TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 8 febbraio 2002, n. 42
TRIBUNALE DI ROVERETO; 8 febbraio 2003, n. 42; Giud. Perilli, S. G. (avv.ti Iarvasini, Devigili) c. S. S. M. Società X (avv. Ballardini).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Tratto di pista non battuto – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità extracontrattuale – Colpa specifica – Violazione di norma provinciale – Sussistenza
Posto che l’obbligo di gestione e manutenzione delle piste non rientra nel contratto concluso tra sciatore e gestore degli impianti sciistici, quest’ultimo risponde a titolo extracontrattuale del danni subito dallo sciatore durante la fase di discesa per essere incorso in un tratto di pista non battuto, ove risulti che il gestore abbia omesso di ottemperare ad una norma precauzionale dettata dalla normativa provinciale (nella specie la L. P. Trento 21 aprile 1987 n. 7).
© Umberto izzo – Riproduzione riservata