TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 2 novembre 1993, n. 1037

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 2 novembre 1993, n. 1037; Pres. Est. Delerba; HA (Avv. Egger) c. FUNIVIE s.p.a. (Avv. Loner).

 

Responsabilità civile – Skilift – Scontro tra sciatori trasportati  – Presenza di un cumulo di neve fresca sulla pista di trascinamento – Responsabilità del gestore – Non sussiste – Responsabilità del trasportato caduto durante il trascinamento – Non sussiste

 

Poiché nell’esecuzione del contratto atipico di skilift è richiesta la necessaria partecipazione attiva dell’utente, questi ha l’obbligo di evitare gli ostacoli che si presentano durante la risalita; ne consegue che nel caso in cui durante una risalita a monte mediante l’uso dello skilift l’attore danneggiato si procura un danno investendo l’utente che prima di lui era caduto durante la risalita, l’utente precedente e il gestore dell’impianto non rispondono dei danni patiti dall’attore. (Nella specie, il giudice ha respinto le domande giudiziali rivolte nei confronti dell’utente precedente sulla base del fatto che essendo questa una principiante alla prima ora di lezione, non poteva esigersi che quest’ultima si spostasse dopo una caduta dallo skilift. Il giudice ha respinto anche la domanda nei confronti del gestore dello skilift, in considerazione del fatto che il gestore ha adempiuto alla sua obbligazione nel momento in cui ha fornito un’idonea pista di risalita, una trazione, un mezzo di aggancio ed un eventuale ausilio al momento dell’aggancio del piattello).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

fb-share-icon