TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 10 marzo 1995, n. 201
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 10 marzo 1995, n. 201; Pres. Est. Martinolli; RA (Avv. Giovannini, Moser) c. SCI CLUB DZ e ALTRI (Avv. Leiter, Pasquali, Boscarolli T., von Guggenberg, Engl, Boscarolli N.).
Responsabilità civile – Incidente sciistico – Gara – Controllo del tracciato – Precauzioni passive – Responsabilità dell’organizzatore e dei suoi preposti – Sussiste – Responsabilità dell’arbitro – Sussiste
Nel caso in cui durante una gara di sci agonistica un atleta in curva perde l’equilibrio e si procura lesioni per la conseguente fuoriuscita dalla pista, rispondono dei danni ex art. 2050 c.c, l’organizzatore della gara e i suoi dipendenti, in concorso con l’arbitro se non hanno adempiuto alle necessarie incombenze volte a garantire l’incolumità degli atleti. (Nella specie, il fatto è avvenuto durante una gara in un punto della pista curvilinea successiva ad un “muro”. Lo sciatore danneggiato è uscito di pista in curva e il giudice ha accolto la domanda di risarcimento avanzate dall’attore danneggiato nei confronti dell’organizzatore della gara di sci. In particolare nei confronti del presidente dell’organizzazione, del direttore di gara e del direttore di pista per non aver svolto un adeguato controllo del tracciato; nei confronti del tracciatore per non aver egli collocato il tracciato su una linea più centrale della pista; nei confronti dell’arbitro per non aver esercitato i poteri di sua competenza volti a garantire l’incolumità degli sciatori).
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