TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 23 aprile 2002 – 24 dicembre 2002, n. 679/02

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 23 aprile 2002 – 24 dicembre 2002, n. 679/02; Giud. Busato; Imp. LL e BR

 

Responsabilità penale – Valanga colposa – Reato di pericolo presunto – Bravata in zona antropizzata – Colpa specifica – Condanna

 

Posto che il reato di cui all’art. 426 c.p. rientra nella categoria dei reati di pericolo presunto, gli snowboarder che senza un’adeguata preparazione tecnica e senza un’accurata analisi delle condizioni climatiche e dello stato dei luoghi, in un luogo fortemente antropizzato si immettono in una pista chiusa al pubblico per il concreto pericolo di caduta valanghe determinando il distacco di una grande quantità di neve, rispondono in cooperazione colposa del reato di cui all’art. 426 c.p. (Nella specie, i due imputati sono passati con i loro snowboard da una pista da sci aperta al pubblico ad una pista chiusa per pericolo di caduta valanghe provocando in effetti una valanga. Il giudice, dopo aver tracciato una distinzione tra il concetto di “fuori pista” e quello di sciata su un tratto di pista non battuta all’interno di un’area sciabile, onde dedurne che l’attività degli imputati non rientra nel concetto di “fuori pista” e pertanto vigevano per essi determinate regole di comportamento, avendo essi agito in un luogo fortemente antropizzato, non valide per chi pratica il “fuori pista”. Da tale distinzione il giudice ha rilevato la sussistenza della colpa specifica per violazione della norma provinciale che impone agli sciatori l’obbligo di tenere una condotta che non metta in pericolo l’incolumità degli altri sciatori)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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