TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 29 luglio 1992, n. 730
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 29 luglio 1992, n. 730; Pres. Martinolli, Est. Roilo; TG (Avv. Pirhofer) c. IS a.g. e altri (Avv. Loew Cadonna, Wenter).
Responsabilità civile – Scontro tra motoslitta e gatto delle nevi – Tamponamento di veicolo in sosta – Responsabilità extracontrattuale – Sussiste
Nel caso in cui un gatto delle nevi tamponi una motoslitta in sosta sulla pista da sci, il conducente e il proprietario del gatto delle nevi rispondono solidalmente dei danni cagionati se non forniscono la prova liberatoria ai sensi dell’art. 2054 c.c., essendo tale disciplina applicabile ai gatti delle nevi e alle motoslitte stazionanti su una pista da sci (Nella specie, si verifica un tamponamento tra due mezzi meccanici su una pista da sci. L’ammissione di responsabilità del conducente convenuto, ma non costituito, supera le eccezioni del proprietario e il giudice accerta la responsabilità solidale del conducente e del proprietario convenuti per non aver essi fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c.).
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