TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 9 giugno 2003, n. 206

TRIBUNALE DI ROVERETO; 9 giugno 2003, n. 206, Giud. Caterbi, A. A. (avv. Trinco) c. Impianti P. (avv. Pinalli) e T. Assicurazioni s.p.a. (avv. Zuanni).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Pista in preparazione per una gara – Presenza di manufatti sul tracciato – Infortunio di uno sciatore – Presenza di segnalazioni e recinzioni – Responsabilità extracontrattuale – Insussistenza.

 

Posto che che il gestore degli impianti sciistici risponde a titolo extracontrattuale dei danni subiti dagli sciatori in fase di discesa, egli non è responsabile del danno subito da uno sciatore per essere caduto a causa dei manufatti presenti su di una pista in fase di preparazione per una gara nonostante la presenza di adeguata segnalazione e recinzione della pista stessa (nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, uno sciatore caduto a causa della collisione con una scala di ferro presente sul tracciato non ottiene in sede giudiziale il risarcimento dei danni subiti essendosi provata la messa in sicurezza della pista soggetta a preparazione per la gara mediante apposita recinzione e segnalazione “pista chiusa” all’inizio del tracciato).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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