TOSCANA: normativa regionale sul turismo

Legge regionale 20/12/2016, n. 86 – Toscana

Testo unico del sistema turistico regionale.

Pubblicata nel B.U. Toscana 28 dicembre 2016, n. 57, parte prima.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2016;

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 16 novembre 2016;

Considerato che:

  1. A seguito delle numerose e rilevanti modifiche di cui è stata oggetto lalegge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è sorta l’esigenza di approvare un nuovo testo unico in materia di turismo, sia al fine di introdurre le molteplici novità di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive nonché delle imprese e professioni turistiche, sia allo scopo di realizzare una maggiore organicità della disciplina;
  2. Al fine di definire compiutamente il sistema di governance della promozione turistica, in merito all’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, si prevede che tali funzioni siano esercitate dai comuni in forma associata, all’ interno di ambit territoriali definiti nel l’allegato A; oltre a tale modello, viene prevista anche la possibilità dell’associazione dei comuni per tipologia di prodotto omogeneo da realizzarsi sulla base di determinate condizioni [2];
  3. Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti dagli alberghi viene prevista sia la possibilità di esercitare anche al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere, nell’osservanza delle rispettive normative di settore, sia la possibilità di vendere direttamente al cliente un servizio turistico non accessorio all’alloggio e al trasporto;
  4. Al fine di recepire quanto previsto dalla normativa statale, vengono inserite due nuove tipologie di

strutture ricettive, vale a dire i “condhotel” e i “marina resort”, disciplinati rispettivamente dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 [3];

  1. Al fine di ampliare il novero dei soggetti legittimati alla gestione di case per ferie, rifugi escursionistici, ostelli e rifugi alpini viene rivisitata la disciplina in materia di strutture ricettive extra- alberghiere per l’ospitalità collettiva [4];
  2. Al fine di qualificare l’offerta di ospitalità da par te delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, viene prevista un’espressa regolamentazione per i “bed & breakfast”;
  3. Al fine di regolamentare l’ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, vengono disciplinati i requisiti che tali alloggi devono possedere e viene previsto, per chi dà in locazione tali alloggi, l’obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all’attività svolta e alla eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività [5];
  4. Al fine di garantire la parità di trattamento tra le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza e quelle operanti in locali aperti al pubblico, vengono espressamente disciplinate le agenzie di viaggio e turismo on-line, che vengono assoggettate alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie tradizionali;
  5. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013), viene estesa la validità dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica all’ intero territorio nazionale e richiamata l’esigenza di una specifica abilitazione all’esercizio dell’attività per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l’acquisizione dell’abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e dei relativi percorsi formativi [6];

Approva la presente legge

Note:

  • Punto così modificato dall’ 1, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Punto così modificato dall’ 1, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Punto così modificato dall’ 1, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Punto così sostituito dall’ 1, comma 4, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 . Il testo precedente era così formulato: “7. Al fine di regolamentare l’ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, attualmente non soggetta all’applicazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), viene previsto, per i proprietari/usufruttuari di tali alloggi, il rispetto di alcune condizioni, tra cui l’obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all’attività svolta e alla forma di gestione, nonché la possibilità di esercizio delle locazioni turistiche, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale, anche mediante gestione indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica;”.
  • Punto così sostituito dall’ 1, comma 5, L.R. 18 maggio 2018, n. 24. Il testo precedente era così formulato: “9. Al fine sia di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013), che ha esteso l’abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica all’intero territorio nazionale, sia di recepire quanto stabilito nel D.M. 11 dicembre 2015 del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell’abilitazione), che ha disciplinato i requisiti e il procedimento per il rilascio della specifica abilitazione per l’esercizio dell’attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di cui al D.M. 7 aprile 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, viene estesa la validità dell’abilitazione all’intero territorio nazionale e richiamata la specifica abilitazione per i suddetti siti. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l’acquisizione dell’abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e i relativi percorsi formativi;”.

TITOLO I

Sistema organizzativo del turismo

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità[12].

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le strutture turistico ricettive, le imprese e le professioni del turismo.

  1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare per:
    1. riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;

b ) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico toscano, anche in sinergia con il sistema agrituristico di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

  1. c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l’ immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;

d ) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le università;

e ) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, rurale e termale della regione;

f ) favorire il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all’innovazione tecnologica e organizzativa del settore;

  1. g) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico che applicano la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, investono sulla sicurezza e rispettano la disciplina contrattuale nazionale e integrativa dei rapporti di lavoro, al fine di migliorare la qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante l’ individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l’emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;

h ) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori;

i ) promuovere l’accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine della fruizione del patrimonio turistico toscano;

j ) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;

  1. riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale;

  1. favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del

Note:

  • Per la proroga della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui al presente articolo, vedi quanto previsto dal punto 1), G.R. 30 marzo 2020, n. 438 .

Art. 2 Turismo accessibile.

In vigore dal 9 giugno 2018

1 . In attuazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti fruitori delle strutture che soffrono di temporanea mobilità ridotta [13].

2 . Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3 . Al fine di facilitare la fruizione dell’offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari forniscono informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 3 [14].

Note:

  • Comma così modificato dall’ 2, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Comma così modificato dall’ 2, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 3 Regolamento di attuazione [21].

In vigore dal 26 gennaio 2019

  • . La Regione approva, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente testo unico, il relativo regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento, al fine di disciplinare, in particolare:

a ) le modalità con cui le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari forniscono informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime, di cui all’articolo 2, comma 2 [15];

b ) le modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD), di cui all’articolo 8, comma 3;

  1. c) le modalità con cui i comuni trasmettono alla Giunta regionale le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1;

d ) le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all’articolo 12, comma 3;

  1. le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera a);
  2. i segni distintivi degli IAT, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera b);

  1. le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c);
  2. i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d);

i ) le modalità e le procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco, di cui all’articolo 16, comma 5;

  1. i requisiti delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a);

  1. i criteri per la classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera b);

l ) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera c);

m ) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 37, comma 1 [16];

  1. i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui all’articolo 44, comma 3;

  1. le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva, di cui all’articolo 75, comma 5;
  2. gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all’articolo 75, comma 6;
  3. le conoscenze o capacità professionali, di cui all’articolo 94, comma 2, lettera a);

  1. i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida turistica, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a) [19];
  2. i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico, ci cui all’articolo 115, comma 1 [17];
  3. le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 122, comma 2 [18];

  1. i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 123, comma 1, lettera a) [20].

Note:

  • Lettera così modificata dall’ 3, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Lettera così sostituita dall’ 3, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Lettera così sostituita dall’ 26, comma 2, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3 . In precedenza, la presente lettera era già stata modificata con avviso di rettifica (pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1) e dall’art. 3, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n.

24.

  • Lettera dapprima corretta con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1 e poi così sostituita dall’art. 3, comma 4, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .
  • Lettera così sostituita dall’ 26, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3 .

  • Lettera così sostituita dall’ 26, comma 3, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3 .

  • In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il regolamento approvato con P.G.R. 7 agosto 2018, n. 47/R.

Art. 4 Funzioni della Regione.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
    1. la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l’innovazione dell’offerta turistica regionale;
    2. l’omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all’offerta turistica regionale;

c ) le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali;

  1. il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali;

  1. l’organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale;

f ) l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente anche mediante l’Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla L.R. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) e la Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010,

  1. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

g ) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.

Art. 5 Funzioni della Città metropolitana di Firenze.

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di:
    1. agenzie di viaggio e turismo;

  1. classificazione delle strutture ricettive;

  1. istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco;

  1. raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il

  • . Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il territorio della Città metropolitana di
  1. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dalla Città metropolitana di Firenze sull’ intero territorio della medesima, fino a quando non sia attivato da parte dei comuni l’esercizio associato di cui all’articolo 6, comma 2.

3–bis.    Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, la Città metropolitana di Firenze adempie quanto previsto dall’articolo 7 [22].

Note:

  • Comma aggiunto dall’ 4, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 6 Funzioni dei comuni.

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:
    1. esercizio delle strutture ricettive;

  1. esercizio delle attività professionali;

  1. accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio

2 . Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’ interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 7 [23].

2–bis. I comuni che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio, ai sensi del comma 1, lettera c) [24].

2 – t er. I comuni presenti in più ambiti territoriali di cui dell’allegato A possono aderire alla convenzione di uno solo dei suddetti ambiti [25].

  1. . Sono fatte salve le convenzioni fra comuni e le altre forme di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale definite entro la data di entrata in vigore della presente

3–bis. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale possono essere esercitate congiuntamente per più ambiti territoriali contigui, tramite la stipulazione di un’unica convenzione alla quale aderiscano almeno i due terzi dei comuni che appartengono a ciascun ambito [26].

  1. Fino a quando non sia attivato l’esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all’articolo 4, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla legge regionale 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale
  2. 68/2011, alla legge regionale n. 65/2014).

  1. In caso di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l’ente responsabile della gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 22/2015. A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune In tal caso, l’accordo può prevedere l’utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai sensi del l’articolo 13, comma 9, della L.R. 22/2015. In caso di cessazione dell’esercizio associato, il comando e l’utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando da parte del dipendente interessato.

