TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE STRALCIO; sentenza 12 aprile 2000, n. 471
TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE STRALCIO; 12 aprile 2000, n. 471; Est. Breglia; GA (Avv.ti Buffa G., Buffa N.) c. RL (Avv.ti D’Amico, Taddei)
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore proveniente da monte – Colpa – Sussiste
In caso di scontro tra sciatori tra uno sciatore fermo al termine di una pista con le spalle rivolte verso monte ed uno che proviene da tergo con possibilità di ampia visione del luogo sottostante, sussiste la responsabilità di quest’ultimo se egli non fornisce la prova di aver adeguato la propria condotta alle regole di prudenza richieste dall’art. 2043 c.c., atta ad evitare l’impatto con lo sciatore a valle. (Nella specie uno sciatore procede da monte ed investe una sciatrice ferma al termine della pista passando sulle code dei suoi sci. In giudizio le testimonianze a favore del convenuto vengono ritenute inattendibili e, pertanto, il giudice attribuisce la responsabilità esclusiva al convenuto investitore)
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