, della disponibilità delle strutture alpinistiche, le agevolazioni previste dall’articolo 25 sono concesse ai subentranti. Nei medesimi casi le agevolazioni già concesse e non ancora erogate sono trasferite ai subentranti. [75]

Note:

[68] Rubrica sostituita dall’art. 63 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1. 

[69] Comma abrogato dall’art. 39, comma 5, lett. b) della L.P. 29  dicembre 2006, n. 11.

[70] Comma abrogato dall’art. 39, comma 5, lett. b) della L.P. 29  dicembre 2006, n. 11.

[71] Comma abrogato dall’art. 44, comma 9 della L.P. 19 febbraio 2002,  n. 1.

[72] Comma sostituito dall’art. 35, comma 1, lett. a), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della  medesima legge.

[73] Comma sostituito dall’art. 315, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della  medesima legge.

[74] Comma abrogato dall’art. 39, comma 5, lett. b) della L.P. 29  dicembre 2006, n. 11.

[75] Comma sostituito dall’art. 35, comma 1, lett. c), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della  medesima legge.

Art. 29 Vincolo di destinazione.

1. I beni ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 24 sono vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo di quindici anni in caso di investimenti immobiliari e di cinque anni per gli investimenti mobiliari, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti. Nel caso di rifugi escursionistici ammessi ad agevolazione ai sensi del presente capo, la Provincia può consentire la trasformazione in altre tipologie previste dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica). [76]

2. I vincoli di cui al comma 1 sono costituiti mediante dichiarazione del beneficiario, impegnativa per sé e subentranti, del mantenimento degli immobili o delle strutture alla destinazione di rifugio alpino o di rifugio escursionistico o di bivacco. Qualora il beneficiario sia soggetto diverso dal proprietario, la dichiarazione va resa anche da quest’ultimo. [77]

3. La Giunta provinciale può autorizzare con propria deliberazione la rimozione del vincolo alla destinazione di rifugio alpino qualora sia comprovata la non convenienza economico-produttiva del rifugio alpino medesimo, previa restituzione delle agevolazioni percepite maggiorate degli interessi al saggio legale. Con lo stesso provvedimento sono revocate le agevolazioni non ancora erogate.

4. La Giunta provinciale può altresì autorizzare con propria deliberazione la rimozione del vincolo di cui al comma 1 riferito alla destinazione di bivacco, da accordarsi in presenza di eventi del tutto particolari ed imprevisti.

5. Le somme restituite ai sensi del comma 3 e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia.

Note:

[76] Comma sostituito dall’art. 36, comma 1, lett. a), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della  medesima legge.

[77] Comma modificato dall’art. 36, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della  medesima legge.

Art. 30 Revoca.

1. In caso di mutamento di destinazione senza l’autorizzazione di cui all’articolo 29, commi 3 e 4, le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate maggiorate di un tasso di interesse pari a quello dovuto al tesoriere sulle scoperture di cassa della Provincia e vigente nel periodo di disponibilità da parte del beneficiario delle somme percepite.

2. Le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, maggiorate degli interessi al saggio legale, qualora le iniziative non siano ultimate entro i termini fissati nelle deliberazioni di concessione, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 28, comma 2.

3. Per gli investimenti mediante locazione finanziaria, in caso di mancanza del riscatto finale le agevolazioni sono interamente revocate con le modalità di cui al comma 1. [78]

4. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell’articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento» e le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia.

Note:

[78] Comma sostituito dall’art. 37, comma 1, della L.P. 15 novembre  2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge. 

Art. 30-bis Criteri e modalità per l’applicazione della legge

1. La Giunta provinciale, sentite le associazioni più rappresentative a livello provinciale dei proprietari e dei gestori di rifugi [alpini] [79], stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione di questo capo e in particolare determina:

a) i criteri di classificazione delle strutture alpinistiche per i fini dell’articolo 25, comma 1;

b) gli investimenti e le spese ammissibili per tipologia d’iniziativa;

c) la graduazione degli aiuti con le eventuali priorità, le soglie e le misure d’intervento;

d) il periodo di validità delle domande non accolte per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le modalità per la loro riconsiderazione;

e) i casi in cui l’istruttoria per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni avviene con procedura automatica o con procedura valutativa;

f) i livelli di significatività degli interventi nonché i limiti massimi di spesa ammissibile;

g) le modalità e i limiti per il riconoscimento degli interventi attuati con il concorso del volontariato nonché del valore delle opere previste dall’articolo 25, commi 1 bis e 1 ter. [80]

g-bis) le fattispecie e le modalità per la presentazione di idonee garanzie in caso di anticipazione di contributi. [81]

Note:

[79] Parola soppressa dall’art. 38, comma 1, lett. a), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della  medesima legge.