6 . Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non comportano il trasferimento di risorse regionali. Resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la L.R. 22/2015 prevede in favore del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.

Note:

  • Comma così sostituito dall’ 5, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Comma inserito dall’ 5, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma inserito dall’ 5, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Comma inserito dall’ 5, comma 4, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 7 Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica.

In vigore dal 9 giugno 2018

1 . L’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all’articolo 5, comma 3, all’articolo 6, comma 2 e all’articolo 9, comma 3, comporta [27]:

  1. la stipulazione di una convenzione con l’Agenzia regionale di promozione turistica;

  1. la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;

c ) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all’articolo 8.

Note:

  • Alinea così modificato dall’ 6, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 8 Osservatorio turistico di destinazione (OTD).

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . L’OTD è un’attività di confronto e misurazione in merito ai fenomeni collegati al turismo svolta esclusivamente a livello di singolo ambito territoriale e orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale, in un’ottica di dialogo
  • . L’attività di OTD, nell’ ipotesi di cui all’articolo 6, comma 2, è coordinata dal comune responsabile della gestione
  1. Le modalità di svolgimento delle attività di OTD sono definite con il regolamento [28].

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 9 Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di:
    1. agenzie di viaggio e turismo;

  1. classificazione delle strutture ricettive;

  1. istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco;

  1. raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il

  1. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all’articolo 4, comma 6, della L.R. 22/2015. Le disposizioni dell’articolo 14, comma 1, del la R. 22/2015 si applicano unicamente alle medesime funzioni.
  2. . Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2, e dell’articolo
  3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, i comuni capoluoghi di provincia adempiono a quanto previsto dall’articolo

Art. 10 Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente testo unico la Regione, i comuni e la città metropolitana possono avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11 Elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Presso la Giunta regionale sono tenuti e aggiornati, a fini di pubblicità e di statistica, gli elenchi delle imprese e delle professioni disciplinate dal presente testo unico. A tal fine, i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le relative informazioni secondo le modalità previste dal regolamento.

Capo II

Informazione, accoglienza e promozione turistica

Art. 12 Servizi di informazione e di accoglienza turistica.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . I servizi di informazione e di accoglienza turistica assicurano l’ informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.

  1. I servizi di informazione e di accoglienza turistica sono svolti dagli IAT secondo criteri di imparzialità e
  2. I servizi di informazione e di accoglienza turistica possono comprendere la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Tali servizi possono essere erogati dagli IAT o dai soggetti abilitati a tale scopo, secondo quanto stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti dei turisti che accedono agli uffici

4 . La Regione, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, al fine di garantire che i servizi di informazione e accoglienza turistica siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, con il regolamento disciplina:

  1. le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi;

  1. i segni distintivi degli IAT;

  1. le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;

  1. i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi di cui al presente

Art. 13 Attività di promozione turistica.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale.

  1. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l’Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla L.R. 22/2016.
  • . Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all’articolo

Art. 14 Cabina di regia del turismo.

In vigore dal 18 giugno 2019

  1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse

1–bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale [29].

  1. La cabina è composta da:
    1. l’assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

  1. cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);

  1. un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;

  1. un membro designato dalle CCIAA della Toscana;

e ) sei membri designati dalle associazioni regionali, comprensive di associazioni di imprese e/o professioni del turismo, maggiormente rappresentative del settore del turismo[34];

f ) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative [30];

g     ) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative [31].

  1. La cabina:

a ) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell’approvazione degli indirizzi per l’elaborazione del programma operativo dell’Agenzia regionale di promozione turistica, di cui all’articolo 6-bis della L.R. 22/2016 [33];

  1. b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione del presente testo unico;

c ) esprime parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla Giunta regionale per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo di cui all’articolo 15;

d ) raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e controllo;

  1. e) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di

e- bis) effettua con cadenza annuale una valutazione delle attività degli uffici di accoglienza ed informazione turistica [32].

  • . La cabina è regolarmente costituita e può operare quando sono effettuate le designazioni che garantiscono la presenza di almeno nove
  1. La partecipazione alle sedute della cabina è a titolo gratuito.

6 .    Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento della cabina.

Note:

  • Comma inserito dall’ 7, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Lettera così modificata dall’ 7, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Lettera così modificata dall’ 7, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Lettera aggiunta dall’ 7, comma 4, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Lettera così modificata dall’ 27, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

  • Lettera così sostituita dall’ 1, comma 1, L.R. 14 giugno 2019, n. 32, a decorrere dal 18 giugno 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 15 Prodotto turistico omogeneo.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un’offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione.
  • . Per prodotto turistico omogeneo si intende l’ insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda
  • . Gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo sono individuati dalla

Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

  1. La stipulazione della convenzione di cui al comma 1 comporta:
    1. l’individuazione di un comune capofila;

  1. la stipulazione di una convenzione con l’Agenzia regionale di promozione turistica;

  1. la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;

d ) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all’articolo 8;

  1. e) il coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica dei singoli

Art. 16 Riconoscimento delle associazioni pro-loco.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 .    La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell’accoglienza turistica.

  1. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:

a ) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;

b ) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

  1. la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;

  1. la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente

  1. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco avviene tramite l’ iscrizione agli albi delle associazioni proloco istituiti dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di
  2. L’iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco è subordinata alle seguenti condizioni:

a ) lo statuto dell’associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un’organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile;

b ) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell’ente.

  1. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con il

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo I

Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione I

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive

Art. 17 Oggetto.

In vigore dal 9 giugno 2018

1 .    Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità:

  1. alberghi;

  1. residenze turistico-alberghiere;

  1. alberghi diffusi;

  1. condhotel;

  1. campeggi;

  1. villaggi turistici;

  1. camping-village [35];

 

  1. marina resort;

  1. aree di sosta;

  1. parchi di

  1. . I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:
    1. per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco del l’anno solare;
    2. per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno

2–bis.    L’apertura dell’albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare [36].

  1. Con il regolamento la Regione stabilisce:
    1. i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e quelli delle loro dipendenze;

  1. i criteri per la loro classificazione;

  1. le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture

Note:

  • Lettera abrogata dall’ 8, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma inserito dall’ 8, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 18 Alberghi.

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
  2. Negli alberghi sono consentite:

a ) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

  1. l’attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla R. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), della L.R. 28/2005 stessa;
  2. l’attività di centro benessere, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed orga nizzativi previsti dalle normative di settore [37].

2–bis. È altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali,

professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore [38].

2–ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza [39].

  1. Possono assumere la denominazione di “motel” gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture e/o delle Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

4 . Possono assumere la denominazione di “villaggio albergo” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

  1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio.

Note:

  • Lettera abrogata dall’ 9, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma inserito dall’ 9, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma inserito dall’ 9, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 19 Residenze turistico-alberghiere.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di
  • . Le residenze turistico-alberghiere possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi
  • . Nelle residenze turistico-alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio.
  1. Le residenze turistico-alberghiere, in caso di interventi edilizi, possono trasformarsi in condhotel e, come tali, sono assoggettate alla disciplina di cui all’articolo 23.

Art. 20 Dipendenze.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Salva l’ ipotesi del villaggio albergo, nel caso in cui l’attività ricettiva di cui agli articoli 18 e 19 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito “casa madre” lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti “dipendenze”.

Art. 21 Alberghi diffusi.

In vigore dal 9 giugno 2018

  • . Sono alberghi diffusi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell’ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e unità abitative in due o più edifici separati, vicini tra loro [40].
  • . Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 000 abitanti.
  1. Per centro storico s’ intende la zona territoriale omogenea di cui all’articolo 2 del M. 2 aprile 1968,
  2. 1444 del Ministro dei lavori pubblici (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.).
  3. . Per borgo rurale s’ intende il nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile nel territorio esterno alla città storica di una comunità, dalla presenza sia di edifici per la residenza sia di rustici e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici di identità.
  4. . Per nucleo insediativo in ambito costiero s’ intende la porzione di tessuto urbano o insediamento isolato, ancorché di recente formazione, collocato in prossimità della fascia costiera e dei siti a maggiore fruizione balneare, caratterizzato dalla presenza di più unità dal la tipologia simile e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identità.
  5. La vitalità e la vivibilità dei luoghi ricorrono in presenza di una delle seguenti condizioni:
    1. il centro storico costituisce polo di attrazione in ragione della presenza dei servizi pubblici o privati di pubblica utilità;
    2. il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all’artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG) [41].
  6. Le unità abitative di cui è composto l’albergo diffuso, ad eccezione dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, che possono avere destinazione d’uso turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi, possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere:
    1. i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

  1. le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa

8 .    L’apertura dell’albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare [42].

Note:

  • Comma così modificato dall’ 10, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Lettera così sostituita dall’ 10, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma abrogato dall’ 10, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 22 Composizione e servizi degli alberghi diffusi [43].

In vigore dal 26 gennaio 2019

  1. Gli alloggi di cui è composto l’albergo diffuso possono essere costituiti da:

a ) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;

b ) unità abitative, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredati e dotati di locali a uso cucina e bagno autonomi, dotato quest’ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

2 . L’albergo diffuso può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, disciplinata dalla presente legge; a tale struttura si applica la disciplina prevista per la rispettiva tipologia.

