TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 18 gennaio 2000, n.46
TRIBUNALE DI TRENTO; 18 gennaio 2000, n.46; Giud. Giuliani, C. G. (avv. Trinchese, Rossi) c. Funivie s.p.a. (avv. De Abbondi).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Impatto contro la postazione dei telecronisti posta a fine pista – Infortunio di uno sciatore – Omessa segnalazione del pericolo – Omessa predisposizione di protezioni – Responsabilità extracontrattuale – Sussistenza
Il gestore è responsabile in via extracontrattuale del danno subito da uno sciatore causato dall’omessa adozione di quelle cautele che siano necessarie e sufficienti ad evitare la produzione di prevedibili eventi dannosi agli sciatori secondo la comune prudenza e diligenza, tenuto conto che detta responsabilità va estesa anche alle zone che sono comunque collegate spazialmente e funzionalmente alla pista, come gli spazi di decelerazione a fine discesa ovvero le zone di passaggio dalla pista alla aree di accesso alla stessa (nella specie, accertato il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%, il gestore degli impianti è stato condannato al risarcimento per la metà dei danni subiti da uno sciatore minore a causa dell’impatto con la postazione dei telecronisti posta a fine pista e priva di adeguata segnalazione della sue presenza e di adeguate protezioni in caso di collisione).
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