TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 4 agosto 2001, n. 737
TRIBUNALE DI TRENTO; 4 agosto 2001, n. 737; Giud. Carattoni, S. C. (avv. Radice) c. P. s.p.a. (avv. Fronza) e E. s.p.a. (avv. Frizzi).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Uscita di pista – Collisione con un manufatto di cemento – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per danni – Colpa del danneggiato
Il gestore degli impianti sciistici non è responsabile per i danni subiti da uno sciatore in fase di discesa che siano interamente riconducibili alla condotta colposa di quest’ultimo (nella specie, il giudice, precisato che la presenza di ghiaccio ovvero di dossi, gobbe, cunette o quant’altro sul tracciato di discesa è da considerarsi normale condizione per chi pratica l’attività sciistica, ha respinto la domanda risarcitoria una volta accertato che il danno subito dall’attore per essersi infortunato collidendo con un manufatto di cemento posto al di fuori del tracciato dal momento che la fuoriuscita di pista era interamente riconducibile all’eccessiva eccessiva velocità tenuta dal danneggiato).
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