  1. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto

  1. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l’ufficio di

5 . I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all’ interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

  1. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile [44].

Note:

  • Articolo così sostituito dall’ 11, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Comma così modificato dall’ 28, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

Art. 23 Condhotel [45].

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Sono condhotel, ai sensi dell’articolo 31 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.

2 . Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, si applicano i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’articolo 31, commi 1 e 2, del D.L. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014.

Note:

  • Vedi, anche, la G.R. 25 febbraio 2019, n. 221.

Art. 24 Campeggi[51].

In vigore dal 9 giugno 2018

  • . Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e
  • . I campeggi possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi
  1. Nei campeggi sono consentite:
    1. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla R. 28/2005;
    2. l’attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di

3–bis. È altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore [46].

3–ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza [47].

4 . Il titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, può allestire, per l’ intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento:

  1. strutture quali roulotte, camper, case mobili e relativi accessori, in non più del 70 per cento delle piazzole [48];

b ) tende e relativi accessori, in non più del 20 per cento delle piazzole, fermo restando il limite massimo del 70 per cento cumulando con le strutture di cui alla lettera a) [49].

  1. Nei campeggi è consentito l’affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l’ intera durata del periodo di apertura della struttura.

5–bis. Possono assumere la denominazione di “camping village” i campeggi nei quali l’ installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole [50].

Note:

  • Comma inserito dall’ 12, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Comma inserito dall’ 12, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Lettera così modificata dall’ 12, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Lettera così modificata dall’ 12, comma 4, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma aggiunto dall’ 12, comma 5, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 2, P.G.R. 16 aprile 2020, n. 37 .

Art. 25 Villaggi turistici[54].

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di
  2. Nei villaggi turistici sono consentite:
    1. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla R. 28/2005;
    2. l’attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di

2–bis. È altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore [52].

2–ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza [53].

  1. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle

4 .    Nei villaggi turistici è consentito l’affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l’ intera durata del periodo di apertura della struttura.

Note:

  • Comma inserito dall’ 13, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Comma inserito dall’ 13, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 2, P.G.R. 16 aprile 2020, n. 37 .

Art. 26 Camping-village [55].

 

Abrogato dal 9 giugno 2018

1.             Sono camping-village le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno dei turisti sia provvisti che sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

2.           Nei camping-village sono consentite:

a)      l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 28/2005;

b)      l’attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.

3.           Nei camping-village è consentita l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, quali roulotte, camper, case mobili e relativi accessori, allestite dal titolare o gestore in una

percentuale ricompresa tra il 70 e il 30 per cento del numero complessivo delle piazzole, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico edilizie e, ove previsto, paesaggistiche. Il restante numero delle piazzole è destinato ai turisti forniti di propri mezzi di pernottamento.

4 . Nei camping-village è consentito l’affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l’ intera durata del periodo di apertura della struttura.

Note:

 

[55]Articolo abrogato dall’ art. 14, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 27 Marina resort.

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. Sono marina resort, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014, le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’ interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo articolo 32, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento [56].

Note:

  • Comma così modificato dall’ 15, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

Art. 28 Aree di sosta[57].

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone

Note:

  • Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 2, P.G.R. 16 aprile 2020, n. 37 .

Art. 29 Parchi di vacanza[58].

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Sono parchi di vacanza i campeggi a gestione unitaria in cui è praticato l’affitto delle piazzole ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.
  • . Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del 40 per cento delle piazzole, l’affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della

Note:

  • Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 2, P.G.R. 16 aprile 2020, n. 37 .

Art. 30 Divieti di vendita e di affitto.

In vigore dal 26 gennaio 2019

1 . Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza, in caso di vendita frazionata delle piazzole o delle strutture ancorate al suolo che insistono sulle medesime, o in caso di affitto delle piazzole o delle strutture per periodi pluriennali, decadono i requisiti previsti per l’esercizio del l’attività e trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 42, comma 1, e all’articolo 43, comma 2, lettera a), numero 5 [59].

Note:

  • Comma così modificato dall’ 29, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3 .

Art. 31 Commercializzazione di servizi turistici.

In vigore dal 26 gennaio 2019

1 . Le strutture ricettive di cui al presente capo possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo) [60].

Note:

  • Comma così sostituito dall’ 30, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

Sezione II

Procedura e criteri di classificazione

Art. 32 Esercizio dell’attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici.

In vigore dal 10 luglio 2020

  1. . L’esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per
  2. La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 33 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e
  3. La SCIA può ricomprendere anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere esercitate nei confronti delle persone alloggiate, dei loro ospiti, di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati o al

4 . Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo o alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e le relative variazioni.[61]

Note:

  • Comma così modificato dall’ 26, comma 1, L.R. 6 luglio 2020, n. 51 , a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83, comma 1, della medesima legge).

Art. 33 Requisiti.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Il titolare delle strutture di cui al presente capo e il suo rappresentante, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2 . Nel caso in cui il titolare delle attività di cui al presente capo sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3 . In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

  • . L’esercizio dell’attività degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
    1. superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
    2. superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l’aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;

c ) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico edilizi comunali.

  • . L’esercizio dell’attività degli alberghi diffusi è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:

a ) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto e di 14 metri quadrati per quelle a due letti; la superficie minima comprende anche gli spazi aperti sulle camere, purché non delimitati da serramenti, anche mobili. Per ogni letto aggiunto, consentito solo nelle camere a due letti e con massimo di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie è aumentata di 6 metri quadrati;

  1. i limiti di superficie di cui alla lettera a) sono ridotti a 12 metri quadrati per le camere a due letti e a 4 metri quadrati per ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici;

c ) l’altezza minima interna utile dei locali posti nell’albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali in materia di igiene, con una media di 2,70 metri per le camere da letto e i locali di soggiorno, riducibile a 2,40 metri per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già abitabili laddove le caratteristiche degli immobili non consentano il raggiungimento di tale altezza.

Art. 34 Subingresso.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

2 . Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

  1. Il subentrante dichiara:
    1. il trasferimento dell’attività;

  1. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e

  1. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:

a ) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;

  1. b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 35 Sospensione dell’attività.

In vigore dal 10 luglio 2020

1 .    La sospensione delle attività di cui al presente capo per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio [62].

1-bis.   L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.[63]

Note:

  • Comma così modificato dall’ 16, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma aggiunto dall’ 30, comma 1, L.R. 6 luglio 2020, n. 51 , a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83, comma 1, della medesima legge).

Art. 36 Cessazione dell’attività.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 .    La cessazione delle attività di cui al presente capo è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 37 Classificazione [64].

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, 106, stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.
  2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:
    1. gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;

  1. i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;

  1. ) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro;
  2. i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro;

e ) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell’albergo o della residenza turistico-alberghiera.

  • . La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell’ interessato all’atto della presentazione della SCIA di cui all’articolo
  • . Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per

Note:

  • Articolo così sostituito dall’ 17, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 38 Verifica della classificazione [65].

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze in ogni momento e comunque a seguito della presentazione della SCIA verificano d’ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all’interessato, procedono alla rettifica della classificazione [66].

Note:

  • Rubrica così sostituita dall’ 18, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma così modificato dall’ 18, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Sezione III

Norme particolari

Art. 39 Insediamenti occasionali.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l’ insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno

Art. 40 Campeggi temporanei.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Il comune può autorizzare, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell’ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:
    1. per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;

b ) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro.

  1. Il comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente

Art. 41 Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa[67].

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare [68]:
    1. i propri associati, i soggetti destinatari dell’attività associativa e relativi accompagnatori;

b ) gli associati e i soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di enti, associazioni e cooperative con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.

  1. . Tali disposizioni si applicano anche a enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro
  2. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione e possiedono almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella oppure per i villaggi turistici classificati con due stelle [69].
  3. Nella SCIA presentata per l’esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all’utilizzazione delle

Note:

  • Rubrica così modificata dall’ 19, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Alinea così modificato dall’ 19, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma così modificato dall’ 19, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Sezione IV

Vigilanza e sanzioni

Art. 42 Chiusura dell’attività.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Il comune dispone la chiusura dell’attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o il gestore.
  • . Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali o dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’ interessato provvede a conformare l’attività alla normativa vigente. Qualora l’ interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell’attività.
  1. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

4 . Qualora l’ interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva con le modalità dell’apposizione dei sigilli.

Art. 43 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo 40 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

  1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 800,00:
    1. chi contravviene a quanto previsto dai seguenti articoli:

  • articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e comma 5;

  • articolo 25, commi 3 e 4;

  • articolo 26, commi 3 e 4;

  • articolo 29, comma 2;

  • articolo

  1. chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di

  1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 800,00:
  • ) chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;
  • ) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di dichiarare tale circostanza;

c ) chi dota i locali e gli spazi destinati all’alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato con la SCIA.

4 .    È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.

  1. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Capo II

Altre strutture ricettive e locazioni turistiche [70] Sezione I

Disposizioni generali

Art. 44 Oggetto.

