TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 luglio 1987, n. 696
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 luglio 1987, n. 696; Pres. Martinolli; Est. Roilo; WG (Avv. Egger) c. S. GLETSCHERBAHNEN A.G. (Avv. Loner).
Responsabilità civile – Sci – Seggiovia – Gestore dell’area sciabile – Contratto di trasporto – Responsabilità – Sussiste
Poiché il contratto di trasporto ex art. 1681 c.c. intercorrente tra il gestore della seggiovia e l’utente estende la sua efficacia ai momenti preparatori al viaggio, il gestore risponde dei danni che si procura l’utente al momento dell’imbarco sulla seggiovia salvo che il gestore provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Nel caso di specie nella fase d’imbarco sulla seggiovia l’utente mentre era in attesa rivolto verso monte, è stato colpito da tergo dal seggiolino col sedile rialzato. Il gestore convenuto non ha fornito la prova liberatoria ed il giudice ha ritenuto sussistere la condotta colposa del gestore perchè l’addetto all’impianto al momento del sinistro non era presente nella sua postazione).
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