TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 22 luglio 1989, n. 659
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 22 luglio 1989, n. 659; Pres. Est. Cuccurullo; EH (Avv. Brugger) c. K SEILBAHN A.G. (Avv. Loew Cadonna).
Responsabilità civile – Trasporto su seggiovia – Responsabilità del gestore – Non sussiste
L’utente di una seggiovia che al momento dell’imbarco protende una mano verso il seggiolino ed incautamente infila il dito tra il sedile e la struttura in metallo fratturandosi un dito e perdendo una falange è unico responsabile del danno che si procura se, a norma degli artt. 1681 c.c. e 2050 c.c., il gestore prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (Nella specie, il giudice non ha affrontato la questione se tutte le seggiovie biposto sono costruite così come quella che è stata fonte del danno, ma rigetta la domanda attorea ritenendo dirimente il dato statistico secondo cui incidenti simili a quello occorso all’attore sono di numero eccessivamente esiguo, tale da far ritenere gravemente imprudente la condotta dell’attore).
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