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. Il presente capo disciplina:
    1. le strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva:

  • case per ferie;

  • ostelli [71];

  • rifugi escursionistici;

  • rifugi alpini;

  • bivacchi

  1. le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:

  • esercizi di affittacamere;

  • bed and breakfast;

  • case e appartamenti per vacanze;

  • residenze d’epoca.

  1. i residence;

  1. le locazioni

  1. . I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:
    1. per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco del l’anno solare;
    2. per apertura stagionale di intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno

3 .    Con il regolamento sono stabiliti i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui al comma 1.

Note:

  • Rubrica così sostituita dall’ 20, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Numero così modificato dall’ 21, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

Sezione II

Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva

Art. 45 Case per ferie.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

  1. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella

  1. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata:

a ) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività associativa e relativi accompagnatori;

b ) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro;

c ) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.

  1. Il titolare e il gestore delle case per ferie possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 46 Ostelli [72].

In vigore dal 9 giugno 2018

  • . Sono ostelli le strutture ricettive, attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative [73].
  1. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata solo nei confronti degli
  2. Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 83 del Lgs. 159/2011.

Note:

  • Rubrica così sostituita dall’ 22, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma così modificato dall’ 22, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 47 Rifugi escursionistici.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
  • . Il titolare e il gestore dei rifugi escursionistici possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 48 Rifugi alpini.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per

il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

  • . Il titolare e il gestore dei rifugi alpini possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 159/2011.
  1. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.

Art. 49 Bivacchi fissi.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.

  1. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Art. 50 Esercizio dell’attività di strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. . L’esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per
  2. La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e

3 .    La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti.

  1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32, comma

  1. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici

6 .    Per i rifugi alpini con custodia, nella SCIA è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.

  1. L’attivazione di un bivacco fisso è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.

Art. 51 Subingresso.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

2 . Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

  1. Il subentrante dichiara:
    1. il trasferimento;

  1. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e

  1. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:

a ) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;

  1. b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 52 Sospensione dell’attività.

In vigore dal 10 luglio 2020

  1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio [74].

1-bis.   L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.[75]

Note:

  • Comma così modificato dall’ 23, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Comma aggiunto dall’ 30, comma 2, L.R. 6 luglio 2020, n. 51 , a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83, comma 1, della medesima legge).

Art. 53 Cessazione dell’attività.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo

Sezione III

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 54 Requisiti.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere:
    1. i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

  1. le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
  2. i requisiti previsti dal

  • . L’utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini

Art. 55 Affittacamere.

In vigore dal 9 novembre 2017

  1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi
  2. Gli affittacamere possono essere gestiti:
    1. in forma imprenditoriale;

  1. in forma non

  • . L’attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo
  1. L’attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il
  2. . Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e

bevande agli alloggiati cessano l’attività di somministrazione entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge [76].

6 . Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano l’attività di somministrazione con esclusione della prima colazione [76].

Note:

  • Comma abrogato dall’ 5, comma 1, lettera a), L.R. 17 ottobre 2017, n. 58 .

Art. 56 Bed and breakfast.

In vigore dal 9 novembre 2017

1 . Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.

  1. I bed and breakfast possono essere gestiti:
    1. in forma imprenditoriale;

  1. in forma non

  1. L’attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio [77].
  • . L’attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il
  • . Nel regolamento di cui all’articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della

Note:

  • Comma così modificato dall’ 1, comma 1, L.R. 17 ottobre 2017, n. 58.

Art. 57 Case e appartamenti per vacanze.

In vigore dal 10 luglio 2020

  1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari ad uso residenziale composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti. [78]

2 .    Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.

3 .    La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.

Note:

  • Comma così modificato dall’ 27, comma 1, L.R. 6 luglio 2020, n. 51 , a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83, comma 1, della medesima legge).

Art. 58 Residenze d’epoca.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi

immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

  • . Le residenze d’epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone
  • . Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 18 e 19, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla L.R. 30/2003 che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di “residenze d’epoca ” mantenendo gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi

Art. 59 Soggetti gestori.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Per le strutture ricettive di cui alla presente sezione è obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.

Art. 60 Esercizio dell’attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.

In vigore dal 9 novembre 2017

1 . L’esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

  1. La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall’articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e

3 . Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

  1. . Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano la prima colazione e intendono continuare a farlo assumono la denominazione di bed and breakfast effettuando apposita comunicazione allo SUAP competente per [79]
  2. Si applica la disposizione di cui all’articolo 32, comma

Note:

  • Comma abrogato dall’ 5, comma 1, lettera b), L.R. 17 ottobre 2017, n. 58 .

Art. 61 Subingresso.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

2 . Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

  1. Il subentrante dichiara:

  1. il trasferimento;

  1. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e

  1. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:

a ) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;

  1. b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 62 Sospensione dell’attività [80].

In vigore dal 10 luglio 2020

  1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

1-bis.   L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.[81]

Note:

  • Comma così modificato dall’ 24, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma aggiunto dall’ 30, comma 3, L.R. 6 luglio 2020, n. 51 , a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83, comma 1, della medesima legge).

Art. 63 Cessazione dell’attività.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 .    La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Sezione IV

Definizione e caratteristiche dei residence

Art. 64 Residence.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. . Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche
  2. Le unità abitative devono possedere:
    1. i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b ) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;

  1. c) i requisiti previsti nel

  1. Le unità abitative devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a più

  1. I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro

Art. 65 Classificazione e revisione della classificazione.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione prevista nel

  • . La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell’ interessato all’atto della presentazione della SCIA di cui all’articolo
  • . Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per
  • . I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze verificano d’ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all’ interessato, procedono alla rettifica della

Art. 66 Esercizio dell’attività di residence.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . L’esercizio dell’attività di residence è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

  1. La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall’articolo 64 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e
  2. La SCIA può ricomprendere anche l’attività di somministrazione di

  1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32, comma

  1. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici

Art. 67 Subingresso.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Il trasferimento della titolarità o della gestione dei residence, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
  • . Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per
  1. Il subentrante dichiara:
    1. il trasferimento;

  1. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e

  1. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:

a ) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;

  1. b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 68 Sospensione dell’attività.

In vigore dal 10 luglio 2020

1 .    La sospensione dell’attività di residence per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio [82].

1-bis.   L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.[83]

Note:

  • Comma così modificato dall’ 25, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

  • Comma aggiunto dall’ 30, comma 4, L.R. 6 luglio 2020, n. 51 , a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83, comma 1, della medesima legge).

Art. 69 Cessazione dell’attività.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 .    La cessazione dell’attività di residence è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Sezione V

Locazioni turistiche

Art. 70 Locazioni turistiche [84].

In vigore dal 18 giugno 2019

1 .    Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’articolo 53 dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011, si applicano le disposizioni del presente articolo [85].

  1. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:

a ) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;

  1. b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.

3 .     Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.

  1. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma
  2. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
    1. i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

  1. le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa

6 . Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all’articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 000,00 a euro 6.000,00;
  2. nel caso di omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 500,00 euro[86].

Note:

  • Articolo così sostituito dall’ 26, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma così modificato dall’ 31, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

  • Lettera così modificata dall’ 2, comma 1, L.R. 14 giugno 2019, n. 32, a decorrere dal 18 giugno 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 71 Scambio di alloggi per finalità turistiche.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Ai fini del presente testo unico, non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilità dell’ospitato, nell’ambito dell’economia della condivisione (sharing economy).

Art. 72 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, l’uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e
  2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio

Sezione VI

Vigilanza e sanzioni

Art. 73 Chiusura dell’attività.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Il comune dispone la chiusura dell’attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore.

2 . Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’ interessato provvede a conformare l’attività alla normativa vigente. Qualora l’ interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell’attività.

  1. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

4 . Qualora l’ interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva con le modalità dell’apposizione dei sigilli.

Art. 74 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 9 giugno 2018

1 .    Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 [87].

  1. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 800,00.
  2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 200,00:
    1. chi ospita all’interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA;

  1. chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.

4 .    È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.

  1. . Chi somministra alimenti e bevande in violazione di quanto previsto dal presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 200,00.

  1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 800,00:
    1. chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;
    2. chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di

  1. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono

Note:

  • Comma così modificato dall’ 27, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

Capo III

Stabilimenti balneari

Art. 75 Stabilimenti balneari.

In vigore dal 10 luglio 2020

  1. . Sono stabilimenti balneari le strutture poste in prossimità del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e
  • . Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, come i trattamenti elioterapici e termali, le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie [88].
  • . Negli stabilimenti balneari possono essere altresì esercitate le attività di centro benessere e le discipline del benessere e bionaturali di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bionaturali) dagli operatori iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della stessa L.R. 2/2005, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di
  • . Il comune, nel proprio regolamento, sentita l’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal
  • . Il regolamento, nell’ambito della disciplina del governo del territorio e nell’ottica della riqualificazione ambientale e della valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, stabilisce, in conformità alle prescrizioni statali in materia, le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa [89].
  • . Il regolamento stabilisce altresì gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2010).

