TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 agosto 1986, n. 972
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 agosto 1986, n. 972; Pres. Martinolli; Est. Zancan; GWC (Avv. Pichler) c. UM (Avv. RAndo, Tiefenbrunner).
Responsabilità civile – Sci – Incidente tra sciatori – Concorso di colpa – Sussiste
Poiché gli eventi di danno causati dall’attività sportiva soggiacciono alla disciplina della responsabilità extracontrattuale che si ispira al principio del neminem laedere, in caso di incidente tra due sciatori sussiste la prevalente responsabilità dello sciatore proveniente da monte in concorso con la colpa dello sciatore procedente più a valle se anche questi, date le circostanze concrete, era posto in condizione di vedere l’incombente pericolo ed evitarlo. (Nella specie i protagonisti erano due provetti sciatori e l’impatto è avvenuto in un punto prossimo all’intersezione tra due piste posto sulla pista dell’attrice, dove per entrambi la visuale era ottima, priva di ostacoli. Il giudice ha quantificato le responsabilità in misura del 70% in capo al convenuto e del 30% in capo all’attrice).
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