[80] Lettera modificata dall’art. 38, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della  medesima legge.

[81] Lettera aggiunta dall’art. 38, comma 1, lett. c), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della  medesima legge.

Art. 30-ter Ulteriori interventi a favore dei rifugi. (69) [82][83]

1. In relazione alla funzione di pubblico interesse per il presidio della sicurezza in quota, la Provincia realizza in favore dei rifugi alpini gli interventi per lo sviluppo della banda larga previsti dall’articolo 19della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. Ai rifugi escursionistici possono essere concessi contributi per favorire lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. [84]

1-bis. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere ai gestori contributi per assicurare l’apertura stagionale dei rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica caratterizzati da condizioni di particolare isolamento e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore, con linee funiviarie o con teleferiche per il trasporto di persone o materiali. I contributi sono concessi, ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), nel limite massimo di 10.000 euro all’anno per rifugio. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 30-bis stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione di questo comma.[85]

1-ter. Per garantire il presidio della sicurezza in montagna, la Provincia può concedere agevolazioni ai proprietari di rifugi alpini o rifugi escursionistici, o a coloro che ne hanno la disponibilità, per l’acquisto di defibrillatori. La Provincia può inoltre fornire specifica formazione erogata tramite la società prevista dall’articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino). Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni di accesso al contributo, la misura dell’intervento e ogni altra disposizione necessaria all’attuazione di questo comma.[86]

1-quater. Per garantire il presidio della sicurezza in montagna e anche per assicurare il periodo minimo di apertura, la Provincia può concedere per l’anno 2022 ai gestori dei rifugi alpini, diversi da quelli del comma 1 bis e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore o con linee funiviarie, contributi per l’approvvigionamento idrico in caso di accertate carenze dell’impianto idrico esistente a servizio del rifugio. A tal fine la Provincia concede l’aiuto nel limite massimo di 10.000 euro all’anno per rifugio, ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le condizioni di accesso al contributo, i criteri e le modalità per l’applicazione di questo comma.[87]

Note:

[82]Rubrica così modificata dall’art. 25, comma 1, L.P. 17 maggio 2021, n. 7, entrata in vigore il 18 maggio 2021.

[83] Articolo aggiunto dall’art. 39, comma 4, della L.P. 29 dicembre  2006, n. 11.

[84]Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, L.P. 3 giugno 2015, n.  9, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione.

[85]Comma aggiunto dall’art. 35, comma 1, L.P. 29 dicembre 2017, n. 18, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.

[86]Comma aggiunto dall’art. 25, comma 2, L.P. 17 maggio 2021, n. 7, entrata in vigore il 18 maggio 2021.

[87]Comma aggiunto dall’art. 43, comma 2, L.P. 4 agosto 2022, n. 10, entrata in vigore il 9 agosto 2022.

Capo VI

Sanzioni e vigilanza

Art. 31 Sanzioni amministrative.

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro in caso di esercizio dell’attività ricettiva nei rifugi alpini ed escursionistici senza l’autorizzazione prevista;

b) la sanzione amministrativa da 250 a 750 euro in caso di violazione degli obblighi di apertura previsti dal regolamento di esecuzione;

c) la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro in caso di inottemperanza all’obbligo di esposizione e pubblicità dei prezzi, in violazione di quanto previsto dall’articolo 6-bis. commi 3 e 3-bis [88];

d) [la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi dei rifugi alpini ed escursionistici comunicati alla Provincia] [89];

e) la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro in caso di realizzazione o modifica di strutture alpinistiche senza l’autorizzazione di cui all’articolo 2;

f) la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro in caso di adattamento o di trasformazione di immobili esistenti senza l’autorizzazione di cui all’articolo 2;

g) la sanzione amministrativa da 500 a 750 euro in caso di utilizzo della denominazione di rifugio al di fuori dei casi consentiti dall’articolo 2;

g-bis) la sanzione amministrativa da 60 a 180 euro in caso di utilizzo sui tracciati alpini di segnaletica difforme da quella stabilita ai sensi dell’articolo 21, comma 1 [90];

h) la sanzione amministrativa da 60 a 180 euro in caso di violazione del divieto previsto dall’articolo 22.

2. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate; in caso di recidiva reiterata per le violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, la Provincia può disporre il divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva.

3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689(Modifiche al sistema penale).

4. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

6. L’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l’applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge. [91]

Note:

[88]Lettera così sostituita dall’art. 16, comma 8, L.P. 23 ottobre  2014, n. 11.

[89]Lettera abrogata dall’art. 16, comma 9, L.P. 23 ottobre 2014, n.  11.

[90]Lettera aggiunta dall’art. 16, comma 10, L.P. 23 ottobre 2014, n.  11.

[91] Articolo sostituito dall’art. 39, comma 1, della L.P. 15 novembre  2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge. 

Art. 32 Vigilanza.

1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità sanitarie, la vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge è esercitata dal servizio competente in materia di turismo. A tal fine sono incaricati dipendenti addetti al servizio medesimo, espressamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso e libera circolazione sugli impianti di risalita.

3. La Giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell’attrezzatura tecnica necessaria all’espletamento delle loro funzioni.

Capo VII

Norme transitorie e finali

Art. 33 Denominazione.

[1. Possono denominarsi rifugi solo le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge.

2. Il proprietario ha l’obbligo di indicare nella denominazione se si tratti di rifugio alpino o di rifugio escursionistico.] [92]

Note:

[92] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 34 Rifugi esistenti.

[1. I proprietari di immobili qualificati rifugi alpini ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, sono tenuti a comunicare, entro novanta giorni dalla richiesta del servizio competente in materia di turismo, gli elementi necessari per la verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9. Nel caso in cui tale verifica risulti positiva, gli immobili suddetti, con provvedimento dell’assessore competente in materia di turismo, sono qualificati rifugi alpini ai sensi della presente legge.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, le condizioni di cui all’articolo 6 si intendono soddisfatte anche se questi sono ubicati in zona accessibile con impianti di risalita in servizio pubblico.

3. Per gli immobili risultati sprovvisti di uno o più requisiti di cui all’articolo 9, l’assessore competente in materia di turismo stabilisce un termine, eventualmente prorogabile per giustificati motivi, entro il quale dovranno essere realizzati gli interventi richiesti. Agli immobili che trascorso tale termine non siano stati adeguati ai requisiti di cui sopra, è revocata la qualifica di rifugio alpino.

4. Per gli immobili per i quali sussistono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, si procede, con provvedimento dell’assessore competente in materia di turismo, all’attribuzione della qualifica di rifugio escursionistico, fatta salva la possibilità di richiedere la licenza di albergo, la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande o di rinuncia esplicita alla qualifica. Qualora la domanda di licenza venga presentata entro i centottanta giorni successivi alla verifica di cui al comma 1, per il rilascio della licenza stessa non si applicano le eventuali discipline programmatorie e ai fini dell’attribuzione della classificazione alberghiera i rifugi interessati vengono considerati come esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni. In mancanza dei requisiti previsti dalla citata legge provinciale per la classificazione alberghiera, gli stessi sono in ogni caso classificati albergo con una stella.] [93]

Note:

[93] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Art. 35 Cessazione di efficacia.

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 36, nel territorio della provincia di Trento cessano di trovare applicazione:

a) la legge regionale 14 agosto 1956, n. 9: «Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale»;

b) la legge regionale 24 giugno 1957, n. 14: «Norme sulla disciplina dei rifugi alpini».

Art. 36 Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 7: «Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale»;

b) l’articolo 14, concernente «Provvidenze per il patrimonio alpinistico» della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26;

[c) il capo secondo, «Strutture particolari destinate alla ricettività turistica», della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12: «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere e disciplina degli alberghi-rifugio e delle case ed appartamenti per vacanze»;] [94].

d) l’ultimo comma dell’articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41.

e) In deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall’articolo 35, nel 1993 possono essere concessi alla S.A.T. i contributi previsti dalla legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 7 e dall’articolo 14 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26. Continuano ad applicarsi le norme di cui al comma 1 e all’articolo 35 per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti nel periodo di vigenza delle predette norme.