Note:

  • Comma così modificato dall’ 32, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3 e dall’art. 28, comma 1, L.R. 6 luglio 2020, n. 51 a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83, comma 1, della medesima legge).
  • Comma così modificato dall’ 32, comma 2, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

Art. 76 Esercizio dell’attività degli stabilimenti balneari.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . L’apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

  1. . La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e La SCIA può ricomprendere anche le attività di cui all’articolo 75, commi 2 e 3.

3 . Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e le relative variazioni.

Art. 77 Subingresso.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Il trasferimento della titolarità o della gestione degli stabilimenti balneari, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

2 . Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

  1. Il subentrante dichiara:
    1. il trasferimento dell’attività;

  1. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e

  1. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:
  • ) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;
  1. b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 78 Sospensione dell’attività.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . La sospensione delle attività degli stabilimenti balneari per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a preliminare comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per

Art. 79 Cessazione dell’attività [90].

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. La cessazione dell’attività degli stabilimenti balneari è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Note:

  • Comma così modificato dall’ 28, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 80 Chiusura dell’attività.

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. Il comune dispone la chiusura dell’attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore.
  • . Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’ interessato provvede a conformare l’attività alla normativa vigente. Qualora l’ interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell’attività [91].
  1. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti [92].

4 .    Qualora l’ interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva con le modalità dell’apposizione dei sigilli.

Note:

  • Comma così sostituito dall’ 29, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma così modificato dall’ 29, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 81 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 .    Chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Capo IV

Obblighi di comunicazione e di pubblicità [93]

Art. 82 Esercizio delle funzioni amministrative.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 .    Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.

Note:

  • Rubrica così sostituita dall’ 30, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 83 Comunicazione iniziale e periodica.

In vigore dal 9 novembre 2017

  • . I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti
  • . La comunicazione è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l’elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti
  1. La comunicazione è presentata:
    1. in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
    2. in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione [94].
  2. Si applica la disposizione di cui all’articolo 32, comma

Note:

  • Lettera così sostituita dall’ 2, comma 1, L.R. 17 ottobre 2017, n. 58.

Art. 84 Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche [95].

In vigore dal 9 giugno 2018

  • . I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze ricevono dagli SUAP le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari e le trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità stabilite con atto della Giunta
  • . I comuni trasmettono alla Regione l’elenco dei concessionari di stabilimenti balneari, con

l’indicazione dei canoni da questi corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Note:

  • Articolo così sostituito dall’ 31, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

Art. 84-bis Comunicazioni ai fini statistici [96].

In vigore dal 9 giugno 2018

I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei ftussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.

I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).

Note:

  • Articolo inserito dall’ 32, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

Art. 85 Pubblicità dei prezzi e informazioni all’interno dell’esercizio.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura è esposta, in modo che sia perfettamente visibile e secondo il modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell’anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura.

  1. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente al momento della prenotazione o contestualmente all’arrivo presso la struttura.

Art. 86 Sanzioni amministrative [97].

In vigore dal 9 giugno 2018

  • . I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all’articolo 83, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00.
  • . I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 84-bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non
  • . Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi
  • . I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all’articolo 85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 400,00.
  1. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le

sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.

Note:

  • Articolo dapprima corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1 e, successivamente, così sostituito dall’ 33, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.

Capo V

Agenzie di viaggio e turismo

Sezione I

Definizione e attività

Art. 87 Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.

In vigore dal 26 gennaio 2019

  • . Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
    1. produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
  • ) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
  1. intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
  2. raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero.

  • . Nell’esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera c) dell’allegato 1 al Lgs. 79/2011 [98].
  1. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:
    1. l’ informazione e l’assistenza ai propri clienti, non ché l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

b ) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

  1. c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l’utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale;

d ) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.

  1. . Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all’articolo 98 purché si tratti di viaggi collettivi “tutto compreso”, organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all’articolo

Note:

  • Comma così modificato dall’ 33, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

Art. 88 Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività.

In vigore dal 10 luglio 2020

1 . Per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali e professionali:

  • ) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’ interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata, o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
  1. b) il requisito professionale di cui all’articolo

  1. I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante [99]
  2. In caso di vendita diretta al pubblico l’attività è esercitata in un locale aperto al

  • . È inoltre necessario che sia stato assolto l’obbligo di stipulare le polizze assicurative di cui all’articolo 91, commi 1 e
  • . La denominazione dell’agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di regioni o comuni

Note:

  • Comma così sostituito dall’ 29, comma 1, L.R. 6 luglio 2020, n. 51 , a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83, comma 1, della medesima legge).

Art. 89 Esercizio dell’attività di agenzia di viaggio.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . L’apertura di un’agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

  1. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo

  1. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e

4 . Ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o alla ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni dalla variazione intervenuta.

  1. Ogni variazione relativa all’attività esercitata tra quelle di cui all’articolo 87, comma 1, è soggetta a
  2. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per
  3. Le agenzie che svolgono attività stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie

8 .     Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo o alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attività e le relative variazioni.

Art. 90 Attività complementari [100].

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento di attività complementari di cui all’articolo 87, comma 3, nell’osservanza delle rispettive normative di settore e purché l’attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.

Note:

  • Comma così modificato dall’ 34, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 91 Garanzie a favore del viaggiatore [102].

In vigore dal 26 gennaio 2019

  1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011[103].

2 .    Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell’articolo 47, commi 2 e 3, dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011[101].

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana comunicazione di avere adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 2.

Note:

  • Comma dapprima sostituito dall’ 35, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 e poi così modificato dall’ art. 34, comma 3, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.
  • Rubrica così sostituita dall’ 34, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

  • Comma così modificato dall’ 34, comma 2, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3 .

Art. 92 Chiusura temporanea dell’agenzia.

In vigore dal 9 giugno 2018

1 .     Non è consentita la chiusura dell’agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.

  1. La chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è previamente comunicata allo SUAP competente per territorio [104].

3 .    In ogni caso l’agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi.

Note:

  • Comma così modificato dall’ 36, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 93 Agenzie di viaggio e turismo on line.

In vigore dal 9 giugno 2018

1 . Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ad esclusione dell’articolo 88, comma 3 [105].

2 . L’apertura delle agenzie di cui al comma 1 è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.

Note:

  • Comma così modificato dall’ 37, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Sezione II

Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio

Art. 94 Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio.

  1. La qualifica di cui al comma 1 si ottiene al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

a ) sussistenza di adeguate conoscenze o capacità professionali, come definite nel regolamento in conformità alle disposizioni statali vigenti;

b ) superamento dell’esame di cui all’articolo 95 o dell’equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni.

  1. . Il possesso della qualifica è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della
  2. Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di un’agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso della

5 . Il direttore tecnico presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.

Art. 95 Esame di idoneità.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Coloro che intendono acquisire l’ idoneità professionale presentano la domanda per sostenere l’esame di idoneità, accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all’articolo 96. Possono altresì presentare la domanda per sostenere l’esame di idoneità coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio e i rappresentanti legali delle associazioni di cui all’articolo 96.

  1. Per l’ammissione all’esame di idoneità è necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
  • . La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d’esame e determina le modalità per l’effettuazione delle prove[106].
  • . La Regione espleta le prove d’esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande
  1. La Regione rilascia a chi ha superato positivamente l’esame un attestato di idoneità.

Note:

  • Vedi, anche, la G.R. 10 febbraio 2020, n. 119 e la Delib.G.R. 11 ottobre 2021, n. 1044 .

Sezione III

Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria

Art. 96 Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . È istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l’albo delle associazioni senza scopo di lucro, a carattere regionale o nazionale, con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed

  • . Possono chiedere l’ iscrizione all’albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest’ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; lo statuto di dette associazioni deve prevedere organi democraticamente
  • . Le associazioni che intendono essere iscritte all’albo regionale presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, specificando:
    1. la sede legale dell’associazione;

  1. le complete generalità del legale rappresentante dell’associazione;

  1. il possesso dei requisiti di cui al comma 2, che costituiscono titolo per l’iscrizione all’albo.

  1. Alla domanda di iscrizione è allegato lo statuto dell’associazione.

  1. L’iscrizione all’albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della

6 . Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all’albo regionale. In tal caso alla domanda di cui al comma 3 è allegato l’elenco delle articolazioni territoriali accreditate, con l’ indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.

  1. Le insegne poste all’ ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l’indicazione della riserva ai soli soci dell’associazione.

Art. 97 Esercizio dell’attività di organizzazione di viaggio.

In vigore dal 26 gennaio 2019

  1. I soggetti di cui all’articolo 96 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell’ inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme del presente capo al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando:
    1. le complete generalità, nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 11 del TULPS approvato con d. 773/1931, della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;

b ) il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 94 da parte del soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività;

  1. c) le attività che si intendono

  1. La comunicazione di cui al comma 1 deve altresì contenere la menzione dell’avvenuta stipulazione della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all’articolo 91, comma 1, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze accertano d’ufficio l’ iscrizione all’albo di cui all’articolo 96, comma 1, nonché il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 94 da parte del soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività.
  • . Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di
  • . Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività è responsabile anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all’articolo 96, comma 6. L’attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l’attività di responsabile organizzativo di altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell’articolo 94, comma
  1. Nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano

contratti ai sensi del titolo VI, capo I, dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011 [107].

