TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 13 aprile 1990, n. 228

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 13 aprile 1990, n. 228; Pres. Sacchettini; Est. Delerba; OL (Avv. Steiner) c. BD (Avv. Beccaro).

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore in attraversamento della pista – Responsabilità dell’investitore proveniente da monte – Non sussiste

 

Poiché lo sciatore che attraversa orizzontalmente una pista a lenta velocità immettendosi da una pista di raccordo frappone un ostacolo protratto ed anomalo sulla pista di discesa, egli è tenuto ad accordare assoluta precedenza agli sciatori che procedono sulla pista; ne consegue che in caso investimento da parte di uno sciatore procedente da monte, quest’ultimo non risponde dei danni riportati dallo sciatore danneggiato che stava attraversando la pista. (Nella specie, l’attore si stava immettendo su una pista provenendo da una pista di raccordo. Il giudice ha respinto la domanda giudiziale di risarcimento).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

 

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