TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 28 luglio 1989, n. 694
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 28 luglio 1989, n. 694; Pres. Est. Cuccurullo; AG (Avv. Giovannini, Agostinelli) c. FUNIVIA R. S.p.a. (Avv. Boscarolli).
Responsabilità civile – Sci – Incidente sugli sci – Responsabilità del gestore dell’area sciabile – Non sussiste
Posto in caso di incidente dello sciaotre durante una discesa sulla pista da sci per una causa attribuita allo stato della pista si applica la disciplina ex art. 2043 c.c., il gestore dell’area sciabile non risponde, per assenza di condotta colposa, dei danni che lo sciatore si procura in seguito all’urto di una tavola ben visibile posta ai lati della pista. (Nella specie, il giudice ha rigettato le domande dello sciatore danneggiato, imputando esclusivamente alla sua condotta colposa i danni che egli si è procurato andando ad urtare contro una tavola di contenimento della neve ben visibilmente collocata al margine della pista da sci).
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