Note:

  • Comma così modificato dall’ 35, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

Art. 98 Organizzazione occasionale di viaggi.

In vigore dal 26 gennaio 2019

1 . L’organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell’arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni [108].

2 . Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell’arco dell’anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

  • . Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. È altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando, tra l’altro, l’assenza di scopo di lucro dell’ iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 97, comma 1, lettera a).
  • . Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospendono l’effettuazione dell’ iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell’arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l’obbligo della stipulazione dell’assicurazione.

Note:

  • Comma così modificato dall’ 36, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

Art. 99 Uffici di biglietteria.

In vigore dal 9 giugno 2018

  • . Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l’apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l’attività sia limitata all’emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a quanto previsto dagli articoli 87 e seguenti riguardo alle agenzie di viaggio e turismo [109].

2 . Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.

Note:

  • Comma così modificato dall’ 38, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Sezione IV

Vigilanza e sanzioni Art. 100 Sospensione e cessazione dell’attività. In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all’articolo 88, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la sospensione dell’attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.
  • . Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la chiusura dell’attività nei seguenti casi:

a ) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato a quanto previsto nella diffida;

  • ) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività.
  • . Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all’articolo 96 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il mancato adempimento dell’obbligo della copertura assicurativa di cui rispettivamente all’articolo 91, commi 1 e 2, e all’articolo 97, comma 2, l’agenzia o l’associazione non provveda all’adempimento entro il termine stabilito nella
  • . Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la cessazione dell’attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all’articolo 96 qualora non si sia provveduto alla costituzione della copertura assicurativa entro il periodo di

5 . Qualora l’ interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell’attività, il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana, previa diffida, provvedono all’esecuzione coattiva con le modalità dell’apposizione dei sigilli.

Art. 101 Subingresso.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle attività di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
  • . Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per
  1. Il subentrante dichiara:
    1. il trasferimento dell’attività;

  1. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 88, comma

  1. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:
  • ) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;
  1. b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 102 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 26 gennaio 2019

  1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 000,00 a euro 6.000,00:
    1. chiunque esercita l’attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all’articolo 89;

  1. chiunque contravviene all’obbligo di stipulare le polizze assicurative o di fornire le garanzie bancarie

di cui all’articolo 91, commi 1 e 2; [110]

c ) l’associazione iscritta all’albo di cui all’articolo 96 che effettua le attività nei confronti dei non associati [111].

  1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 600,00:
    1. chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all’articolo 38 del Lgs. 79/2011; [112]
    2. il direttore tecnico che non presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia e il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all’articolo 97, comma 4;

c ) l’associazione iscritta all’albo di cui all’articolo 96 che effettua le attività senza la preventiva comunicazione prevista all’articolo 97;

  1. il soggetto organizzatore di cui all’articolo 98 che contravviene agli obblighi ivi previsti;

  1. chi contravviene a quanto disposto dall’articolo 88, comma 3;

  1. chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 89, commi 3 e 7, dall’articolo 92 e dall’articolo 96, comma
  • . È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 200,00, chi viola gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.
  1. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Note:

  • Lettera abrogata dall’ 37, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3 .

  • Lettera così modificata dall’ 37, comma 2, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3 .

  • Lettera abrogata dall’ 37, comma 3, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3 .

Capo VI

Norme finali

Art. 103 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Nell’esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli accordi sindacali di secondo livello.

TITOLO III

Professioni turistiche

Capo I

Guida turistica

Sezione I

Definizione e attività

Art. 104 Definizione dell’attività di guida turistica.

In vigore dal 9 giugno 2018

  • . È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del
  • . L’esercizio della professione è consentito, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013), indipendentemente dall’ambito territoriale in cui è stata conseguita l’abilitazione.
  • . Per l’esercizio dell’attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, di cui all’articolo 3, comma 3, della L. 97/2013, è necessario il conseguimento della specifica abilitazione, ai sensi del medesimo comma 3 [113].

3–bis. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) [114].

Note:

  • Comma così sostituito dall’ 39, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma aggiunto dall’ 39, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 105 Esercizio della professione.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Per l’esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
    1. uno dei seguenti titoli di studio:

  • diploma di istituto secondario di secondo grado;

  • titolo di studio universitario, tra quelli indicati con il regolamento [115];

  • ) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell’esame di cui all’articolo 107. Il possesso del titolo di studio universitario esenta dalla frequenza dei corsi [116];
  1. c) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’ interdizione, anche temporanea dall’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della
  2. . L’esercizio della professione di guida turistica è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.

3 . Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

  1. La cessazione dell’attività di guida turistica è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.

Note:

  • Numero così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1. [116]Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 106 Deroghe.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano:

a ) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attività disciplinate dalla presente legge per l’espletamento di compiti istituzionali dell’ente e nell’ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti;

  1. b) alle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, o svolte nell’ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, interattivo e laboratoriale finalizzate all’accrescimento culturale individuale e di gruppo;

c ) a chi, su incarico del comune e munito della relativa attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche di cui abbia notoriamente possesso, svolga, volontariamente e senza scopo di lucro, attività divulgativa del patrimonio di interesse turistico-culturale esistente nel territorio del medesimo comune.

  1. I soggetti che operano in base alle deroghe di cui al comma 1 non possono fregiarsi della qualifica di guida

Art. 107 Corsi di qualificazione.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per guida turistica, ai sensi della normativa regionale
  • . I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica della guida turistica e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di
  1. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua

Art. 108 Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all’articolo 107, il numero delle ore e le modalità di accesso [117].

  1. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione per coloro che dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli di studio e di formazione, di aver già acquisito le conoscenze relative a materie che formano oggetto del corso.

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 109 Integrazioni dell’abilitazione professionale.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. . Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l’esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere. A tal fine possono chiedere di essere sottoposte ad esame nell’ambito degli esami finali dei corsi di cui all’articolo 107. In tal caso la commissione d’esame è integrata con esperti [118].
  2. La Regione rilascia apposita attestazione a chi ha superato l’esame di cui al comma

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 110 Pubblicità dei prezzi.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 .     Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali delle guide turistiche contiene l’indicazione dei relativi prezzi.

  1. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Art. 111 Ingresso gratuito.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 .    Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali.

Sezione II

Vigilanza e sanzioni

Art. 112 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 26 gennaio 2019

  1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 000,00 a euro 6.000,00:

a ) chiunque esercita l’attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA o in mancanza della specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 104, comma 3 [120];

  1. b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
  2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00:
    1. chiunque, beneficiando delle deroghe di cui all’articolo 106, comma 1, viola il disposto dell’articolo 106, comma 2 [119];
    2. la guida turistica che contravviene al divieto di cui all’articolo 110, comma 2 [119].

  1. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00:
    1. la guida turistica che contravviene al disposto dell’articolo 110, comma 1 [119];

  1. la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l’abilitazione.

  1. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono
  2. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell’anno, può sospendere l’attività fino ad un massimo di trenta giorni.

Note:

  • Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1. [120]Lettera così modificata dall’art. 38, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

Art. 113 Divieto di prosecuzione dell’attività.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . La prosecuzione dell’attività professionale di guida turistica è vietata dal comune qualora l’ interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso è ritirata la tessera di

Capo II

Accompagnatore turistico

Sezione I

Definizione e attività

Art. 114 Definizione dell’attività di accompagnatore turistico.

In vigore dal 26 gennaio 2019

  1. Nell’ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all’articolo 6 dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l’attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche [121].
  • . Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell’esercizio della propria attività

Note:

  • Comma dapprima sostituito dall’ 40, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 e poi così modificato dall’ art. 39, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

Art. 115 Esercizio della professione [122].

In vigore dal 9 giugno 2018

  1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l’esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
    1. uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:

  • uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e superamento dell’esame di cui all’articolo 117;

  • abilitazione all’esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualifica zio ne professionale e il superamento dell’esame di cui all’articolo 117;
  • abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;

b ) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’ interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

  • . L’esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.
  • . Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta

4 . La cessazione dell’attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.

5 . L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 206/2007.

Note:

  • Articolo dapprima corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1 e poi così sostituito

dall’art. 41, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 116 Titoli [123].

 

Abrogato dal 9 giugno 2018

1 .    Per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento in conformità alle disposizioni statali in materia.

2.           Fino all’entrata in vigore del regolamento è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

a)      diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;

 

b)      diploma di liceo linguistico;

 

c)      diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;

 

d)      diploma di laurea in lingue;

 

e ) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;

f) diploma di laurea in lettere.

 

. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, è richiesto il possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi della vigente normativa regionale.

4    . È altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore turistico, il possesso dell’ idoneità conseguita ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Note:

 

[123]Articolo abrogato dall’ art. 42, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 117 Corsi di qualificazione.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 .    La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.

  1. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell’accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di
  2. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua

Art. 118 Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all’articolo 117, il numero delle ore e le modalità di accesso [124] [125].

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

  • In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la G.R. 8 ottobre 2018, n. 1097 .

