TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 14 novembre 2003 – 19 febbraio 2004, n. 264/03

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 14 novembre 2003 – 19 febbraio 2004, n. 264/03; Giud. Frötscher; Imp. SR.

 

Responsabilità penale – Lesioni colpose – Caduta oltre uno steccato – Responsabilità del gestore della pista – Condanna – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste

 

Commette il reato di lesioni colpose il legale rappresentante di una società gestrice di una pista da sci, se non adotta tutte le misure idonee ad evitare che uno sciatore esca di pista in curva oltre uno steccato procurandosi lesioni sulla strada asfaltata sottostante. (Nella specie, uno sciatore esce di pista in curva oltre uno steccato in plastica precipitando in una scarpata di circa 4 m., procurandosi lesioni sulla strada asfaltata sottostante. Il tribunale, giudicando la curva dove è avvenuto l’incidente una fonte di pericolo atipico, condanna il legale rappresentante della società che gestisce la pista per non aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e, applicando in modo estensivo i principi di responsabilità penale delle imprese in materia di sicurezza sul lavoro, respinge l’eccezione dell’imputato secondo cui egli, in virtù del principio della responsabilità penale personale, non sarebbe penalmente responsabile del reato).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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