TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 5 maggio 1988, n. 408
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 5 maggio 1988, n. 408; Pres. Cuccurullo; Est. Zancan; NA (Avv. Maggini, Pusateri) c. GR (Avv. Belardi, Brugger).
Responsabilità civile – Escursione a cavallo – Attività pericolosa – Responsabilità del maneggio – Sussiste – Concorso di colpa dell’escursionista danneggiato – Sussiste
Stante la natura imprevedibile del cavallo, il proprietario di un maneggio che organizza un’escursione a cavallo risponde ex art. 2050 c.c. dei danni che un cavallo cagiona ad un escursionista in concorso di colpa del danneggiato per non aver questi tenuto una distanza di sicurezza dal cavallo che lo precedeva. (Nel caso di specie, l’attore partecipante ad un’escursione a cavallo organizzata, è stato scalciato dal cavallo che lo precedeva procurandosi una lesione. Il giudice ha ritenuto responsabile ex art. 2050 c.c. il proprietario del maneggio non essendo sufficiente come prova liberatoria l’allegazione che il gruppo di escursionisti fosse accompagnato da un istruttore. Ha ritenuto sussistere il concorso di colpa dell’escursionista danneggiato nella misura in cui, non conoscendo il temperamento dei cavalli, avrebbe dovuto tenere una distanza di maggior sicurezza dal cavallo che lo precedeva).
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