Art. 119 Pubblicità dei prezzi.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l’indicazione dei relativi
  2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli

Sezione II

Vigilanza e sanzioni

Art. 120 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

a ) chiunque esercita l’attività professionale di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA;

  1. i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
  • . È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 l’accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all’articolo 119, comma 2 [126].
  1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 l’accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell’articolo 119, comma 1 [126].
  2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono

5 .    Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell’anno, può sospendere l’attività fino ad un massimo di trenta giorni.

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 121 Divieto di prosecuzione dell’attività.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . La prosecuzione dell’attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal comune qualora l’ interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.

Capo III

Guida ambientale

Sezione I

Definizione e attività

Art. 122 Definizione dell’attività di guida ambientale [127].

In vigore dal 26 gennaio 2019

  1. Nell’ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all’articolo 6 dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione

Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche [128].

  1. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della

  1. Le guide ambientali collaborano:

a ) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

  1. b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione

Note:

  • Articolo così sostituito dall’ 43, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma così modificato dall’ 40, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3 .

Art. 123 Esercizio della professione [129].

In vigore dal 26 gennaio 2019

1 . Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l’esercizio della professione di guida ambientale, per l’esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

  1. uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell’esame di cui all’articolo 125 [130];
  • titolo di studio universitario, tra quelli indicati nel regolamento, e superamento dell’esame di cui all’articolo 125;
  • abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;

  1. idoneità psico-fisica all’esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;

c ) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’ interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

  1. L’esercizio della professione di guida ambientale è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.
  • . Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta
  • . L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al Lgs. 206/2007.
  • . La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente

Note:

  • Articolo dapprima corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1 e poi così sostituito dall’art. 44, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .
  • Numero così modificato dall’ 41, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

Art. 124 Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell’apposito albo professionale regionale di cui all’articolo 146, possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica [131].

  1. Le guide del parco o della riserva naturale già abilitate ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) possono continuare ad esercitare l’attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Possono altresì esercitare la professione di guida ambientale, nella specialità attinente, nel caso in cui la loro formazione ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della L.R. 49/1995, abbia garantito la conoscenza generale dell’intero territorio regionale [131].
  • . I soggetti di cui al comma 2 che intendono esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 123, fatta eccezione per il possesso dell’abilitazione professionale [131].
  • . L’ente gestore del parco o della riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi del presente testo unico un attestato di specializzazione di guida del parco o della riserva di riferimento, a seguito dell’espletamento di un corso di specializzazione e del superamento del relativo

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 125 Corsi di qualificazione e specializzazione.

In vigore dal 26 gennaio 2019

1 . La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.

2 . I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola articolazione, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato [132].

3 . L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla Regione.

  1. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze e comprendono l’acquisizione di nuove tecniche, l’uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di
  2. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l’attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un

Note:

  • Comma così modificato dall’ 42, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3 .

Art. 126 Modalità e contenuti dei corsi.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 124, comma 4, e 125, il numero delle ore e le modalità di accesso [133].

2 .    Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla

frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 127 Obblighi professionali.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. . Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell’escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli

Art. 128 Pubblicità dei prezzi.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l’ indicazione de relativi
  1. È vietato applicare prezzi superiori a quelli

Sezione II

Vigilanza e sanzioni

Art. 129 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 000,00 a euro 6.000,00:
    1. chiunque esercita l’attività professionale di guida ambientale senza aver presentato la SCIA;

  1. i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
  • . È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00, la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all’articolo 128, comma 2 [134].
  • . È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00, la guida ambientale che contravviene al disposto dell’articolo 128, comma 1 [134].
  1. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 130 Divieto di prosecuzione dell’attività.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. . La prosecuzione dell’attività di guida ambientale è vietata dal comune qualora l’ interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
  2. In caso di divieto di prosecuzione dell’attività è ritirata la tessera di

Capo IV

Maestro di sci

Sezione I

Definizione e attività

Art. 131 Definizione dell’attività di maestro di sci.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . È maestro di sci, ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2 . Le aree sciistiche ove è prevista l’attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).

Art. 132 Albo professionale regionale dei maestri di sci.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. È istituito l’albo professionale regionale dei maestri di sci nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di maestro di Si intende esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni.
  2. L’albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 138, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall’articolo 142 [135].
  3. L’albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:
    1. maestri di sci alpino;

  1. maestri di sci di fondo;

  1. maestri di sci di

  1. L’ iscrizione nell’albo professionale ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 133, comma 1, lettera a), nonché dell’attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 134 [135].

5 .    Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo professionale regionale dei maestri di sci istituito dalla L.R. 42/2000 sono iscritti d’ufficio nell’albo di cui al comma 1.

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 133 Requisiti per l’iscrizione all’albo.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Possono essere iscritti all’albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a ) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;

  1. b) assolvimento dell’obbligo scolastico;

c ) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’ interdizione, anche

temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

  • ) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all’articolo 134 e il superamento dei relativi esami [136].
  1. Il collegio regionale dei maestri di sci, di cui all’articolo 138, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale [137].

Note:

  • Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1. [137]Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 134 Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . La Regione riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché di aggiornamento obbligatorio, ai sensi della normativa regionale vigente.

  • . Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l’ impiego di istruttori nazionali della Federazione italiana sport
  • . I corsi di qualificazione professionale assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo
  • . L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale
  • . I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L’attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la pro pria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di in
  1. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’ impedimento; in tal caso, la validità dell’ iscrizione nell’albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l’accertamento dell’ idoneità psico-fisica di cui all’articolo 133, comma 1, lettera a) [138].
  2. . I corsi di specializzazione sono finalizzati all’acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all’albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 135 Modalità e contenuti dei corsi.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all’articolo 133, il numero delle ore e le modalità di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali [139].

  1. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

3 . I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità sono esonerati dal corso di formazione e dall’esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l’abilitazione.

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 136 Maestri di sci di altre regioni e stati.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana richiedono l’ iscrizione nell’albo professionale regionale della Toscana.

  1. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 133 [140].

3 . I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

  1. Ai maestri di sci cittadini di stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007,

206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

  1. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri stati che esercitano temporaneamente in

6 . Ai cittadini di stati non membri dell’Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

  1. L’esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea è subordinato alla iscrizione nell’albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L’ iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d’ intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 133 [140].

8 . I maestri di sci di stati non membri dell’Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d’ intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 137 Esercizio abusivo della professione.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. L’esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.

Art. 138 Collegio regionale dei maestri di sci.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Il Collegio regionale dei maestri di sci è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; ne fanno parte tutti i maestri iscritti nell’albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l’attività oppure l’abbiano
  2. Sono organi del collegio:
    1. l’Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;

b ) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall’Assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);

  1. c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio

  1. Spetta all’Assemblea del Collegio:
    1. eleggere il Consiglio direttivo;

  1. approvare annualmente il bilancio del Collegio;

  1. eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;

  1. adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;

  • ) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei
  1. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:
    1. svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo;

  1. vigilare sull’esercizio della professione;

  1. applicare le sanzioni disciplinari;

  1. collaborare con la Regione nell’organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 134 e 135 [141];
  2. svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;

f ) stabilire le caratteristiche e le modalità d’uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.

  1. Il Consiglio regionale, su richiesta di una regione contigua e previa intesa con la medesima, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio

Note:

  • Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 139 Scuole di sci.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all’articolo 131, comma 2 [142].
  • . Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti alle persone e conseguenti all’esercizio dell’ insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta
  • . Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intende istituire una scuola di sci trasmette, esclusivamente in via telematica, la SCIA allo SUAP del comune in cui intende ubicare la sede della scuola, attestando il possesso dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi di cui al presente arti colo, nonché l’impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla
  • . Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all’organizzazione della

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 140 Pubblicità dei prezzi.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci contiene l’indicazione dei relativi
  • . Le scuole di sci espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi
  1. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Sezione II

Vigilanza e sanzioni

Art. 141 Sanzioni disciplinari.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . I maestri di sci iscritti nell’albo regionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, oppure delle norme di comportamento previste dal presente testo unico e dalla legge 81/1991, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
    1. ammonizione scritta;

  1. censura;

  1. sospensione dall’albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;

  1. radiazione dall’albo.

  • . I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l’esecutività del

Art. 142 Vigilanza della Regione sul Collegio regionale.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta

  1. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
    1. copia degli atti concernenti la tenuta dell’albo, corredati della relativa documentazione;

b ) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

  1. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio

  1. . La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale. In tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate a un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del

Art. 143 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

  • ) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 132 [143];

b ) il maestro di sci di uno stato non membro dell’Unione europea che esercita temporaneamente l’attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all’articolo 136, comma 8 [143].

  1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell’articolo 140, comma La sanzione è raddoppiata nell’ ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci [144].
  2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00:

a ) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che esercita temporaneamente l’attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 136, comma 3 [143];

  1. b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l’articolo 140, commi 1 e 2 [143].

4 .    L’esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.

  1. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Note:

  • Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1. [144]Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 144 Divieto di prosecuzione dell’attività.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . La prosecuzione dell’attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l’ interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

Capo V

Guida alpina

Sezione I

Definizione e attività

Art. 145 Definizione dell’attività di guida alpina.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. È guida alpina, ai sensi dell’articolo 2 della 6/1989, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a ) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

  1. accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche;

  1. ) insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di
  2. La professione si articola in due gradi:
    1. aspirante guida;

  1. guida alpina – maestro d’alpinismo.

