TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 4 maggio 1992, n. 319
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 4 maggio 1992, n. 319; Pres. Zancan Est. Roilo; DCA e RC (Avv. Valenti) c. FUNIVIA s.p.a. (Avv. Fedele).
Responsabilità civile – Sci – Schianto contro un paletto bordopista – Sciatore agonistico minorenne – Precauzioni passive – Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa dello sciatore – Sussiste
Poichè gli sbandamenti e le cadute sono eventi normali durante la pratica dello sci in alenamento agonistico e di conseguenza gli urti con i paletti a bordo pista sono eventi prevedibili, nel caso in cui uno sciatore che procede ad alta velocità si cagioni danni andando a sbattere contro un paletto di delimitazione della pista, risponde dei danni il gestore dell’area sciabile per avere utilizzato materiale non deformabile, in concorso di colpa con lo sciatore stesso (Nella specie, uno sciatore durante un allenamento con la squadra è andato a sbattere contro un paletto di ferro utilizzato per delimitare la pista. Il giudice ha ritenuto responsabile il gestore della pista nella misura in cui ha utilizzato materiale inidoneo a tutelare l’incolumità degli sciatori ed ha ritenuto anche responsabile in concorso lo sciatore per aver proceduto a velocità sostenuta durante un allenamento).
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