TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 1 agosto 2000, n. 62

TRIBUNALE DI ROVERETO; 1 agosto 2000, n. 62; Giud. Dies, E. M. (avv.ti Baroni, Ciappi) c. P. s.r.l. (avv. Puinalli) e T. Assicurazioni s.p.a. (avv. Zuanni).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Infortunio di uno sciatore in fase di discesa – Mancata interruzione tempestiva dell’impianto – Responsabilità per danni – Sussistenza

 

Posto che tra il gestore dell’impianto sciistico di risalita e lo sciatore si conclude un contratto di trasporto e che rientra tra le obbligazioni del gestore quella di pronta assistenza alle operazioni di salita e di discesa degli utenti, quest’ultimo è responsabile del danno subito dallo sciatore in fase di discesa da una seggiovia, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (nella specie, il gestore è stato ritenuto responsabile del danno subito dallo sciatore in fase di discesa dalla seggiovia perché l’addetto all’impianto non aveva provveduto ad arrestare prontamente l’impianto stesso, nonostante la situazione di pericolo fosse stata determinata da una maldestra manovra dell’utente, il quale si era impigliato con i bastoncini nel seggiolino al momento di alzare la barra di sicurezza).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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