Note:

[94] Lettera abrogata dall’art. 51 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7. 

Art. 37 Abrogazione di disposizioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27.

… [95].

Note:

[95] Modifica la L.P. 22 agosto 1988, n. 27.

Art. 38 Disposizioni transitorie.

1. Le norme di cui agli articoli 35, 36 e 37 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per il pagamento delle spese impegnate ai sensi delle predette norme, nonché per la concessione di nuove agevolazioni relative a domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ultimo caso gli interessati possono tuttavia richiedere, con apposita domanda da presentare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, che le domande stesse siano ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Nella prima applicazione della presente legge le domande relative alla concessione delle agevolazioni sono presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge e sono esaminate unitamente a quelle per le quali sia stata presentata domanda ai sensi del comma 1, per l’ammissione alle agevolazioni previste della presente legge.

3. Fino all’integrazione della deliberazione prevista dall’articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, le domande di agevolazioni di cui al comma 2 sono accompagnate dalla documentazione stabilita agli effetti delle agevolazioni recate dalla medesima legge.

3-bis. Alle domande di agevolazione per investimenti fissi presentate dai proprietari di rifugi escursionistici prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 11, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall’articolo 24 nella versione precedente alle modifiche apportate dall’articolo 16 della predetta legge provinciale [96].

Note:

[96]Comma aggiunto dall’art. 1, comma 4, L.P. 3 giugno 2015, n. 9,  entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 39 Autorizzazione all’esercizio dei rifugi alpini esistenti.

[1. I titolari di rifugi alpini esistenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, sono tenuti a chiedere una nuova autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14 restano valide fino al rilascio della nuova autorizzazione e comunque per la durata massima di un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

2 bis. Ai titolari di rifugi alpini o escursionistici esistenti è rilasciata autorizzazione provvisoria valida fino al 31 dicembre 1993, prescindendo dall’indicazione nella stessa dell’elemento di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 14, sempre che sia assicurata l’attività recettiva o di somministrazione di alimenti e bevande durante il periodo necessario per l’adattamento degli immobili ai requisiti richiesti dall’articolo 9 [97].] [98]

Note:

[97] Comma aggiunto dall’articolo 35, 2° comma, della L.P. 12 settembre  1994, n. 4.

[98] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P. 15  novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. 

Capo VIII

Norme finanziarie

Art. 40 Rinvio delle autorizzazioni di spesa.

  1. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 41 Copertura degli oneri.

  1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell’importo di lire 10.000.000, derivanti dall’applicazione degli articoli 4, comma 9 e 32, comma 3, a carico dell’esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell’allegato n. 4 di cui all’articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».
  2. Ai maggiori oneri, valutati nell’importo di lire 10.000.000, derivanti dall’applicazione degli articoli 4, comma 9, e 32, comma 3, a carico dell’esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l’utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all’articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.
  3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 42 Variazioni di bilancio.

  1. Nello stato di previsione della spesa – tabella B – per l’esercizio finanziario 1993, di cui all’articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
   
Competenza CASSA
   
         
  1993 1993 1994 1995
         
         
in diminuzione:        
  Cap. 84170 –        
Fondo destinato a far fronte        
ad oneri dipendenti da        
provvedimenti legislativi        
in corso – Spese correnti        
(L.P. 14 settembre 1979,        
n. 7 – art. 24) – art. 123 –        
Nuova legge – Costituzione        
di nuovi comitati e        
commissioni consultive        
cod. mecc. 1119021232 – 10 – 10 – 10 – 10
         
         
in aumento:        
  Cap. 12300 –        
Spese per consigli, comitati        
e commissioni (legge        
provinciale 20 gennaio 1958,        
n. 4 e successive        
modificazioni; legge        
provinciale 24 gennaio 1992,        
n. 5 – art. 80)        
cod. mecc. 2114210101 + 10 + 10 + 10 + 10
  1. Nello stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all’articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all’articolo 41 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 41.
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