PRETORE DI TRENTO; sentenza 6 dicembre 1994, n. 501
PRETORE DI TRENTO; 6 dicembre 1994, n. 501; Giud. Niccolini, C. C. (avv.ti E. Fronza, Dal Bo) c. V. B. s.p.a. (avv. S. Fronza).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Assistenza agli sciatori – Trasporto a valle mediante gatto delle nevi – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per danni – Onere della prova
In caso di scontro fra sciatori, lo sciatore che alleghi di essere stato danneggiato dal comportamento colposo dello sciatore convenuto ha l’onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della propria pretesa risarcitoria (nella specie, a causa di una interruzione dell’energia elettrica, il gestore metteva a disposizione un gatto delle nevi ad alcuni sciatori che non volevano compiere la discesa con gli sci ai piedi. In quell’occasione una sciatrice si procurava delle lesioni cadendo su una parte sporgente del veicolo. Ritenuta l’insufficienza della semplice allegazione della mancata assistenza degli addetti e dell’inadeguatezza allo scopo del mezzo, il giudice respingeva la domanda risarcitoria della sciatrice).
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