  • . L’aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1 con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l’aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro d’alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l’arrampicata
  • . L’aspirante guida può esercitare l’ insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci- alpinistiche solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di
  • . L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina – maestro d’alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione. In difetto, il diritto all’iscrizione all’albo professionale di cui all’articolo 146 decade [145].
  1. Le guide alpine, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, sono tenute a prestare la loro opera di soccorso compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 146 Albo professionale regionale delle guide alpine.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. È istituito l’albo professionale regionale delle guide alpine nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina.
  • . L’albo è distinto in due sezioni nelle quali sono iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di L’albo è tenuto e aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all’articolo 151, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall’articolo 155 [146].
  • . È da intendersi esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie
  1. . L’ iscrizione nell’albo professionale regionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 147, comma 1, lettera b), nonché dell’attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 148 [146].
  2. . La guida impossibilitata a frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’ impedimento; in tal caso, la validità

dell’ iscrizione nell’albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’articolo 147, comma 1, lettera b) [146].

  1. In caso di mancato rinnovo dell’ iscrizione all’albo professionale, permane la facoltà di reiscrizione allo stesso nei successivi sei anni dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma
  2. . Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo professionale regionale delle guide alpine istituito dalla R. 42/2000 sono iscritti d’ufficio nell’albo di cui al comma 1.

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 147 Requisiti per l’iscrizione all’albo.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Possono essere iscritti nell’albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
    1. età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;

  • ) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
  1. c) assolvimento dell’obbligo scolastico;

d ) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’ interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

e ) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all’articolo 148 ed il superamento dei relativi esami [147].

  • . Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta

Note:

  • Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 148 Corsi di qualificazione e aggiornamento.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine- maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento
  • . Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due
  • . L’ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica
  1. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all’articolo 151 e avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all’articolo 15 della 6/1989 [148].
  2. I corsi di aggiornamento obbligatorio si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 149 Modalità e contenuti dei corsi.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all’articolo 148, il numero delle ore e le modalità di accesso [149].

  1. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 150 Guide alpine di altre regioni e stati.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l’ iscrizione nell’albo professionale regionale della Toscana.

  1. Il Collegio regionale di cui all’articolo 151 provvede all’ iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 147 [150].
  2. L’esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall’estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non è subordinato all’iscrizione nell’albo.

4 . L’ iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell’equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza.

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 151 Collegio regionale delle guide alpine.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Il Collegio regionale delle guide alpine è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell’albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, residenti in
  1. Sono organi del Collegio:
    1. l’Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;

b ) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall’assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);

c ) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine maestri di alpinismo componenti il Consiglio stesso.

  1. Spetta all’Assemblea del Collegio:
    1. eleggere il Consiglio direttivo;

  1. approvare annualmente il bilancio del Collegio;

c ) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio o sulla quale una pronuncia dell’Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;

  1. d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio

  1. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:
    1. svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo;

  1. vigilare sull’esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;

  1. collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell’ambiente montano, nonché della promozione dell’alpinismo e del turismo montano;
  2. svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;

  1. stabilire le caratteristiche e le modalità d’uso del distintivo di riconoscimento di guida

Art. 152 Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più guide alpine.
  • . Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi conseguenti all’esercizio dell’attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta
  • . L’ istituzione di una scuola di alpinismo e di scialpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio in cui s’ intende ubicare la
  1. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un’associazione o società di guide alpine e attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché l’ impegno a prestare opera in intervent straordinari di soccorso in montagna.

5 . Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all’organizzazione della scuola.

Art. 153 Pubblicità dei prezzi.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 .    Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina contiene l’indicazione dei relativi prezzi.

  1. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi
  2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli

Sezione II

Vigilanza e sanzioni

Art. 154 Sanzioni disciplinari.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Le guide alpine iscritte nell’albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previste dal presente testo unico o

dalla L. 6/1989, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. ammonizione scritta;

  1. censura;

  1. sospensione dell’albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;

  1. radiazione dall’albo.

  • . I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l’esecutività del

Art. 155 Vigilanza della Regione sul Collegio regionale.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine spetta alla Giunta

  1. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
    1. copia degli atti concernenti la tenuta dell’albo, corredati della relativa documentazione;

b ) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

  1. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio

  1. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del

Art. 156 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto nell’albo regionale di cui all’articolo 146 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 000,00 a euro 6.000,00 [151].
  2. . È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 la guida alpina che contravviene alla disposizione dell’articolo 153, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell’ ipotesi in cui contravviene a tale disposizione una scuola di alpinismo e scialpinismo [151].
  3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell’articolo 153, commi 1 e 2 [151].

4 . L’esercizio abusivo di scuole di alpinismo e scialpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.

  1. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.

Note:

  • Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 157 Divieto di prosecuzione dell’attività.

In vigore dal 12 gennaio 2017

1 . La prosecuzione dell’attività professionale di guida alpina è vietata dal comune qualora l’ interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

TITOLO IV

Vigilanza e controllo

Art. 158 Vigilanza e controllo.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  • . Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l’applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui è attribuita la funzione di amministrazione
  • . In caso di infrazioni concernenti le professioni di maestro di sci e di guida alpina, i comuni provvedono ad inviare al rispettivo Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nel relativo albo

TITOLO V

Norme transitorie e abrogazioni

Art. 159 Norme transitorie e finali [153].

In vigore dal 9 giugno 2018

1 . Fino all’entrata in vigore del regolamento resta in vigore il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. L.R. 23 marzo 2000, n. 42), relativamente alle parti compatibili, ed è fatto salvo quanto previsto dalla Delib.G.R. 7 settembre 2009, n. 763 (L.R. n. 35/2000 – PRSE 2007-2010 – Progetto Speciale di Interesse Regionale Toscana Turistica & Competitiva) e da quelle conseguenti.

1-bis. Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente legge somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ai sensi dell’articolo 55, comma 2, della L.R. n. 42/2000, che abbiano assunto o meno la denominazione di bed and breakfast ai sensi della medesima disposizione, qualora intendano continuare l’attività di somministrazione, entro dodici mesi dalla data predetta, provvedono:

a ) qualora intendano somministrare solo la prima colazione, ad effettuare una comunicazione allo SUAP competente per territorio con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell’articolo 56, comma 2, lettera a) o b);

  1. b) qualora intendano somministrare alimenti e bevande, a presentare la SCIA allo SUAP competente per territorio, con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, lettera a); qualora già esercitino l’attività in forma imprenditoriale, in luogo della presentazione della SCIA effettuano una comunicazione [152].

1–ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all’articolo 34-bis, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima legge [154].

1–quater. Fino all’entrata in vigore del regolamento, ai fini dell’accesso all’esame per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

  1. diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;

  1. diploma di liceo linguistico;

  1. diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;

  1. diploma di laurea in lingue;

e ) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;

  1. f) diploma di laurea in lettere [155].

Note:

  • Comma aggiunto dall’ 3, comma 1, L.R. 17 ottobre 2017, n. 58.

  • Rubrica così sostituita dall’ 45, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma aggiunto dall’ 45, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma aggiunto dall’ 45, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

Art. 159-bis Disposizioni transitorie per l’abilitazione alla professione di guida turistica [156].

In vigore dal 18 giugno 2019

  1. . I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre La sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dall’articolo 58 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”)[157].
  2. Sono organizzate periodiche sessioni di esami per le guide turistiche che richiedono l’ integrazione dell’abilitazione professionale ai sensi dell’articolo
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di formazione in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo, alle sessioni di esame relative ai medesimi corsi, nonché a quelle relative ai corsi di formazione conclusi e agli esami in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente

Note:

  • Articolo inserito dall’ 46, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24 .

  • Comma così sostituito dall’ 3, comma 1, L.R. 14 giugno 2019, n. 32, a decorrere dal 18 giugno 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 160 Abrogazioni.

In vigore dal 12 gennaio 2017

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
    1. la legge regionale 23 marzo 2000, 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

  1. la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”);

c ) l’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007);

d ) gli articoli da 71 a 77 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);

  1. e) la legge regionale 11 dicembre 2012, 74 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel

mercato interno);

f ) la legge regionale 7 maggio 2013, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”);

  1. la legge regionale 27 novembre 2013, 71 (Disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso);

  1. gli articoli da 1 a 84 della legge regionale 18 marzo 2016, 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla L.R. 42/2000 e alla L.R. 22/2015).

Art. 160-bis Inserimento dell’Allegato A nella L.R. 86/2016 [158].

In vigore dal 26 gennaio 2019

  1. Nella L.R. 86/2016 è inserito l’allegato A (Ambiti territoriali).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Note:

  • Articolo aggiunto dall’ 43, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

Allegato A [159]

Ambiti territoriali

In vigore dal 26 gennaio 2019

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Note:

  • Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter del presente provvedimento, inserito dall’ 5, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24. Successivamente, l’art. 43, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nel presente provvedimento, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
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