TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; 21 febbraio 2003, n. 26
TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO, 21 febbraio 2003, n. 26; Giud. Serao; Imp. X (avv. Busana, per la p.c., Amadori)
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di sciatore – Condanna
In base al decalogo dello sciatore, approvato dal congresso della federazione internazionale sciistica di Beirut nel 1967, incombe sullo sciatore proveniente da monte scegliere il percorso ottimale e tenere una direzione atta ad evitare la collisione con lo sciatore posizionato più a valle. Risponde, pertanto, del reato di cui all’art. 590 c.p., lo sciatore che, per imprudenza e/o imperizia, procedendo a velocità eccessiva, non riesca ad evitare un altro sciatore, a cui procuri delle lesioni. (Nella specie, l’imputato, procedendo ad elevata velocità con lo snowboard, investiva una persona ferma sulla stessa pista).
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