TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 18 giugno 1988, n. 552
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 18 giugno 1988, n. 552; Pres. Sacchettini; Est. Delerba; WW (Avv. Knoll) c. K s.p.a. (Avv. Loew Cadonna).
Responsabilità civile – Skilift – Responsabilità del gestore – Non sussiste
Il gestore di un’area sciabile ove insiste uno skilift non risponde dei danni che l’utente si procura per causa autonoma o per fatto di terzi se la trazione avviene senza strappi e l’impianto viene bloccato immediatamente, tenuto conto del tempo di reazione pretendibile dall’addetto all’impianto. (Nel caso di specie il fatto lesivo avviene su uno skilift che affronta un forte dislivello, in un tratto che è fuori dalla diretta visuale del manovratore a valle. L’attrice subisce un danno per causa autonoma e il manovratore blocca la sciovia non appena ha percezione dell’incidente. Nella narrazione dei fatti, l’attore espone circostanze contraddittorie).
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