PRETORE DI BRUNICO; sentenza 28 febbraio 1995 – 13 marzo 1995, n. 52/95

PRETORE DI BRUNICO; sentenza 28 febbraio 1995 – 13 marzo 1995, n. 52/95; Giud. Lageder; Imp. ZP e KJE

 

Responsabilità penale – Lesioni colpose – Uscita da una pista da sci – Traliccio abbattuto fuori pista – Pericolo atipico – Responsabilità dell’appaltatore – Assoluzione

 

Responsabilità penale – Lesioni colpose – Uscita da una pista da sci – Traliccio abbattuto fuori pista – Pericolo atipico – Responsabilità del gestore della pista – Condanna

 

La persona dipendente dalla società appaltatrice per i lavori di rimozione di tralicci dell’alta tensione deve essere assolta dal reato di lesioni colpose per non aver commesso il fatto, qualora uno sciatore, dopo essere uscito di pista, si infortuni sugli spuntoni di traliccio rimasti nelle vicinanze della pista da sci, se risulti non disporre di poteri di direzione e controllo sull’esito dei lavori.

 

Il gestore di una pista da sci che non rimuove i resti di tralicci abbandonati e non adotta le misure idonee ad evitare che un utente della pista si infortuni contro il traliccio uscendo di pista, risponde del reato di lesioni colpose qualora uno sciatore che perda l’equilibrio in pista scivoli fuori della pista impattando contro gli spuntoni di un traliccio lasciato ai margini della pista. (Nella specie, la parte offesa, un minore, procedeva su una pista di facile percorrenza ed ha perso l’equilibrio scivolando fuori dalla pista per impattare un traliccio abbattuto ed abbandonato nei pressi della pista. I legali rappresentanti del minore danneggiato hanno querelato la persona dipendente dalla società appaltatrice per la rimozione del traliccio che aveva il compito di consegnare e riprendere i lavori di smantellamento della rete elettrica ma non i poteri di direzione e controllo nella conduzione dei lavori stessi; ed il rappresentante legale della società gestrice della pista da sci per non aver adottato le misure idonee a contenere le fuoriuscite dalla pista in un luogo giudicato pericoloso proprio per la presenza di un’insidia quale è il traliccio fuori pista. Il pretore ha condannato il gestore e assolto il dipendente della società).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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