TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 aprile 1989, n. 282
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 aprile 1989, n. 282; Pres. Est. Cuccurullo; MG (Avv. Pisani, Camozzi) c. RW e altri (Avv. Loner).
Responsabilità civile – Sci – Allenamento di sci – Responsabilità dell’allenatore – Non sussiste
L’allenatore di un atleta, sciatore esperto, non risponde dei danni che questi si procura in allenamento uscendo dal tracciato e andando a sbattere contro un pilone dello skilift posto al termine della pista durante una sessione di allenamento di livello agonistico. (Nella specie, durante un allenamento lo sciatore esperto ha perso l’equilibrio ed è andato a sbattere contro un pilone di uno skilift posto a circa 50 m. dal bordo della pista. Il giudice ha ritenuto non sussistere la responsabilità dell’allenatore in quanto egli ha disegnato il tracciato valutando correttamente le capacità dello sciatore e ha posto le bandierine ad una distanza dalla pista tale per cui tutti gli altri compagni di squadra dotati delle capacità analoghe a quelle dell’attore sono stati in grado di fermarsi senza urtare il pilone).
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