TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 3 ottobre 2001, n. 907
TRIBUNALE DI TRENTO, 3 ottobre 2001, n. 907; Est. Breglia; MS (Avv. Anselmi) c. TS (Avv.ti Pasinetti, Pilati)
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore proveniente da monte – Colpa – Sussiste – Sosta in un passaggio obbligato – Concorso di colpa – Sussiste
Nel caso di un incidente sciatorio tra un soggetto che si ferma in un passaggio obbligato per futili motivi, seppur in zona visibile da chi proviene da monte, ed un altro sciatore che proviene da monte sussiste concorso di colpa. (Nella specie l’attrice si ferma in un passaggio obbligato per aspettare un’amica che ha visto risalire la pista in seggiovia e viene investita dal convenuto che procede da monte. Il giudice riconosce il concorso di colpa quantificato nel 50%)
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